Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2015 (vai al sommario) |
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI |
PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2015 |
Modifiche al regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. (Provvedimento n. 28). |
|
|
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 9, comma 3, il quale prevede che l'ISVAP (ora IVASS) disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; Visto il regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie; Viste le modifiche apportate al regolamento di organizzazione dell'IVASS, approvate con delibera del Consiglio n.112 del 9 dicembre 2014 (verbale n. 40/2014), recanti, tra l'altro, l'attribuzione al Servizio ispettorato della competenza a curare l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori da esso avviati, con effetto dall'entrata in vigore del conseguente aggiornamento del regolamento IVASS n.1 dell'8 ottobre 2013; Considerata l'esigenza di adeguare alle suddette modifiche organizzative dell'Istituto il menzionato regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, limitatamente alle competenze istruttorie dei procedimenti sanzionatori avviati dal Servizio ispettorato, gia' assegnate rispettivamente al Servizio vigilanza prudenziale (imprese assicurative e riassicurative) ed al Servizio vigilanza intermediari (intermediari assicurativi e riassicurativi);
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche all'art. 3, comma 2
1. All'art. 3, comma 2, del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, le lettere a), c) e d) sono sostituite come segue: "a) Servizio Ispettorato: accerta e contesta le violazioni; cura la fase istruttoria dei procedimenti da esso avviati; c) Servizio Vigilanza Prudenziale: accerta e contesta le violazioni riguardanti soggetti vigilati diversi dagli intermediari assicurativi e riassicurativi; cura la fase istruttoria dei procedimenti da esso avviati; d) Servizio Vigilanza Intermediari: accerta e contesta le violazioni riguardanti intermediari assicurativi e riassicurativi; cura la fase istruttoria dei procedimenti da esso avviati;".
|
| Art. 2
Modifiche all'art. 8, comma 2
1. All'art. 8, comma 2, del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, le lettere b), c) e d) sono sostituite come segue: "b) per gli atti notificati dal Servizio Ispettorato le controdeduzioni, la richiesta di audizione e l'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 326 del decreto sono presentate al Servizio medesimo; c) per gli atti notificati dal Servizio Vigilanza Prudenziale, dal Servizio Vigilanza Intermediari e dal Servizio Studi e Gestione Dati, le controdeduzioni e la richiesta di audizione sono presentate al Servizio che ha avviato il procedimento sanzionatorio.".
|
| Art. 3
Modifiche all'art. 10, comma 7
1. All'art. 10, comma 7, del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, la lettera b) e' sostituita come segue: "b) il Servizio Ispettorato, il Servizio Vigilanza Prudenziale, il Servizio Vigilanza Intermediari ed il Servizio Studi e Gestione Dati secondo le rispettive competenze, per le violazioni di cui al comma 3.".
|
| Art. 4
Modifiche all'art. 11, comma 2
1. All'art. 11 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il soggetto destinatario dell'atto di contestazione notificato dal Servizio Ispettorato ai sensi dell'art. 327 del decreto, qualora intenda avvalersi della facolta' prevista dal comma 2 dello stesso articolo, ne da' comunicazione entro 60 giorni dalla notifica degli addebiti al medesimo Servizio il quale, se ritenuto necessario, provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata ad effettuare le verifiche in ordine all'adozione da parte del soggetto stesso delle misure correttive previste. In tale ipotesi la relazione motivata che il Servizio Ispettorato trasmette al Servizio Sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 4, del presente regolamento riporta in allegato la relazione predisposta dal Servizio medesimo recante gli esiti delle predette verifiche, il giudizio sulla idoneita' delle misure correttive ad eliminare la disfunzione riscontrata ed eventuali rilievi da esso formulati con riferimento alle misure correttive stesse, dando anche conto delle osservazioni presentate dal soggetto interessato in merito ai rilievi ricevuti. Nel caso in cui il soggetto destinatario dell'atto di contestazione comunichi al Servizio Ispettorato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che non intende effettuare gli interventi correttivi, ovvero non effettui alcuna comunicazione nello stesso termine, il procedimento prosegue secondo quanto previsto dall'art. 327, comma 3, del decreto, salvo quanto stabilito dall'art.15, comma 1, del presente regolamento; il Servizio Ispettorato ne da' notizia al Servizio Sanzioni nell'ambito della relazione motivata.".
|
| Art. 5
Modifiche all'art. 18, comma 2
1. All'art. 18 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, il secondo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: "Negli altri casi le istanze sono presentate al Servizio Ispettorato, al Servizio Vigilanza Prudenziale, al Servizio Vigilanza Intermediari ed al Servizio Studi e Gestione Dati secondo le competenze previste all'art. 3, comma 2, del presente regolamento".
|
| Art. 6
Ambito di applicazione ed entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore. 2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|
| Art. 7
Pubblicazione
1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS. Roma, 27 gennaio 2015
Per il Direttorio integrato Il Governatore della Banca d'Italia Visco
|
|
|
|