Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 18 dicembre 2014, n. 204 |
Regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia in una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia», e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di protezione»; Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto 2014 e del 23 ottobre 2014; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 17 ottobre 2014;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Norme definitorie
1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per l'attuazione e la specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla Commissione centrale. 3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della Funzione pubblica istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera e-bis) e comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo vigente dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni). «Art. 7 (Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di interpretazione autentica). - 1. All'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del programma di protezione."». Note alle premesse: - Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia): «Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione). - 1. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione. 2-bis. La commissione centrale e' composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attivita' di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. 2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attivita' svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14. 2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2-sexies. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. (Omissis).». «Art. 16-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per se' e per i familiari; b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilita' di godere di un reddito proprio; c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei familiari nella localita' di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti; f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni. 2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le relative modalita' di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del programma di protezione. 3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra localita', il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e' curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138 (Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di protezione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2005, n. 166. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 10 e 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in due sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture differenti e autonome, aventi competenza l'una sui collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di giustizia. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma 2, e 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.». «Art. 2 (Fonti) (Art. 2, commi da 1 a 3 del decreto legislativon. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia espressamente previsto dalla legge. 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.». |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai soggetti ammessi, in qualita' di testimoni di giustizia, alle speciali misure ovvero allo speciale programma di protezione deliberati dalla Commissione centrale, anche precedentemente all'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45. 2. Il presente regolamento si applica, altresi', ai soggetti di cui al comma 1, anche se non piu' sottoposti alle misure di cui al medesimo comma, secondo quanto previsto dall'articolo 3. Note all'art. 2: - La legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2001, n. 58, supplemento ordinario. |
| Art. 3 Riconoscimento del diritto di assunzione ai testimoni di giustizia non piu' sottoposti alle speciali misure di protezione
1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 2-bis, ultimo capoverso del decreto-legge del 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il diritto all'assunzione presso una pubblica amministrazione e' riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, salvo che i medesimi siano stati destinatari di provvedimenti di revoca o mancata proroga delle speciali misure ovvero dello speciale programma di protezione disposti dalla Commissione Centrale ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge. Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 13-quater, comma 2, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 13-quater (Revoca e modifica delle speciali misure di protezione). - (Omissis). 2. Costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli impegni assunti a norma dell'art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l'inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'art. 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si e' stati trasferiti, nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identita' assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'art. 9. |
| Art. 4 Istruttoria della domanda di assunzione
1. La domanda per accedere ad un programma di assunzione per chiamata diretta nominativa presso una pubblica amministrazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 alla Commissione centrale per il tramite del Servizio centrale. La domanda, redatta nelle forme stabilite dalla Commissione centrale, puo' recare l'indicazione di una o piu' sedi e di uno o piu' ambiti territoriali preferenziali. 2. Il Servizio centrale, ricevuta la domanda di cui al comma 1 comunica alla Commissione centrale ogni dato, notizia o informazione utile a conoscere la natura e l'entita' dei benefici economici erogati al soggetto a titolo di: a) capitalizzazione ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; b) interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82; c) misure straordinarie di natura economica ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 3. La Commissione centrale, ricevuti dal Servizio centrale gli elementi conoscitivi di cui al comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e delibera il riconoscimento del diritto all'assunzione, trasmettendo gli atti al Servizio centrale che ne da' comunicazione agli interessati e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 5. 4. Qualora l'avente diritto all'assunzione sia un soggetto beneficiario di speciali misure di protezione, la delibera di cui al comma 3 e' trasmessa, a cura della segreteria della Commissione centrale, anche al Prefetto competente all'attuazione delle misure. Note all'art. 4: - Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma e' stabilito nei decreti previsti dall'art. 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita' particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti. 5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.». |
| Art. 5 Elenco delle domande di assunzione
1. Il Servizio centrale provvede alla costituzione, alla tenuta e all'aggiornamento di un elenco degli aventi diritto all'assunzione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nel quale gli stessi sono ordinati in modo inversamente proporzionale all'entita' dei benefici economici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4, comma 2, percepiti da ciascuno fino a quel momento. Nel caso in cui piu' soggetti si collochino nella medesima posizione, l'anzianita' anagrafica costituisce titolo di preferenza. 2. Ai fini dell'assunzione, relativamente ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1, il Servizio centrale individua, d'intesa con i Prefetti competenti, gli ambiti territoriali compatibili con la tutela delle concrete esigenze di sicurezza e riservatezza personale, tenuto conto delle preferenze eventualmente espresse dall'interessato.
