Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 dicembre 2014
Modalita' di fissazione delle date di esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'.


IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto l'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' la possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e dal decreto ministeriale 27 agosto 2014, di approvazione del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita';
Visto l'art. 5, comma 1, del citato disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', secondo il quale l'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica e' rilasciato dal dirigente il Compartimento di polizia stradale, previa superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento di polizia stradale;
Visto l'art. 6, comma 1, dello stesso disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', secondo il quale le prove di esame si svolgono presso ciascun Compartimento di polizia stradale in sessioni con cadenza almeno trimestrale, in base alle domande di ammissione;
Considerato che gli esami per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, si sono finora svolti, ogni anno, in quattro sessioni predeterminate, le stesse per tutto il territorio nazionale, a prescindere dal numero di istanze di ammissione presentate presso ciascun compartimento;
Ritenuto necessario, nell'ambito delle iniziative di semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Polizia di Stato, dare maggiore efficienza e tempestivita' all'azione amministrativa, anche al fine di un piu' razionale impiego delle risorse disponibili;

Decreta:

Art. 1

Fissazione delle date di esame

A partire dal 1° gennaio 2015, le date delle prove di esame per il conseguimento e il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' sono fissate direttamente dal dirigente di ciascun compartimento, con cadenza almeno trimestrale, sulla base del numero di istanze presentate, con lo stesso decreto con il quale egli istituisce la commissione presso la quale sostenere l'esame di abilitazione. Il decreto sara' reso noto ai soggetti interessati mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Polizia di Stato.
Roma, 29 dicembre 2014

Il capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Pansa
 
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