Gazzetta n. 27 del 3 febbraio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 2 dicembre 2014
Disposizioni applicative del credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti, di cui al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonche' alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per attivita' di realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti;
Visto il comma 6 del citato art. 7, che stabilisce che con decreto ministeriale siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, ed in particolare l'art. 78, di definizione dei produttori di fonogrammi, e l'art. 180, relativo alla intermediazione economica dei diritti d'autore svolta dalla Societa' italiana degli autori ed editori, d'ora in avanti: SIAE;
Visti gli articoli 2359 e 2497 del codice civile, in tema di controllo, collegamento, direzione e coordinamento societario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'art. 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare i commi da 421 a 423 dell'art. 1, concernenti il recupero di crediti indebitamente utilizzati;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di definizioni relative ai servizi media audiovisivi;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonche' ai criteri di verifica e accertamento dell'effettivita' delle spese sostenute;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.
 
Allegato A

(articolo 5, comma 4)

Documentazione da allegare all'istanza di credito d'imposta

label copy in forma elettronica o cartacea con le informazioni richieste da SIAE (c.d. DRM2)
riconoscimento elettronico o cartaceo inviato da SIAE con numero di conferma (c.d. DRM4)
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013:
a) per «compositore», si intende sia l'autore della parte musicale che quello della parte letteraria dell'opera, come definita nella lettera c);
b) per «gruppo di artisti», si intende un sodalizio esordiente, o a nome del quale sia stata commercializzata non piu' di un'opera, come definita nella lettera c);
c) per «opera», si intendono registrazioni fonografiche o videografiche musicali composte da un insieme di almeno otto brani non gia' pubblicati diversi tra loro, ovvero da uno o piu' brani non gia' pubblicati di durata complessiva non inferiore a 35 minuti, salvo quanto stabilito nel periodo successivo. Sono ammessi brani gia' pubblicati rielaborati («cover»), in una misura non superiore al 20% del numero complessivo dei brani o del minutaggio complessivo dell'opera. Sono considerate opere anche le raccolte di brani non gia' pubblicati di piu' artisti che non costituiscano un gruppo ai sensi della lettera b);
d) per «controllo dell'impresa da parte di un editore di servizi media audiovisivi» si intende il rapporto, diretto o indiretto, di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, ovvero di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero di maggioritaria partecipazione nell'impresa potenzialmente beneficiaria del credito d'imposta di cui al presente decreto, da parte di un soggetto avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari dell'agevolazione

1. Alle imprese di produzione di fonogrammi, di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e videogrammi musicali, nonche' alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti, a esclusione delle demo autoprodotte, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del presente decreto. L'agevolazione e' riconosciuta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, ed e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.
2. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese, gia' costituite alla data del 1° gennaio 2012, se nell'oggetto sociale e' prevista come attivita' prevalente la produzione di fonogrammi, di cui all'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la produzione di videogrammi musicali, la produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.
3. Sono escluse dall'agevolazione le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto.
 
Art. 4

Misura del credito d'imposta e costi ammissibili all'agevolazione

1. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, per attivita' di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali, che siano opere prime o seconde, di compositori, di artisti interpreti o esecutori, nonche' di gruppi di artisti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a mille, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti soggetti abbiano gia' pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non piu' di un'opera, come definita nella lettera c) dell'art. 2; non rilevano, a tale scopo, le demo autoprodotte, i singoli, gli EP.
2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4:
a) compensi afferenti allo sviluppo dell'opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonche' spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;
b) spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
c) spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonche' spese di progettazione e realizzazione grafica;
d) spese di promozione e pubblicita' dell'opera.
3. L'importo totale delle spese eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 100.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potra' beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 30.000 euro.
4. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
5. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. I crediti di imposta di cui al comma 1 sono riconosciuti, per il 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 4,5 milioni di euro, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti periodi di imposta. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia.
 
Art. 5

Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera, intesa come data di prima messa in commercio del relativo supporto fisico, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo apposita istanza per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 1, secondo modalita' telematiche definite dal Ministero stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La data di commercializzazione e' riferita all'opera nella sua interezza artistica. Ai fini dell'ammissibilita' dell'istanza, una commercializzazione parziale dell'opera e' possibile esclusivamente nel limite temporale di sessanta giorni antecedenti alla data di commercializzazione nella sua interezza.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovra' essere specificato, per la singola opera:
a) la data di commercializzazione, indicata ai sensi del comma 1;
b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'art. 4;
c) l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute, secondo le modalita' previste nell'art. 4, comma 5;
d) il credito d'imposta spettante.
3. Le imprese devono, altresi', contestualmente all'istanza di cui al comma 1, presentare al Ministero:
a) la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorieta', relativa ad altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1. Del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in premessa;
b) la dichiarazione di non essere controllate, direttamente o indirettamente, da parte di un editore di servizi media audiovisivi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del presente decreto;
c) la dichiarazione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i compositori, gli artisti interpreti o esecutori, ovvero il gruppo di artisti, partecipanti all'opera, non abbiano gia' pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, piu' di un'opera, come definita nell'art. 2, comma 1, lettera c);
d) nel caso in cui l'opera sia da riferire ad un gruppo di artisti, come definito all'art. 2, comma 1, lettera b), la dichiarazione che, nella medesima annualita', non oltre la meta' dei suoi componenti abbia gia' usufruito del beneficio fiscale di cui al presente decreto, in virtu' della concessione dello stesso, per una diversa opera, all'impresa dichiarante o ad altra impresa.
4. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' indicata la documentazione che, a pena di inammissibilita', deve essere allegata all'istanza di cui al comma 1.
5. Il credito d'imposta e' riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dell'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonche' nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante. Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d'imposta da riconoscere a ciascuna impresa e' ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante. Nel caso in cui, per un certo anno, i crediti concessi risultino complessivamente inferiori alle risorse stanziate, i fondi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.
6. In caso di produzione associata, il credito d'imposta e' riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.
 
Art. 6

Modalita' di utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto:
a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche.
 
Art. 7

Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta decade qualora le spese non vengano riconosciute eleggibili ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, ovvero non vengano soddisfatti gli altri requisiti previsti, ed e' revocato in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, civile e penale. In tutti i predetti casi, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.
 
Art. 8
Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta
illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non ammissibilita' delle spese sulla base delle quali e' stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, avvalendosi del supporto dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita' di cui al comma 2.
2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'art. 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilita' di specifiche attivita', ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attivita' di controllo.
3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2014

Il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
Franceschini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5622
 
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