Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 29 dicembre 2014 |
Contribuzione per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l'anno 2014. |
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IL SOTTOGRETARIO DI STATO
Vista la legge del 23 dicembre 1999 n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'articolo 27; Visto il decreto legislativo del 10 agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare l'articolo 35; Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"; Visto il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 ed in particolare l'art. 3-quinquies recante "Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio ed in materia di contributi per l'uso delle frequenze televisive"; Vista la delibera 353/11/Cons dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni del 23 giugno 2011, recante "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"; Vista la delibera 568/13/Cons dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni del 15 ottobre, recante "Determinazione per l'anno 2013 dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale"; Vista la delibera 494/14/Cons dell'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni del 30 settembre 2014, recante "Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri"; Visto in particolare quanto disposto dai commi 4 e 7 dell'art. 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2002, n. 44 secondo i quali ".... il nuovo sistema dei contributi e' applicato progressivamente a partire dal 1 gennaio 2013 ....." e " .... non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..."; Vista la lettera inviata dalla Commissione europea all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed al Ministero dello sviluppo economico in data 18 luglio 2014 con la quale la Commissione dichiara che "in base all'art. 13 della direttiva autorizzazioni (direttiva 2002/20/CE) ... devono essere obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito...."; Considerato che e' necessario distinguere il regime contributivo applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze, dal regime contributivo di soggetti anche giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi, alla luce del quadro normativo vigente; Considerata l'impossibilita' di conciliare il criterio della progressivita', di cui al comma 4 del citato art. 3-quinquies, con quanto previsto dal comma 7 dello stesso articolo e con i principi di proporzionalita' e non discriminazione dettati dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei criteri di determinazione stabiliti dalla delibera 494/14/Cons dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazione; Vista la necessita', nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale che definisce il nuovo regime contributivo per l'utilizzo delle frequenze televisive, di dover, comunque, assicurare un flusso di entrate al bilancio delle Stato per l'anno 2014; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 maggio 2014, recante "Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato, On. le Antonello Giacomelli" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014;
Decreta
Art. 1
1. In via transitoria, nelle more della determinazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con successivo decreto, dei contributi per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri, gli operatori di rete sono tenuti a versare entro il 31 gennaio 2015, a titolo di acconto del contributo dovuto per l'esercizio finanziario 2014, una somma pari al 40 per cento di quanto versato nell'anno 2013. 2. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento le societa' sono tenute a trasmettere entro i dieci giorni successivi al Ministero copia dell'attestazione di versamento. 3. In caso di ritardato pagamento le somme sono aumentate degli interessi calcolati al tasso legale vigente e decorrenti dalla data di scadenza indicata al comma 1. 4. In caso di mancato pagamento del contributo e degli interessi, ove dovuti, si provvede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni in materia.
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| Art. 2
1. A seguito del decreto di determinazione definitiva dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento del saldo del contributo di competenza dell'anno 2014 entro il termine fissato dal medesimo decreto. 2. Eventuali somme corrisposte indebitamente a titolo di acconto sono recuperate dagli operatori di rete detraendole dall'importo dovuto per l'anno 2015.
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| Art. 3
1. Gli operatori di rete operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, che non erano titolari di concessione e autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva in tecnica analogica, sono tenuti a pagare il contributo di competenza dell'anno 2014 in un'unica soluzione alla data del saldo di cui all'articolo 2, comma 1. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2014
Il Sottosegretario di Stato Giacomelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPA, Reg.ne Prev. n. 64
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