Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2015 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 9 febbraio 2015 |
Individuazione di beni immobili di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. |
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IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Vista la nota n. 60003.04/02/2015.0000815, con cui l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha trasmesso l'elenco dei beni immobili di sua proprieta'; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Decreta:
Art. 1
Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili di cui all'allegato A al presente decreto, facente parte integrante del medesimo.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
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| Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'allegato A al presente decreto e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
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| Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
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| Art. 5
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
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| Art. 6
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2015
Il direttore: Reggi
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