Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2015 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 dicembre 2014, n. 203 |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Citta' del Messico il 23 giugno 2011. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Citta' del Messico il 23 giugno 2011.
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| Protocollo di modifica alla convenzione tra il governo della repubblica italiana ed il governo degli stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a roma l'8 luglio 1991.
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra le Parti Contraenti per Evitare le Doppie Imposizioni in materia di imposte sul Reddito e per Prevenire le Evasioni Fiscali, e relativo Protocollo, firmati a Roma l'8 luglio 1991, (qui di seguito "la Convenzione"), Hanno convenuto quanto segue: A) Con riferimento all'articolo 3 (Definizioni generali), paragrafo 1, lettera i), sottoparagrafo (i), la denominazione della "autorita' competente" nel caso dell'Italia, e' sostituita dalla seguente: "il Ministero dell'economia e delle finanze". B) L'articolo 25 (Scambio di informazioni) e' soppresso e sostituito dal seguente: 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi inclusi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Le persone od autorita' sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente; (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzera' i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede e' soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario o perche' dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona. C) Ciascun Stato Contraente notifichera' all'altro attraverso canali diplomatici il completamento delle procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data del ricevimento dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno immediatamente effetto in entrambi gli Stati Contraenti. Il presente Protocollo rimarra' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Citta' del Messico il ventitre' di giugno del duemila undici, in due originali, in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalla lettera C) del Protocollo stesso.
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| Art. 3 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 2014
NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
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