Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2014
Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza;
Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base ai quali - ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
Visto il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi;
Visto l'art. 33-ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 febbraio 2000 con il quale lo stesso stabilisce di avvalersi di Consip per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» che attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la cura dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attivita' relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico;
Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto, altresi', il comma 2, secondo periodo del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso decreto legge sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
Visto, inoltre, il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 9 dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative;
Visto il comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 in base al quale ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35;
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, i quali prevedono la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori, si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorita', prevedendo un coordinamento tra i diversi soggetti e un'attivita' di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e minor aggravio amministrativo per i singoli enti, nonche' di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilita' dei modelli di eccellenza;
Considerato che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e' tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi della spesa al fine di determinare le categorie di beni e servizi, nonche' le relative soglie utili all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1
Istituzione del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori

1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita' di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, e' istituito il «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», di seguito denominato «Tavolo tecnico» coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti, attivita' e modalita' operative.
2. Il Tavolo, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore.
3. Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
 
Allegato

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI
INTRODOTTI E/O ELIMINATI
(ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)
Oneri introdotti.
Denominazione dell'onere: obblighi di trasmissione di dati alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.
Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1) : art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare | Altro | +======================+===========+========================+=======+ | X | [ ] | [ ] | [ ] | +----------------------+-----------+------------------------+-------+

Cosa cambia per il cittadino/impresa: ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ciascun anno, trasmette alla segreteria tecnica del comitato guida istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, una programmazione di massima riferita all'anno successivo, nonche' i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore. Oneri introdotti.
Denominazione dell'onere: obblighi di predisporre e rendere visibile sul portale dei soggetti aggregatori i resoconti concernenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore nonche' le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del comitato guida.
Riferimento normativo interno (articolo e comma) (1): articoli 7, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2014, istitutivo del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

===================================================================== | Comunicazione o | | Documentazione da | | | dichiarazione | Domanda | conservare | Altro | +======================+===========+========================+=======+ | X | [ ] | [ ] | [ ] | +----------------------+-----------+------------------------+-------+

Cosa cambia per il cittadino/impresa: ogni tre mesi, ciascun soggetto aggregatore predispone e rende visibili sul portale dei soggetti aggregatori, i resoconti delle attivita' di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore, nonche' le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del comitato guida, al fine di favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilita' dei modelli di eccellenza.

(1) Da inserire solo in caso di atti complessi.
 
Art. 2
Attivita' del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori

1. Il Tavolo tecnico nell'ambito delle attivita' di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni svolge attivita' nei seguenti ambiti:
a) raccolta dei dati relativi alla previsione dei fabbisogni di acquisto di beni e di servizi delle amministrazioni;
b) pianificazione integrata e coordinata, nonche' armonizzazione dei piani delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, nel rispetto dei diversi modelli di centralizzazione degli acquisti adottati comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali, si svolgono le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
c) condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle attivita' di centralizzazione ed aggregazione;
d) monitoraggio delle attivita' e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del citato decreto-legge n. 66 del 2014;
e) supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione buone pratiche;
f) promozioni di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori;
g) collaborazione con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici.
 
Art. 3
Articolazione del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori

1. Nell'ambito del Tavolo tecnico e' istituito un comitato guida (di seguito denominato comitato) composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - DAG, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e da un membro in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 del medesimo art. 9. Per ogni componente e' previsto un membro supplente.
2. I membri del comitato in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ad eccezione del membro in rappresentanza di Consip S.p.A., vengono eletti a maggioranza nella prima riunione del Tavolo tecnico di ciascun anno, rispettivamente dai soggetti aggregatori di cui ai commi 1, con esclusione di Consip, e dai soggetti aggregatori di cui al comma 2 del decreto-legge citato n. 66 del 2014.
3. I membri del comitato di cui al comma 2, con esclusione di Consip S.p.A., dovranno avvicendarsi con cadenza annuale, al fine di garantire pari condizioni di partecipazione a tutti i soggetti aggregatori appartenenti al Tavolo tecnico.
4. Al fine di supportare il comitato nell'esercizio delle sue funzioni, sara' istituita una segreteria tecnica. La segreteria tecnica e' composta da 10 figure professionali individuate nelle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze tramite procedure di selezione interna e nella struttura di Consip S.p.A. senza oneri aggiuntivi per le strutture di appartenenza e senza compensi o rimborsi spese di alcun genere a carico del Tavolo tecnico.
5. Al fine di svolgere attivita' di supporto tecnico potranno essere attivati, nell'ambito del Tavolo tecnico, dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
6. Le riunioni del Tavolo tecnico potranno avvenire anche attraverso modalita' audio o audio-video conferenza. Ai componenti del Tavolo tecnico, del comitato, della segreteria tecnica e dei gruppi di lavoro non spettano, per la partecipazione alle riunioni del Tavolo tecnico medesimo e per l'espletamento delle attivita' da esse derivanti, gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese di alcun genere. Tutte le attivita' assolte dai diversi soggetti partecipanti o anche solo coinvolti nell'esecuzione delle funzioni e dei compiti del Tavolo tecnico sono da questi svolte in forma totalmente gratuita.
 