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| Art. 6 Ricognizione dei posti disponibili
1. Entro il 1° gennaio e il 1° settembre di ogni anno, il Servizio centrale, al fine di avviare il programma assunzionale d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede alla preliminare ricognizione dei posti disponibili, acquisendo, presso ciascuna amministrazione locale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni, ivi incluse anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni presenti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 5, comma 2, le consistenze numeriche, le sedi e la tipologia dei posti da riservare in attuazione dell'articolo 16-ter, lettera e-bis) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Per quanto riguarda i testimoni sottoposti alle speciali misure di protezione, ai fini della ricognizione di cui al presente comma, il Servizio centrale provvede con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Per gli uffici periferici delle Amministrazioni centrali presenti nei medesimi ambiti territoriali di cui al comma 1, la ricognizione viene effettuata dal Servizio centrale d'intesa con Funzione pubblica. 3. Le Amministrazioni centrali per il tramite della Funzione pubblica e quelle territoriali e locali, presso le quali e' stata effettuata la ricognizione ai sensi dei commi 1 e 2, comunicano al Servizio centrale, entro il termine di 45 giorni dall'avvio della suddetta procedura, l'esito, anche negativo, della citata ricognizione. 4. Conseguentemente, il Servizio centrale trasmette le risultanze della ricognizione di cui al comma 3 alla Commissione centrale, unitamente all'elenco di cui all'articolo 5. Note all'art. 6: - Per il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Assegnazione dei posti disponibili
1. La Commissione centrale delibera l'assegnazione dei posti disponibili agli aventi diritto inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, secondo l'ordine progressivo ivi indicato, tenuto conto del titolo di studio e della professionalita' posseduti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza personale e le preferenze espresse in sede di presentazione delle domande. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica della delibera della Commissione centrale, ciascun testimone manifesta al Servizio centrale il proprio assenso all'assegnazione. In caso di rifiuto o di mancato assenso all'assegnazione, il Servizio centrale provvede a darne comunicazione alla Commissione centrale, che dispone la decadenza dal diritto del beneficiario.
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| Art. 8 Attuazione del programma di assunzione
1. Il Servizio centrale definisce, sulla base di apposite intese adottate con le singole amministrazioni interessate, modalita' e criteri per lo svolgimento delle prove di idoneita' ed adotta i necessari accorgimenti a tutela della riservatezza. Il Servizio centrale comunica, con le modalita' ritenute piu' idonee per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato di ciascun candidato, la data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il giudizio di idoneita' non comporta valutazione comparativa ed e' volto ad accertare esclusivamente l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 2. Per l'attuazione dei successivi adempimenti connessi all'assunzione, il Servizio centrale concorda con le Amministrazioni interessate le modalita' ritenute piu' idonee a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'anonimato, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, dandone comunicazione alla Commissione centrale. 3. La Commissione centrale, entro il 30 dicembre di ogni anno, comunica alla Funzione pubblica informazioni relative al programma di assunzione dei testimoni di giustizia di cui al presente regolamento. Note all'art. 8: - Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi): «Art. 32 (Modalita' di assunzione). - 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformita' alla disciplina attuativa dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. 3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla direzione provinciale del lavoro entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e' stata ancora espletata. 4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la direzione provinciale del lavoro, d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie. 6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita' richiesta, la direzione provinciale del lavoro concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalita' di livello corrispondente. 7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.». |
| Art. 9 Misure per la tutela del posto di lavoro
1. In presenza di motivi di sicurezza che impediscono ai soggetti di cui all'articolo 2 di continuare a svolgere attivita' lavorativa presso la pubblica amministrazione che ha provveduto alla loro assunzione, sono attivate le procedure per l'assegnazione degli interessati ad altra sede od ufficio dell'amministrazione ovvero per la loro assegnazione in comando o distacco presso altre amministrazioni, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. 2. E' comunque garantito il collocamento dei testimoni di giustizia in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1, lettera d) del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Note all'art. 9: - Per l'argomento del decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138, si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10 Familiari dei soggetti assunti
1. Nell'ipotesi di assunzione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, durante il periodo di applicazione dello speciale programma di protezione, la Commissione centrale puo' rideterminare la misura dell'assegno di mantenimento per le persone a carico e prive di capacita' lavorativa, inserite nel programma, con le modalita' previste dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 2. Alla cessazione dello speciale programma di protezione, la Commissione puo', comunque, deliberare misure atte a favorire il reinserimento sociale delle persone di cui al comma precedente. Note all'art. 10: - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 6, del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8: «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori). - (Omissis). 6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'art. 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione.». |
| Art. 11 Tutela della riservatezza dei soggetti assunti
1. Ai fini della tutela della riservatezza dei soggetti assunti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138. La medesima disciplina si applica ai testimoni non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione, che risultano beneficiari del cambiamento delle generalita'. Note all'art. 11: - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138: «Art. 8 (Tutela della riservatezza delle persone ammesse a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa). - 1. Nei confronti dei soggetti ammessi a speciali misure di protezione che svolgono attivita' lavorativa durante il periodo di sottoposizione alle stesse, le amministrazioni e gli enti competenti adottano, d'intesa con gli Organi preposti all'attuazione delle speciali misure o del programma, idonei accorgimenti per impedire, in caso di consultazione di banche dati o archivi informatici, l'individuazione degli interessati e del luogo di lavoro delle localita' in cui gli interessati effettuano le prestazioni.». |
| Art. 12 Clausola di neutralita' finanziaria
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed e' assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 dicembre 2014
Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2015 Interno, foglio n. 177
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