Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2014 |
Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la lettera e) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013) che ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; Visto il proprio decreto in data 13 novembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2013, con il quale sono stati determinati, per l'anno 2013, gli importi complessivi, le modalita' di alimentazione ed i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 marzo 2014 con il quale, per l'anno 2014, sono state determinati gli importi delle riduzioni delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' comunale, per l'ulteriore importo complessivo di 250 milioni di euro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come dapprima modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 119, della legge 28 dicembre 2012, n. 228 (legge finanziaria 2013) e, da ultimo, ulteriormente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64; Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; Visto il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare l'articolo 8, il quale dispone che, entro il 15 marzo 2014, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale e che l'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 sullo stesso Fondo di solidarieta'. A tali fini, si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013; Visto l'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali; Visto l'articolo 1, comma 380, lettera a) della legge n. 228 del 2012 che ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta municipale propria, pari alla meta' del gettito calcolato applicando l'aliquota di base a tutti gli immobili, gia' prevista dal citato articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011; Visto l'articolo 1, commi 639, 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) che, a decorrere dall'anno 2014, istituiscono l'imposta unica comunale, nel cui ambito, collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e' previsto il tributo per i servizi indivisibili (TASI); Vista la lettera h) del comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 come sostituito dall'articolo 1, comma 729, lett. e) della legge n. 147/2013 che ha confermato l'abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonche' disposto l'abrogazione dei commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, confermando ulteriormente che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'articolo 1, comma 380-ter, della legge n. 228 del 2012, aggiunto dall'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che: alla lettera a) prevede che per l'anno 2014 la dotazione iniziale del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a 6.647.114.923,12 euro, comprensiva di 943 milioni di euro quale quota del gettito standard dell'IMU, di cui alla lettera f) del precedente comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ed e' alimentata con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 4.717,9 milioni di euro; alla lettera a) prevede che con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; alla lettera b) prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale; Vista la nota del Dipartimento delle finanze n. 3444 dell'8 agosto 2014, con la quale e' stato comunicato il completamento della verifica del gettito IMU 2013, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 16, del 6 marzo 2014, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D (quota Stato); Considerato che il risultato di detta verifica per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna ha evidenziato che l'IMU quota comune e' di circa 172 milioni piu' elevata rispetto alla stima di settembre 2013, e che detto scostamento e' ascrivibile per 170,7 milioni di euro ad una revisione al ribasso della stima dell'IMU ad aliquota di base dei fabbricati di categoria D; Ritenuto pertanto necessario confermare il predetto incremento anche per gli anni 2014 e successivi e, conseguentemente, di adottare per gli anni 2014 e seguenti, le occorrenti variazioni di bilancio riduttive del Fondo di solidarieta' comunale per 170,7 milioni di euro, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 380-ter della legge n. 228 del 2012; Considerato che, ai sensi della predetta disposizione, con il presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale debbono essere stabiliti tenendo anche conto, per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del precedente comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012; 2) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 3) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) del precedente comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi e citati in premessa Fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali a favore dei comuni della regione Siciliana e della regione Sardegna; 4) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; 5) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI; 6) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; Visto l'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede, tra l'altro, che i comuni assicurino un contributo alla finanza pubblica per un ammontare complessivo di 375,6 milioni di euro; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2014 che ha ripartito tra i singoli comuni il contributo di 375,6 milioni di euro, per l'anno 2014, previsto dall'articolo 47, comma 8 sopra richiamato; Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione delle conseguenti variazioni di bilancio accantonare e rendere indisponibile, ai sensi del citato articolo 47, il predetto ammontare di 375,6 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di solidarieta' comunale 2014; Considerato che le riduzioni di cui al citato articolo 47, comma 8, del decreto-legge 66 del 2014 e quelle derivanti dalla sopra citata verifica del gettito IMU per gli immobili di categoria D saranno recuperate all'atto della corresponsione ai comuni del Fondo di solidarieta' comunale; Considerato che nella seduta del 16 ottobre 2014 della Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali si e' preso atto del mancato assenso delle Autonomie locali a riesaminare l'accordo sui criteri di formazione e ripartizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, sancito nella seduta della stessa Conferenza del 19 giugno 2014; Considerato che la lettera c) del comma 380-ter dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 stabilisce che, in caso di mancato accordo presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Definizione delle risorse spettanti per l'anno 2014
1. Ai fini della definizione delle risorse spettanti per l'anno 2014 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna: a) il gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di competenza comunale ad aliquota di base relativa all'anno 2013 per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' pari agli importi comunicati, in data 16 giugno 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, a seguito della verifica prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, che, all'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, dopo il comma 729, aggiunge i commi 729-bis, 729-ter e 729-quater; b) il valore di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' individuato in misura pari agli importi aggiornati, di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 24 giugno 2014 e rettificati in conseguenza dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014; il valore di riferimento tiene altresi' conto che l'eventuale rettifica della riduzione incrementale di cui alla successiva lettera e), derivante dal diverso metodo di riparto introdotto dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, rispetto al metodo di riparto originariamente recato dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sia limitata al 6 per cento della variazione tra i due metodi; c) la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale 2013 da scomputare dal gettito IMU 2013, di cui alla precedente lettera a) e' pari agli importi aggiornati, di cui all'elenco allegato al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 24 giugno 2014; d) le riduzioni della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2014, previste dall'articolo 1, commi 203 e 730, della legge n. 147 del 2013 sono determinate per ciascun comune in proporzione al valore delle risorse finali di riferimento determinate secondo le prescrizioni del presente articolo; e) le riduzioni incrementali previste per l'anno 2014 a carico dei singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sono pari alla differenza tra i valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 3 marzo 2014 ed i valori recati dal decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013.