Art. 4
Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico
dei soggetti aggregatori

1. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze coordina il Tavolo tecnico, indica i principi generali di pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e del Tavolo tecnico, queste ultime con periodicita' almeno bimestrale e comunque quando, per il tramite del comitato, ne faccia richiesta un partecipante.
2. Il comitato, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute da parte del tavolo tecnico, individua l' indirizzo di gestione delle attivita', attiva i gruppi di lavoro di cui al successivo comma 5, e pone in essere ogni azione necessaria ad assicurare la regolare attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
3. Per la valida costituzione del comitato, e' necessaria la presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida sono assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida e, per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge compiti di segreteria e redige i verbali delle riunioni.
5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati dal comitato guida, svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso comitato tenuto conto delle diverse attivita' e competenze.
 
Art. 5
Pianificazione e armonizzazione delle iniziative
di acquisto dei soggetti aggregatori

1. Al fine di avviare le attivita' di pianificazione e armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, entro il 30 settembre di ogni anno, il comitato guida individua l'indirizzo di cui all'art. 4, comma 2.
2. Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all'anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico. Tale piano, comprensivo delle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, dovra' contenere i dati e le informazioni utili a descrivere le attivita'.
3. Ciascun soggetto aggregatore, contestualmente, trasmette alla segreteria tecnica i dati e le informazioni relative ai fabbisogni di spesa degli enti per i quali svolge la funzione di soggetto aggregatore, individuati sulla base dei dati di spesa rilevata a consuntivo nell'ultimo anno, dei contratti in essere e delle previsioni di spesa per l'anno successivo, redatto, qualora disponibile, coerentemente con il nomenclatore unico dei beni e servizi di cui al successivo art. 6.
4. La raccolta dei dati a supporto delle attivita' di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 potra' avvenire anche attraverso la consultazione delle banche dati esistenti presso i soggetti competenti.
5. Entro il 30 novembre di ogni anno, il comitato guida presenta al Tavolo tecnico la proposta di Piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato (di seguito piano integrato), comprensivo della individuazione delle categorie di beni e servizi, nonche' delle soglie al superamento delle quali potranno essere svolte le relative procedure di acquisto aggregato ai sensi del comma 3, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale proposta dovra' contenere il cronoprogramma di tutte le iniziative di acquisto aggregato, i soggetti aggregatori responsabili, i volumi di spesa affrontata, le modalita' di espletamento delle iniziative, i risparmi stimati e, relativamente alle procedure di acquisto aggregato di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, gli enti aggregati coinvolti.
6. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Tavolo tecnico approva, a maggioranza, il piano integrato comprensivo delle informazioni di cui al precedente comma. Contestualmente il comitato guida predispone una relazione contenente le analisi ed il relativo piano delle procedure di acquisto aggregato inerenti le categorie di beni e servizi nonche' le soglie di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 3 dell'art. 9 da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. Il piano integrato potra' essere oggetto di revisione nel corso dell'anno anche in ragione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
 
Art. 6
Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi

1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono adottati ed adeguatamente diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con gli standard internazionali gia' definiti, a supporto dell'attuazione di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai dati e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al fine di costruire un «nomenclatore unico dei beni e servizi» in termini di codifiche dei beni e servizi acquistati dai soggetti aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto gia' definito normativamente.
 
Art. 7

Monitoraggio delle attivita' e dei risultati dell'aggregazione e
centralizzazione degli acquisti

1. Nell'ambito delle azioni volte ad implementare la razionalizzazione della spesa attraverso la riduzione delle spese per beni e servizi, il Tavolo tecnico realizza forme di monitoraggio sullo stato di realizzazione ed attuazione del piano integrato, al fine di valutarne la relativa efficacia anche attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori sintetici di risultato.
2. Il comitato propone al Tavolo tecnico, che li approva, gli indicatori e i relativi valori obiettivo e definisce le modalita' e la tempistica relativa al monitoraggio degli stessi.
3. Con cadenza trimestrale, ciascuno dei soggetti aggregatori predispone e rende visibili sul portale di cui al successivo art. 8, i resoconti delle attivita' di monitoraggio e controllo inerenti lo stato di attuazione dei piani delle iniziative di acquisto aggregato e i risultati conseguiti da ciascun soggetto aggregatore.
 
