Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 dicembre 2014
Modifiche al decreto 19 aprile 2013, recante: «Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (di seguito denominato CIP) n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l'istituzione della Cassa conguaglio G.P.L.;
Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, e' stato istituito presso la Cassa conguaglio G.P.L., un conto economico denominato "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti" e il presidente del CIP e' stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico, un Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1990, e successive modifiche, con il quale e' stato istituito il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, di seguito decreto legislativo 32/1998, in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l'art. 6, con il quale e' stato costituito un nuovo "Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
Visto l'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che ha stabilito che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' integrato, per l'anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 in materia di Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 1 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e' altresi' destinato all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione, e che tali specifiche destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione;
Visto l'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, ed in particolare il comma 2 dello stesso articolo, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", che stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" con il quale sono stati definiti la misura del contributo dovuto, nonche' le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo delle disponibilita' del Fondo medesimo;
Visto che lo stesso art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 prevede che i titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento del contributo per il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti per l'annualita' 2013 con due versamenti e precisamente con un primo versamento entro il 30 aprile 2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del contributo dovuto ed un secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio;
Considerato il decreto direttoriale DGSAIE del 14 marzo 2014 ed il successivo decreto in corso di emanazione circa l'individuazione dei bacini d'utenza provinciali ad alta densita' territoriale, i cui impianti sono soggetti a maggiorazione del contributo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013;
Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. ha inoltre sostanzialmente esaurito le risorse derivanti dai precedenti rifinanziamenti del Fondo e che le domande per i contributi per i costi ambientali gravano esclusivamente sul nuovo rifinanziamento del 2014 del Fondo stesso, del quale sono gia' disponibili presso la stessa Cassa le risorse derivanti dal versamento in acconto effettuato da titolari e gestori per un importo di oltre 20 milioni di euro;
Considerato che il Ministero ha presentato alla Cassa conguaglio G.P.L. per la deliberazione di accantonamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2014, circa n. 250 domande di contributi con istruttoria gia' completata per un importo totale accantonabile di oltre 15 milioni di euro;
Considerato che la Cassa conguaglio G.P.L. con note prot. 772 del 26 maggio 2014 e prot. 1172 dell'8 agosto 2014 ha informato il Ministero delle difficolta' operative riscontrate nel procedere agli adempimenti dei nuovi compiti assegnati dal decreto ministeriale 19 aprile 2013 e che tali difficolta' stanno causando un rallentamento nell'avanzamento delle attivita' istruttorie delle domande gia' complete;
Considerato che e' inoltre imminente la scadenza del 30 dicembre 2014 per l'effettuazione del versamento a saldo del contributo per il rifinanziamento del Fondo, mentre ancora non e' stato possibile per la Cassa conguaglio G.P.L. effettuare le deliberazioni di accantonamento per le domande in istruttoria;
Ritenuto opportuna una semplificazione dell'iter istruttorio delle domande e della relativa procedura di verifica presso la Cassa conguaglio G.P.L. al fine di favorire un sollecito avanzamento delle domande stesse e della effettiva cantierabilita' delle opere;
Ritenuto necessario prorogare il termine di scadenza del secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio, del contributo per il rifinanziamento del Fondo, al fine di allineare temporalmente i versamenti al Fondo da parte dei titolari e l'impiego delle risorse disponibili sul Fondo medesimo;
Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013 al fine di semplificare ed accelerare le attivita';

Decreta:

Art. 1
Modificazioni al Decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 19 aprile 2013

Al fine della semplificazione della documentazione, delle procedure e degli adempimenti, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 12 giugno 2013, recante "Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti" e' cosi' modificato:
la lettera c), comma 2, dell'art. 2, e' cosi' sostituita "c) dichiarazione dei versamenti al Fondo ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 aprile 2013, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per ogni impianto oggetto di domanda (Allegato II)";
al terzo trattino, del comma 3, dell'art. 2, dopo la parola "documenti" e' soppressa la parola "contabili";
al secondo paragrafo del comma 2 dell'art. 3, dopo le parole "e' espresso" sono aggiunte le parole ", eventualmente con riserva di disponibilita' dei fondi,";
al primo periodo del comma 4, dell'art. 3, le parole "e previa verifica della rispondenza del versamento di cui all'Allegato II" sono sostituite da "riservandosi anche successivamente la verifica della rispondenza dei versamenti di cui all'allegato II";
all'art. 3 dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma: "5. Al fine della deliberazione di accantonamento di cui al comma 4 e della successiva erogazione, la Cassa dovra' verificare che il titolare non sia tra i soggetti con posizioni irregolari iscritte nell'allegato 2b al bilancio consuntivo finanziario relativo all'esercizio 2013 approvato dalla Cassa stessa e che il medesimo sia tra i soggetti per cui risultino versamenti al Fondo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 32 e all'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003, se titolare di impianti nelle annualita' per le quali erano dovuti contributi al Fondo ai sensi citate norme.";
al comma 1, secondo trattino, dell'art. 6, e' aggiunto il seguente periodo "Il titolare per il calcolo della componente variabile puo' far valere i quantitativi di litri di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduti all'impianto nell'anno 2013.";
al comma 3, secondo trattino, dell'art. 6, sono sostituite le parole "entro il 31 dicembre 2014" con le parole "entro il 30 aprile 2015";
all'Allegato I, terzo trattino, sono soppresse le parole "previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e dall'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003";
l'Allegato II e' sostituito dalla versione aggiornata allegata;
all'allegato III, terzo trattino, dopo la parola "documenti" e' soppressa la parola "contabili".
 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Le domande per i contributi per i costi ambientali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate con la dichiarazione dei versamenti al Fondo nella versione aggiornata di cui all'Allegato II in completa sostituzione della dichiarazione a suo tempo allegata.
2. Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAA, Reg.ne Prev. n. 4638
 
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