Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 24 novembre 2014 |
Modifica del testo delle etichette, relativamente al numero massimo di trattamenti ammessi sulle colture melone, cocomero e insalate, dei prodotti fitosanitari, afferenti al dossier UVP05921589 di Allegato III, a base della sostanza attiva fosetil. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie"; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». Visto il decreto del 10 settembre 2014 di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, ALIETTE n. reg. 4710, FRONDE n. reg. 15117, OPTIX WG n. reg. 13758, SWAN n. reg. 12526, ALSTAR WG n. reg. 13798 e ELIOS WG n. reg. 13797 a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., a base della sostanza attiva fosetil, sulla base del dossier UVP05921589 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011; Considerato che erroneamente nel fac-simile delle etichette allegate e parte integrante del decreto sopra citato e' stato indicato, per le colture melone e cocomero il numero massimo di trattamenti ammessi pari a 3 al posto di 2; Considerato che erroneamente nel fac-simile delle etichette allegate e parte integrante del decreto sopra citato e' stato indicato, per la coltura lattughe ed alte insalate comprese le brassicacee il numero massimo di trattamenti ammessi pari a 4 al posto di 3; Ritenuto di dover modificare il decreto sopracitato nella parte relativa al numero massimo di trattamenti ammessi indicati nelle etichette, dei prodotti in questione;
Decreta:
E' autorizzata la modifica del testo delle etichette, relativamente al numero massimo di trattamenti ammessi, dei prodotti fitosanitari ALIETTE n. reg. 4710, FRONDE n. reg. 15117, OPTIX WG n. reg. 13758, SWAN n. reg. 12526, ALSTAR WG n. reg. 13798 e ELIOS WG n. reg. 13797 a nome dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l.; Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare le confezioni di prodotto fitosanitario non ancora immesse in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformita' alle nuove disposizioni. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». Roma, 24 novembre 2014
Il direttore generale: Ruocco
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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