Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 19 gennaio 2015
Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 593 che ratifica la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979, e in particolare l'art. 11.2.b che richiede alle parti contraenti di controllare rigorosamente l'introduzione di specie non indigene;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, che ratifica la Convenzione sulla diversita' biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e in particolare l'art. 8 (h) che richiede a ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato, di prevenire l'introduzione, controllare o eradicare le specie alloctone che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».
Vista la legge 11 agosto 204, n. 116 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 192 del 20 agosto 2014 - Suppl. ordinario n. 72), e in particolare l'art. 285, comma 12, che modifica l'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserendo dopo il comma 2 il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'art. 1, comma 3, e' finalizzata ove possibile all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.».
Vista la Strategia europea sulle specie alloctone invasive, adottata a Berna il 4 dicembre 2003, per la promozione dello sviluppo e dell'applicazione di misure coordinate per minimizzare gli impatti negativi delle specie alloctone invasive sulla biodiversita' dell'Europa;
Visto il Regolamento UE n. 1143/14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
Viste le Guidelines for reintroductions and other conservation translocations. Ver. 1.0. Gland, Switzerland. IUCN/SSC (2013), che descrivono i principi che sono alla base delle immissioni finalizzate alla conservazione;
Viste le Linee guida per le immissioni delle specie faunistiche (Quad. Cons. Natura, 27, Min. Ambiente - INFS, 2007), per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120, e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE, ove si indica che possono essere considerate parautoctone quelle specie animali o vegetali che, pur non essendo originarie del territorio italiano, vi siano giunte - per intervento diretto intenzionale o involontario dell'uomo - e quindi naturalizzate in un periodo storico antico (anteriormente al 1500 DC), o che siano state introdotte e naturalizzate in altri paesi prima del 1500 DC e siano successivamente arrivate in Italia attraverso naturali fenomeni di espansione;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) Specie autoctona o indigena: specie naturalmente presente in una determinata area geografica nella quale si e' originata o e' giunta senza l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
b) Specie alloctona (sinonimi: esotica, aliena): specie che non appartiene alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi e' giunta per l'intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo;
c) Specie parautoctona: specie animale o vegetale che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 DC. Vanno altresi' considerate parautoctone le specie introdotte e naturalizzate in altre aree geografiche prima del 1500 DC e successivamente diffusesi attraverso fenomeni naturali di diffusione e dispersione.
 
Allegato 1
Specie di Mammiferi e Uccelli parautoctoni (specie introdotte
dall'uomo in Italia
e naturalizzate anteriormente all'anno 1500 DC) di cui all'art. 2



Parte di provvedimento in formato grafico

§ Presenze in altri contesti del Paese vanno ascritti a introduzioni successive al 1500 e non rientrano pertanto nella definizione di parautoctonia.
 
Allegato 2
Specie di Mammiferi e Uccelli autoctoni in Italia continentale, e
parautoctoni a scala subnazionale (introdotte in altre parti del Paese dall'uomo e ivi naturalizzate
anteriormente all'anno 1500 DC).


===================================================================== | Specie | Nome comune | Area di parautoctonia | +==================+========================+=======================+ | Crocidura | | | | suaveolens | | | | (Pallas, 1811) | Crocidura minore | Capraia, Elba | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Erinaceus | | | | europaeus | | | | (Linnaeus, 1758) | Riccio europeo |Sardegna, Sicilia, Elba| +------------------+------------------------+-----------------------+ | Suncus etruscus | | Sardegna, Sicilia, | | (Savi, 1822) | Mustiolo | Lipari, Elba | +------------------+------------------------+-----------------------+ | | |Italia meridionale (con| | Lepus europaeus | | l'esclusione di | | (Pallas, 1778) | Lepre comune | Sardegna e Sicilia) | +------------------+------------------------+-----------------------+ |Eliomys quercinus | | Sardegna, Capraia, | | (Linnaeus, 1766) | Quercino | Lipari | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Glis glis | | Sardegna, Sicilia, | | (Linnaeus, 1766) | Ghiro | Elba, Salina | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Muscardinus | | | | avellanarius | | | | (Linnaeus, 1758) | Moscardino | Sicilia | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Vulpes vulpes | | | | (Linnaeus, 1758) | Volpe | Sardegna, Sicilia | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Martes martes | | | | (Linnaeus, 1758) | Martora |Sardegna, Sicilia, Elba| +------------------+------------------------+-----------------------+ | Mustela nivalis | | | | (Linnaeus, 1766) | Donnola | Sardegna, Sicilia | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Felis silvestris | | | | (Schreber, 1777) | Gatto selvatico | Sardegna, Sicilia | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Sus scrofa | | | | (Linnaeus, 1758) | Cinghiale | Sardegna | +------------------+------------------------+-----------------------+ | Cervus elaphus | | | | (Linnaeus, 1758) | Cervo | Sardegna | +------------------+------------------------+-----------------------+

 
Art. 2
Individuazione delle specie di Uccelli e Mammiferi parautoctoni

1. Gli elenchi riportati negli allegati 1 e 2 individuano le specie di Uccelli e Mammiferi per le quali, in ragione della loro parautoctonia, la gestione di cui all'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, non deve necessariamente essere finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.
2. Lo status di parautoctonia non esclude la possibilita' di attuare interventi di controllo o eradicazione locale di tali specie e popolazioni, in particolare in ambienti insulari dove tali interventi possono determinare risultati positivi per la conservazione della diversita' biologica originaria. Gli eventuali interventi di controllo delle specie parautoctone andranno condotti ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n.157.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 19 gennaio 2015

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina
 
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