Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 gennaio 2015 |
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 dei comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dall'art. 1, comma 545, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2013, n. 147 - il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali assoggettabili alla sanzione di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nonche' dei trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna; Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 , che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo art. 1 della citata legge n. 228 del 2012; Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 11400 del 10 febbraio 2014, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalita' di individuazione degli obiettivi per il triennio 2014-2016 di ciascun ente locale ai sensi del predetto art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto l'art. 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 e, successivamente, dall'art. 1, comma 539, lett. a), b), c) e d), della legge n. 147 del 2013 - che prevede che ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti locali di cui al comma 1 del medesimo art. 31, e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria; Visto l'art. 31, comma 20-bis, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come introdotto dal comma 446, dell'art. 1, della legge n. 228 del 2012 - che dispone che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura; ed infine che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che la sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Visto l'art. 43, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, inserito dalla legge di conversione dell'11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale la sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, per inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente; Visto l'art. 43, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ai sensi del quale su richiesta dei comuni che hanno attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonche' di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo' essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'art. 18 del decreto-legge 6 marzo del 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che stabilisce in via straordinaria, per l'anno 2014, che ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato art. 31, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, e, infine, che in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014, il quale prevede che, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e successive modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno; Visto l'art. 7 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il quale prevede che nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilita' interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e che il riparto tra i comuni interessati sia definito entro il 15 ottobre 2014 con decreto del Ministero dell'interno, con la conseguenza che la riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, e' rideterminata; Visto l'art. 31, comma 6-bis, della legge n. 183 del 2011, ai sensi del quale, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno; Considerato che l'art. 41, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, ai sensi del quale la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilita' interno, non e' attuabile per l'anno 2014 in quanto le certificazioni sono state gia' prodotte dagli enti locali; Considerato che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione del citato comma 122, dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, e' commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni operata, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, e sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna e che, sulla base delle informazioni desunte dalle certificazioni inviate dagli enti locali ai sensi del comma 20, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, emerge che, alla data del 27 novembre 2014, 59 comuni risultano non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno nell'anno 2013; Considerato che i comuni di Bellegra, Calvi, Mozzate, Pozzallo, Sedrina, Feroleto della Chiesa e Sant'Omero integrano le fattispecie descritte all'art. 43, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014; Considerato che il comune di Villamaina, pur essendo tra i comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo, ha attivato una verifica concernente la sussistenza dei requisiti per l'assoggettamento al patto di stabilita' interno 2013 e che conseguentemente, in via prudenziale, gli effetti finanziari determinati dalla sanzione irrogatagli non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010; Considerato che per il comune di Caltagirone e' tuttora sospeso il termine per l'approvazione del rendiconto 2013, in quanto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato formulata ai sensi dell'art. 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non e' stata ancora approvata con decreto del Ministro dell'interno e che conseguentemente, in via prudenziale, gli effetti finanziari determinati dalla sanzione irrogatagli non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di cui al comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010; Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78226 del 25 novembre 2014, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' stata autorizzata la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2014 delle province, in attuazione dell'art. 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010; Considerato che l'importo degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno, alla data del 27 novembre 2014, ammonta ad euro 27.667.934; Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 1° dicembre 2014 e' stata distribuita la riserva del 50 per cento di cui all'art. 7, del decreto-legge n. 119 del 2014 ai comuni siciliani individuati dalla norma interessati da flussi migratori e che conseguentemente l'importo ripartibile tra i comuni ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220 del 2010, ammonta ad euro 13.833.967; Ritenuto di destinare la quota residua del plafond pari a euro 3.573.967 ai comuni siciliani rispettosi del patto di stabilita' interno 2013 individuati dall'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014; Visto l'elenco trasmesso dall'ANCI - deputata ai sensi del comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 a comunicare alla Ragioneria generale dello Stato gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi, rispettivamente, dei comuni capofila e dei comuni associati che hanno raggiunto l'accordo - che individua i comuni associati beneficiari della riduzione dell'obiettivo 2014 operata con il presente decreto e il relativo importo; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione per l'anno 2014 alle disposizioni di cui al richiamato comma 122, dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali per la riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni, cosi' come rideterminata per effetto dell'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014; Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014;
Decreta: Articolo unico
1. Per l'anno 2014, i comuni associati, rispettosi del patto di stabilita' interno 2013, che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, hanno peggiorato il proprio obiettivo del patto di stabilita' interno 2014 per alleggerire gli effetti negativi sull'obiettivo del proprio comune capofila connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilita' interno di un importo pari al peggioramento sostenuto, e indicato nella allegata tabella «A», per un importo complessivo di euro 10.260.000. 2. Per l'anno 2014, i comuni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 119 del 2014, rispettosi del patto di stabilita' interno 2013, riducono il proprio obiettivo di patto di stabilita' interno di un importo complessivo di euro 3.573.967, ripartito per ciascun comune, come indicato nella tabella «B» allegata, in proporzione alla dimensione demografica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 2015
Il Ministro: Padoan
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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