Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 dicembre 2014
Adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;
Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113 con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020» , come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2014, n. 179, che, in relazione all'intervento agevolativo di cui al predetto decreto ministeriale 20 giugno 2013, stabilisce i termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni, i criteri per l'accesso delle domande alla fase istruttoria, le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni e le modalita' per la presentazione delle domande di erogazione, nonche' gli indicatori di impatto, i valori obiettivo e le modalita' di monitoraggio dei progetti agevolati;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 17 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2014, n. 222, che proroga il termine di apertura dello sportello agevolativo per la presentazione delle domande a valere sulle agevolazioni di cui al citato decreto ministeriale 20 giugno 2013;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visti, in particolare, gli articoli 45 e 44 del predetto regolamento n. 800/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che stabiliscono, rispettivamente, l'applicabilita' dello stesso regolamento fino al 30 giugno 2014 e che allo scadere del periodo di validita' i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali;
Viste le informazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, ai sensi dall'articolo 9 del citato regolamento n. 800/2008, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 210 del 4 luglio 2014, in merito all'istituzione del regime di aiuti di cui al citato decreto ministeriale 20 giugno 2013 sulla base delle disposizioni contenute nel predetto regolamento n. 800/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto, in particolare, l'articolo 59 del predetto regolamento n. 651/2014, che stabilisce l'entrata in vigore dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2014;
Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni contenute nel piu' volte citato decreto ministeriale 20 giugno 2013 alle norme in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel nuovo regolamento di esenzione n. 651/2014,

Decreta:

Art. 1

Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
giugno 2013 alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno
2014

1. Al decreto ministeriale 20 giugno 2013 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
2) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche»;
3) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) "Sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti»;
4) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) "Organismo di ricerca": un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati»;
b) all'articolo 4, comma 3:
1) la lettera a) e' abrogata;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno una sede sul territorio italiano»;
c) all'articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: «Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio di attivita' del personale interno.» sono sostituite dalle parole: «Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.»;
d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER» sono sostituite dalle parole «nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25 e dall'articolo 4 del Regolamento GBER»;
e) all'articolo 11, comma 3, la lettera d) e' abrogata.
2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono applicate a partire dal 1° gennaio 2015. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 non espressamente modificato.
 
Art. 2
Disposizioni transitorie

1. Le domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 settembre 2014, richiamato in premessa, ancora in corso di istruttoria alla data del 1° gennaio 2015 sono ammissibili alle agevolazioni solo in quanto compatibili con le disposizioni contenute nell'articolo 1 del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2014 Ufficio di controllo Atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev., foglio n. 4637
 
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