|
| Elenco A Quota dell'imposta municipale propria 2014 che sara' trattenuta dall'Agenzia delle entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di Solidarieta' Comunale 2014 (Art. 4, c. 3 DPCM)
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco B Quota dell'imposta municipale propria 2014 superiore alle risorse di riferimento Importo da trattenere dall'Agenzia delle entrate e versare al bilancio dello Stato (Art. 4, c. 4, DPCM)
Parte di provvedimento in formato grafico
Elenco C
Importo spettante del Fondo di Solidarieta' Comunale 2014 (Art. 5, c. 3 DPCM)
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2
Base di riferimento per l'attribuzione delle quote del Fondo di solidarieta' comunale 2014
1. In applicazione dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera b), numero 3), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarieta' comunale ai singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' data dalla somma degli importi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, alla quale vanno detratti gli importi di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma.
|
| Art. 3
Fondo di solidarieta' comunale anno per l'anno 2014
1. Il Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014, di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' stabilito nel complessivo importo di 6.339.884.208,94 euro, di cui 168.050.240,06 euro derivanti dalla ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 4.
|
| Art. 4
Alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale
1. L'ammontare del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) 2014 ad aliquota base di spettanza comunale presa a riferimento ai fini della formazione e del riparto del Fondo di solidarieta' comunale per lo stesso anno e' pari, per ciascun comune, all'importo comunicato in data 16 giugno 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 2. L'ammontare del gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) ad aliquota base presa a riferimento ai fini della formazione e del riparto del Fondo di solidarieta' comunale per lo stesso anno e' pari, per ciascun comune, all'importo comunicato in data 16 giugno 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge n. 228 del 2012 ed ai fini della formazione del Fondo di solidarieta' comunale l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna pari, complessivamente, a 4.717,9 milioni di euro, determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito per l'anno 2014 di cui al comma 1, come indicata nell'elenco A allegato al presente decreto. 4. Per l'anno 2014, nel caso in cui per il singolo comune la somma degli importi stimati di cui ai precedenti commi 1 e 2, al netto della riduzione prevista dal comma 3, sia superiore alla base di riferimento definita ai sensi dell'articolo 2, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione versa al capitolo 3576 dell'entrata del bilancio dello Stato una ulteriore quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni pari alla differenza, determinata nella misura risultante per ciascun comune dall'elenco B, allegato al presente decreto. 5. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di cui ai commi 3 e 4, i comuni interessati sono tenuti a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso di mancato versamento da parte del comune entro il 31 dicembre 2014 l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione provvede al recupero negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a qualunque titolo dovuti al comune.
|
| Art. 5
Riparto del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014
1. Per l'anno 2014 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' attribuita una quota a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra la base di riferimento di cui all'articolo 2 e la somma delle entrate proprie stimate di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, al netto della riduzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo. 2. Le quote del Fondo di solidarieta' di cui al comma 1 sono incrementate degli importi relativi alla stima del gettito IMU per gli immobili di proprieta' comunale, derivante dalla verifica pubblicata in data 31 maggio 2013 sul Portale del federalismo fiscale, e utilizzati per il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2013. 3. L'importo spettante per l'anno 2014, ai sensi dei commi 1 e 2, a titolo di Fondo di solidarieta' comunale a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna e' riportato nell'elenco C allegato al presente decreto. 4. Sugli importi di cui al comma 3 saranno applicate le riduzioni di cui al citato articolo 47, comma 8, del decreto-legge 66 del 2014, nella misura indicata nel decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2014, nonche' le riduzioni delle risorse riallocate presso il Ministero dell'interno in applicazione del comma 31-sexies, dell'articolo 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».
|
| Art. 6
Erogazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014
1. Per l'anno 2014 il Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto attribuito a titolo di Fondo solidarieta' comunale entro il mese di novembre. 2. L'acconto erogato a ciascun comune in base all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e' portato in riduzione ai pagamenti di cui al comma 1 sino a concorrenza degli importi dovuti.
|
| Art. 7
Verifiche successive
1. A valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014 e' accantonato un importo di euro 40.000.000 da destinare ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del presente decreto. Le assegnazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30 novembre 2014. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° dicembre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2014 n. 3163
|
|
|
|