Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 18 dicembre 2014, n. 204
Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di protezione»;
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto 2014 e del 23 ottobre 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 17 ottobre 2014;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Norme definitorie

1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per l'attuazione e la specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale.
3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della Funzione pubblica istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis) e comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7, comma 1,
lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni).
«Art. 7 (Disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di
interpretazione autentica). - 1. All'art. 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
"e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo
speciale programma di protezione, a un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle
professionalita' possedute, fatte salve quelle che
richiedono il possesso di specifici requisiti;";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera
e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa,
nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti
nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di
assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il
Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A
tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto
al collocamento obbligatorio con precedenza previsto
dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
in materia di vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato
ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione, sentita la commissione
centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le
relative modalita' di attuazione, anche al fine di
garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il
medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di
riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti
allo speciale programma di protezione, anche in relazione
alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia'
riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del
programma di protezione."».
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, si veda nella
nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e
16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo
di estorsione e per la protezione dei testimoni di
giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1,
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.
(Omissis).».
«Art. 16-ter (Contenuto delle speciali misure di
protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
lo speciale programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva
cessazione del pericolo per se' e per i familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione
della protezione, volte a garantire un tenore di vita
personale e familiare non inferiore a quello esistente
prima dell'avvio del programma, fino a quando non
riacquistano la possibilita' di godere di un reddito
proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in
alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di
lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione
dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della
definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione
dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato
guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla
cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei
familiari nella localita' di provenienza, sempre che non
abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai
sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,
quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a
titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno in
deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo
speciale programma di protezione, a un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle
professionalita' possedute, fatte salve quelle che
richiedono il possesso di specifici requisiti;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento
proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla
effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo
stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
relazione al quale i soggetti destinatari delle misure
hanno reso dichiarazioni.
2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera
e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa,
nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti
nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di
assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il
Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A
tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto
al collocamento obbligatorio con precedenza previsto
dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
in materia di vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato
ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione, sentita la commissione
centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le
relative modalita' di attuazione, anche al fine di
garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il
medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di
riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti
allo speciale programma di protezione, anche in relazione
alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia'
riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del
programma di protezione.
3. Se lo speciale programma di protezione include il
definitivo trasferimento in altra localita', il testimone
di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello
Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e'
curato da un amministratore, nominato dal direttore della
sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale
di protezione tra avvocati o dottori commercialisti
iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata
esperienza.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138
(Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di
giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione,
nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di
protezione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
luglio 2005, n. 166.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 10 e 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che ne stabilisce la
dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle
norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il
Servizio centrale di protezione e' articolato in due
sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture
differenti e autonome, aventi competenza l'una sui
collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di
giustizia. Il Capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra
autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di
speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui
all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al
prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore,
anche mediante impieghi finanziari non ordinari
autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
2, e 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
«Art. 2 (Fonti) (Art. 2, commi da 1 a 3 del decreto
legislativon. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2
del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.».
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai soggetti ammessi, in qualita' di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45.
2. Il presente regolamento si applica, altresi', ai soggetti di cui al comma 1, anche se non piu' sottoposti alle misure di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3.
Note all'art. 2:
- La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della
disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio
di coloro che collaborano con la giustizia nonche'
disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
marzo 2001, n. 58, supplemento ordinario.
 
Art. 3
Riconoscimento del diritto di assunzione ai testimoni di giustizia
non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione

1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 2-bis, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione e' riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13-quater,
comma 2, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:
«Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali
misure di protezione). - (Omissis).
2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle
speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni
assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e),
nonche' la commissione di delitti indicativi del
reinserimento del soggetto nel circuito criminale.
Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della
modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza
degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la
commissione di reati indicativi del mutamento o della
cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la
rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare
l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa,
il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati
trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione
o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di
residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione
ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure
di protezione, specie quando non applicate mediante la
definizione di uno speciale programma, si tiene particolare
conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione
oltre che della fase e del grado in cui si trovano i
procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state
rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6
dell'art. 9.
 
Art. 4
Istruttoria della domanda di assunzione

1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. La domanda, redatta nelle forme stabilite dalla Commissione centrale, puo' recare l'indicazione di una o piu' sedi e di uno o piu' ambiti territoriali preferenziali.
2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1 comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile a conoscere la natura e l'entita' dei benefici economici erogati al soggetto a titolo di:
a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
c) misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
3. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5.
4. Qualora l'avente diritto all'assunzione sia un soggetto beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui al comma 3 e' trasmessa, a cura della segreteria della Commissione centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure.
Note all'art. 4:
- Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi 4 e
5, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis).
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione
previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione
che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui
non provvede mediante la definizione di uno speciale
programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art.
17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di
protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
cura degli organi di polizia territorialmente competenti,
dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti
in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione
di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il
reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto
delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita'
particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
traduzioni e piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione
centrale delibera la applicazione delle misure di
protezione mediante la definizione di uno speciale
programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono
specifico conto delle situazioni concretamente prospettate
e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma
4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi
protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di
assistenza personale ed economica, cambiamento delle
generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993,
n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire
il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre
persone sottoposte a protezione oltre che misure
straordinarie eventualmente necessarie.».
 