Art. 8
Portale dei soggetti aggregatori

1. Per facilitare la collaborazione, condivisione e valorizzazione delle competenze e delle esperienze, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione sul proprio portale «www.acquistinretepa.it» la sezione dedicata al Tavolo tecnico finalizzata alla gestione dei flussi informativi, dei dati provenienti dai soggetti aggregatori e della reportistica contenente anche i risultati del monitoraggio di cui all'art. 7.
2. Ciascun soggetto aggregatore e' tenuto ad alimentare, secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del Comitato guida, la sezione di cui al precedente comma 1 con le diverse informazioni afferenti le iniziative di acquisto aggregato realizzate dai vari soggetti, in modo tale da favorire l'analisi dei fabbisogni di spesa, la comparazione dei dati e la replicabilita' di modelli di eccellenza.
3. Al fine di favorirne l'accesso e la piena condivisione, sul portale dei soggetti aggregatori saranno pubblicati, oltre all'elenco completo e aggiornato dei soggetti stessi, il documento di piano integrato e l'elenco di tutti i contratti stipulati dai soggetti aggregatori.
 
Art. 9

Supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per
beni e servizi dei soggetti aggregatori

1. Al fine di fornire supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico svolge attivita' quali:
a) analisi della spesa non oggetto dei programmi di razionalizzazione dei soggetti aggregatori e potenzialmente affrontabile da tali programmi, anche tramite l'avvio di iniziative pilota;
a) gestione ottimale della domanda, mediante analisi, comparazione e standardizzazione dei fabbisogni, al fine di rendere disponibili ai soggetti aggregatori benchmark e indicatori di appropriatezza dei consumi;
b) promozione di percorsi formativi finalizzati, tra l'altro al potenziamento delle competenze dei buyer pubblici.
 
Art. 10
Revisione dei requisiti per l'iscrizione
all'elenco dei soggetti aggregatori

1. Il Tavolo tecnico, sentita l'ANAC, puo' formulare proposte al Presidente del Consiglio dei ministri per la revisione del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi di quanto stabilito dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato 11 novembre 2014, di cui all'art. 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
 
Art. 11
Anticorruzione

1. Nell'ambito delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il Tavolo tecnico collabora con l'Autorita' nazionale anticorruzione al fine di promuovere e definire norme e metodologie comuni di prevenzione della corruzione nel settore degli appalti pubblici, nonche' nell'adempimento delle altre funzioni attribuite all'Autorita' da successive normative.
 
Art. 12
Diffusione di buone pratiche

1. Fatte salve le ulteriori forme di collaborazione istituzionale esistenti nell'ambito dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico promuove e favorisce il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione mediante azioni quali:
a) diffusione e condivisione di buone pratiche ed esperienze significative riguardanti iniziative di acquisto aggregato realizzate dai soggetti aggregatori;
b) identificazione di misure e strumenti di gestione delle procedure di acquisto al fine della semplificazione dei processi di e-procurement;
c) condivisione delle banche dati esistenti al fine di ampliare e massimizzare le potenzialita' connesse all'accesso aperto e all'integrazione delle informazioni disponibili;
d) creazione di una banca dati contenente standard di documentazione di procedure di acquisto per beni e servizi per la definizione delle specifiche tecniche per le procedure di acquisto di beni e servizi.
 
Art. 13
Utilizzo delle piattaforme di acquisto

1. Al fine di favorire l'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori, il Tavolo tecnico, a seguito dei necessari approfondimenti tecnico-operativi, adotta strategie condivise circa l'utilizzo in modalita' Application Service Provider (ASP) delle piattaforme informatiche di acquisto, nonche' il riuso e riadattamento delle piattaforme esistenti.
 
Art. 14
Rapporti con soggetti terzi

1. Il Tavolo tecnico collabora, per quanto di competenza, con i soggetti istituzionali competenti in tema di acquisti pubblici mettendo a disposizione analisi, contributi e studi su temi di volta in volta individuati.
2. Il Tavolo tecnico promuove incontri e collaborazioni, con funzioni consultive, con associazioni di categoria, universita', e altri enti istituzionali, al fine di facilitare la realizzazione dei programmi di razionalizzazione della spesa dei diversi soggetti aggregatori.
3. La partecipazione alle iniziative di cui al comma 2 deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per il Tavolo tecnico.
 
Art. 15
Disciplina transitoria

1. Per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorieta' da inserire nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;
b) definizione del modello sulla base del quale redigere i singoli piani delle iniziative di acquisto aggregato;
c) individuazione degli indicatori, le modalita' e la tempistica di rilevazione degli stessi, di cui all'art. 7, comma 2.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Delrio Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padovan

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3307
 
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