Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 gennaio 2015 |
Proroga del decreto 12 luglio 2013 di adozione delle misure di urgenza, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, concernente la coltivazione di varieta' di mais geneticamente modificato MON810. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 191; Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e fissa le procedure relative alla sicurezza degli alimenti; Visto il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1829/2003, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee n. 98/294/CE, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di mais geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810), ai sensi della direttiva n. 90/220/CEE del Consiglio; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013, relativo all'adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varieta' di mais geneticamente modificato MON810 e che dispone il divieto di coltivazione del suddetto mais nel territorio italiano per diciotto mesi; Vista la nota del 16 gennaio 2015, prot. 0000773/GAB, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto al Ministro della salute di valutare l'opportunita' di riavviare la procedura per l'attivazione delle misure d'emergenza di cui all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo le procedure di cui agli articoli 53 e 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002; Considerato che l'importanza dell'aggiornamento delle norme in materia di valutazione del rischio, per tenere conto dei continui sviluppi nella conoscenza scientifica e nelle procedure di analisi relativamente agli effetti ambientali a lungo termine delle colture geneticamente modificate, e' stata ribadita nella proposta di direttiva che modifica la direttiva n. 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio, che il Parlamento europeo ha approvato in seconda lettura in data 13 gennaio 2015; Considerato che la Commissione europea non ha intrapreso, sino alla data odierna, alcuna azione al fine di cambiare le condizioni di messa in coltura del mais MON810 per imporre l'attuazione di misure di gestione necessarie per la protezione dell'ambiente raccomandate dall'EFSA, secondo la procedura di cui all'art. 53 del regolamento (CE) n. 178/2002; Considerato che, per i motivi di cui sopra, la messa in coltura del mais MON810 senza adeguate misure di gestione non tutela a sufficienza l'ambiente e la biodiversita'; Considerato che il parere dell'ISPRA, trasmesso con nota prot. 014961 del 7 aprile 2014, a seguito dell'aggiornamento della valutazione del rischio ambientale derivante dalla coltivazione commerciale del mais MON810 mediante l'applicazione del software di Decision Supporting System (DSS) sviluppato nell'ambito del progetto LIFE+ MAN-GMP-ITA (NAT/IT/000334), e' pervenuto alle seguenti conclusioni: «Alcuni degli studi relativi agli impatti ambientali derivanti dalla coltivazione del mais MON810 mettono in luce una serie di potenziali rischi per l'ambiente. La dimensione della popolazione dei lepidotteri diurni e notturni non target risulta condizionata negativamente dalla presenza della tossina Cry1Ab, sebbene non sia al momento possibile definire con certezza l'entita' di tali effetti; inoltre non sono esclusi impatti negativi del MON810 su alcuni organismi acquatici esposti ai residui colturali. Sebbene i rischi individuati potrebbero essere ridotti attraverso l'adozione di specifiche misure di gestione, anche attraverso l'adozione di piani di monitoraggio caso-specifico delle popolazioni di Lepidotteri non target e degli organismi acquatici, e' da considerare che l'attuale status autorizzativo del mais MON810 non prevede l'adozione obbligatoria di tali misure»; Considerato che, a fronte dei suddetti rischi individuati, ancorche' tuttora connotati da margini di incertezza scientifica, non puo' legittimamente dubitarsi che il diffondersi di colture di mais transgenico MON810, effettuate sulla base di un'autorizzazione risalente nel tempo, la quale non poteva tener conto di una normativa successiva piu' restrittiva, possa rappresentare una situazione di concreto ed attuale pericolo da gestire in conformita' con il principio di precauzione di cui all'art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Rilevato che, ad oggi, e' pendente il rinnovo dell'autorizzazione per il MON810 a livello dell'Unione europea; Ritenuto, pertanto, che e' necessario, in prossimita' dell'inizio della stagione della semina, adottare le misure di cui all'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, secondo la procedura di cui all'art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002;
Decreta:
Art. 1
1. Il divieto di coltivazione di varieta' di mais MON810, provenienti da sementi geneticamente modificate, di cui al decreto interministeriale 12 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013, rimane in vigore nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, fino all'adozione delle misure comunitarie previste dall'art. 54, paragrafo 3, citato e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 2. Il presente decreto sara' immediatamente trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 54, paragrafo 1, e per gli effetti dell'art. 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 22 gennaio 2015
Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti |
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