Art. 5
Elenco delle domande di assunzione

1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entita' dei benefici economici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 2, percepiti da ciascuno fino a quel momento. Nel caso in cui piu' soggetti si collochino nella medesima posizione, l'anzianita' anagrafica costituisce titolo di preferenza.
2. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale, tenuto conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato.
 
Art. 6
Ricognizione dei posti disponibili

1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ivi incluse anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare in attuazione dell'articolo 16-ter, lettera e-bis) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Per quanto riguarda i testimoni sottoposti alle speciali misure di protezione, ai fini della ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale provvede con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Per gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con Funzione pubblica.
3. Le Amministrazioni centrali per il tramite della Funzione pubblica e quelle territoriali e locali, presso le quali e' stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2, comunicano al Servizio centrale, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della suddetta procedura, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione.
4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette le risultanze della ricognizione di cui al comma 3 alla Commissione centrale, unitamente all'elenco di cui all'articolo 5.
Note all'art. 6:
- Per il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle
note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7
Assegnazione dei posti disponibili

1. La Commissione centrale delibera l'assegnazione dei posti disponibili agli aventi diritto inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, tenuto conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale e le preferenze espresse in sede di presentazione delle domande.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della delibera della Commissione centrale, ciascun testimone manifesta al Servizio centrale il proprio assenso all'assegnazione. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.
 
Art. 8
Attuazione del programma di assunzione

1. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalita' e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita' ed adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalita' ritenute piu' idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il giudizio di idoneita' non comporta valutazione comparativa ed e' volto ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
2. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le Amministrazioni interessate le modalita' ritenute piu' idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale.
3. La Commissione centrale, entro il 30 dicembre di ogni anno, comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste
di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici,
anche a carattere nazionale e regionale, devono essere
rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio
politiche del lavoro competente nella sede presso la quale
il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste
devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami".
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformita'
alla disciplina attuativa dell'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i
soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla
prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le
mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna
categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate,
dall'amministrazione o ente interessati, entro
quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione
ed il loro esito deve essere comunicato anche alla
direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla
conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato
ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il
suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la
precedente selezione non e' stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e
sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le
mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria
richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa
con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione
proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della
professionalita' richiesta, la direzione provinciale del
lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a
selezione di lavoratori in possesso di diverse
professionalita' di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato
invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta
direttamente dall'amministrazione o ente pubblico
interessati, prima di procedere all'assunzione, nei
confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il
tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato
sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla
direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del
lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.».
 
Art. 9
Misure per la tutela del posto di lavoro

1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attivita' lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138.
2. E' comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera d) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
Note all'art. 9:
- Per l'argomento del decreto ministeriale 13 maggio
2005, n. 138, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Familiari dei soggetti assunti

1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale programma di protezione, la Commissione centrale puo' rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento per le persone a carico e prive di capacita' lavorativa, inserite nel programma, con le modalita' previste dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Alla cessazione dello speciale programma di protezione, la Commissione puo', comunque, deliberare misure atte a favorire il reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 6,
del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:
«Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis).
6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma
5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune
non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le
spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie
quando non sia possibile avvalersi delle strutture
pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di
mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere
attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di
mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico
prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte
l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT.
L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla
commissione con provvedimento motivato solo quando
ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze
di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del soggetto sottoposto al programma di protezione,
eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la
proposta, il procuratore nazionale antimafia o i
procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il
provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su
richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono
utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso
giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di
cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione
dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la
persona sottoposta al programma di protezione.».
 
Art. 11
Tutela della riservatezza dei soggetti assunti

1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima disciplina si applica ai testimoni non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalita'.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato
decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138:
«Art. 8 (Tutela della riservatezza delle persone
ammesse a speciali misure di protezione che svolgono
attivita' lavorativa). - 1. Nei confronti dei soggetti
ammessi a speciali misure di protezione che svolgono
attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione
alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti
adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione
delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti
per impedire, in caso di consultazione di banche dati o
archivi informatici, l'individuazione degli interessati e
del luogo di lavoro delle localita' in cui gli interessati
effettuano le prestazioni.».
 
Art. 12
Clausola di neutralita' finanziaria

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed e' assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2014

Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015 Interno, foglio n. 177
 
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