Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2015 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERA 19 gennaio 2015 |
Interpretazione dell'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. (Delibera n. 15/12). |
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LA COMMISSIONE
Nella seduta del 19 gennaio 2015;
Premesso
1. che, per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, l'Autorita' e' dotata di poteri di regolazione ex ante del conflitto collettivo, nonche' di poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti responsabili di azioni di protesta non conformi alla legge e agli accordi e/o alle regolamentazioni provvisorie di settore; 2. che l'esperienza applicativa della legge e la funzione tutoria svolta dall'Autorita' hanno consentito di realizzare, nel tempo, una rilevante civilizzazione del conflitto collettivo, attraverso la canalizzazione delle sue forme di espressione in modelli procedimentali predeterminati; 3. che le misure predisposte dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e le funzioni assegnate alla Commissione sono state per lo piu' delineate dal legislatore in un'epoca nella quale i settori dei servizi pubblici essenziali erano caratterizzati da assetti monopolistici e dalla produzione in proprio da parte delle amministrazioni dei servizi da svolgere in favore della collettivita'; 4. che, con l'avvio del processo di privatizzazione delle aziende di diritto pubblico, e, soprattutto, con l'intensificarsi dei sistemi di liberalizzazione delle attivita' economiche, si e' assistito ad una progressiva riorganizzazione dei processi produttivi dei servizi e ad una crescente esternalizzazione delle attivita' di pubblico interesse ad altri operatori economici; 5. che, infatti, attualmente, salvi i casi nei quali l'amministrazione provvede direttamente all'erogazione del servizio di pubblico interesse, eventualmente avvalendosi di una impresa solo formalmente distinta e sulla quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici (c.d. "in house providing"), la gestione dei servizi pubblici locali si realizza attraverso gli scherni contrattuali dell'appalto, ovvero della concessione del servizio, nell'ambito dei quali la scelta del contraente avviene con il rispetto delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica; 6. che, pertanto, spesso, l'erogazione dei servizi e' assicurata dal concorso di una pluralita' di soggetti, alcuni dei quali dediti, peraltro, esclusivamente, ad attivita' strumentali, in regime di appalto (che, ricadono, comunque, nell'ambito di applicazione della legge 146 del 1990, e successive modificazioni), la cui sopravvivenza economica e' subordinata al puntuale adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle stazioni appaltanti, ovvero, nei casi dell'in house providing, al tempestivo trasferimento delle risorse finanziarie necessarie; 7. che, nell'esercizio della propria attivita' istituzionale, la Commissione ha constatato (specie in alcuni settori, come quelli dell'igiene urbana e del trasporto pubblico locale) che le cause di insorgenza dei conflitti sono da ascriversi, prevalentemente, proprio alla responsabilita' delle amministrazioni pubbliche, le quali, non trasferendo alle imprese erogatrici del servizio le risorse finanziarie concordate (in caso di appalto o concessione), ovvero dovute (in caso di affidamento diretto), ne determinano, non di rado, l'insolvenza e, quindi, l'incapacita' di soddisfare finanche le obbligazioni retributive del personale; 8. che, al fine di agevolare la segnalazione di sospette condotte di mala gestione del denaro pubblico, la Commissione ha stipulato, in data 29 maggio 2012, un protocollo di collaborazione interistituzionale con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC);
Rilevato
che, in funzione di un'efficace azione preventiva del conflitto collettivo, la Commissione e' dotata, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, del potere di invitare le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi a desistere dai comportamenti in evidente violazione della legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi e, comunque, da "comportamenti illegittimi che possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso", e di richiamarle all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge o da accordi o contratti collettivi; che il legislatore, con la novella del 2000, ha limitato l'ambito soggettivo di applicazione della norma citata e, conseguentemente, il potere di indagine della Commissione, alle sole imprese e amministrazioni erogatrici del servizio, in coerenza con l'assetto organizzativo dei servizi pubblici essenziali prevalente in quel dato momento storico, caratterizzato, come evidenziato in premessa, dalla presenza pressoche' esclusiva dei soggetti pubblici; che la successiva trasformazione del contesto economico e sociale nel quale la norma e' destinata ad operare e, in particolare, la nuova morfologia assunta dal conflitto collettivo rendono necessaria una modifica legislativa della disposizione de qua (al fine di recuperarne l'effettivita', in funzione delle finalita' preventive per le quali e' stata posta), nel senso di consentire alla Commissione l'acquisizione di informazioni anche presso le stazioni appaltanti, ovvero presso gli enti concedenti del servizio, allo scopo di accertare la loro eventuale responsabilita' nella causazione della vertenza e, conseguentemente, di rivolgere ad essi la delibera di invito di cui all'art. 13, comma 1, lettera h);
Ritenuto
tuttavia, che, nelle more dell'intervento legislativo auspicato, la norma di cui all'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, possa comunque essere interpretata, estensivamente (senza violare i confini letterali), nel senso di consentirne l'applicazione anche nei confronti dei soggetti terzi rispetto alle parti del rapporto di lavoro, laddove non sia possibile ravvisare alcuna diversita' di carattere sostanziale tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario del servizio e, pertanto, quando quest'ultimo costituisca una sorta di derivazione organica del primo. Tutto cio' premesso e considerato:
Ritiene
che l'art. 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, vada inteso nel senso che la Commissione, previo accertamento delle relative responsabilita' in ordine all'insorgenza o aggravamento del conflitto, puo' rivolgere la delibera di invito anche alle amministrazioni pubbliche che hanno affidato l'erogazione del servizio ad imprese solo formalmente distinte da esse e sulle quali esercitano un controllo diretto e penetrante; che, nel caso in cui, in sede di attivita' istruttoria estesa alle amministrazioni pubbliche nei limiti precisati, emergano fatti o comportamenti astrattamente rilevanti dal punto di vista penale o erariale, si provvedera' alla trasmissione di idonea informativa agli organi giurisdizionali competenti per materia e territorio, ai fini degli opportuni accertamenti.
Dispone
la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della Commissione. Roma, 19 gennaio 2015
Il Presidente: Alesse
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