Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 gennaio 2015
Norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2004), emanato in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che detta «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;
Visto il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2009, recante «Aggiornamento delle norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2009), con il quale e' stato inserito il comma 2-bis all'articolo 2 del citato decreto del 12 febbraio 2004;
Visto l'art. 161, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale stabilisce che la legge 17 febbraio 1992, n. 154, viene abrogata ma continua ad essere applicata fino all'entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del Testo Unico Bancario;
Visto l'art. 116, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo Unico Bancario), il quale attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, il potere di stabilire criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento e per la trasparente determinazione dei rendimenti, nonche' gli obblighi di pubblicita', trasparenza e propaganda da osservare nell'attivita' di collocamento dei titoli di Stato;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, relativo all'«Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti» (di seguito "imposta sostitutiva");
Considerato che, in conseguenza dell'abbassamento dei tassi di interesse sui titoli di Stato a breve termine, e' opportuno ridurre le commissioni massime dovute dalla clientela in occasione dei rispettivi collocamenti onde evitare che esse vengano praticate in caso di tassi di rendimento negativi e razionalizzare gli intervalli di scadenza sui quali le suddette commissioni sono commisurate;
Considerata l'esigenza di rendere maggiormente trasparenti le disposizioni riguardanti la data di valuta di accredito alla clientela degli importi dovuti e prevedere ulteriori modalita' tecniche di diffusione delle informazioni riguardanti i titoli di Stato;
Ravvisata l'esigenza di adottare un nuovo decreto per aggiornare le norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;
Sentita la CONSOB;
Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle categorie di soggetti che svolgono le operazioni di collocamento dei titoli di Stato, a breve, a medio e a lungo termine, anche se non partecipano direttamente alle operazioni d'asta o ai consorzi di collocamento. Si applicano, altresi', alle categorie di soggetti che raccolgono le adesioni negli altri tipi di collocamento.
2. Nel caso in cui il collocamento dei titoli avvenga attraverso un consorzio di collocamento o mediante la raccolta di adesioni di cui al comma precedente, i riferimenti al prezzo medio ponderato di cui all'articolo 2 e al prezzo di aggiudicazione di cui all'articolo 3, si intendono effettuati al prezzo di emissione stabilito dal Tesoro nel decreto di emissione.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Per quanto concerne i buoni ordinari del Tesoro, i soggetti di cui all'articolo 1, all'atto della prenotazione da parte della clientela, sono tenuti a regolare i titoli al prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e a limitare le eventuali commissioni alla misura massima indicata al successivo comma.
2. Il prezzo medio ponderato, che e' reso noto con il comunicato stampa della Banca d'Italia e pubblicato a cura del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale, e' pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza. Nei suddetti avvisi deve essere altresi' indicata la commissione da applicare sull'operazione di sottoscrizione dei buoni. L'importo massimo di tale commissione e' stabilito, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto, come segue: 0,03 euro per i buoni aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni; 0,05 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni; 0,10 euro per i buoni aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni e 0,15 euro per i buoni di durata residua pari o superiore a 271 giorni.
3. L'importo massimo della commissione di cui al comma precedente e' ridotto nei casi e con le modalita' seguenti:
a. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' inferiore a 100, ma il prezzo totale di vendita, comprensivo della commissione e dell'imposta sostitutiva, risulta superiore a 100, l'importo della commissione e' ridotto in modo da garantire alla clientela un onere comunque non superiore a 100 euro, per ogni 100 euro di capitale sottoscritto;
b. se il prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta e' pari o superiore a 100, non viene applicata alla clientela alcuna commissione per la sottoscrizione.
4. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro indica analiticamente, oltre al capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:
a. il prezzo medio ponderato risultante dall'asta di riferimento;
b. l'imposta sostitutiva pagata sugli interessi, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
c. la commissione applicata, espressa sia in misura percentuale sia in valore assoluto rispetto al valore nominale;
d. il prezzo totale di vendita (comprensivo quindi dell'importo dell'imposta sostitutiva e della commissione) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.
 
Art. 3

1. Per quanto concerne il collocamento dei titoli di Stato a medio e a lungo termine, i soggetti di cui all'articolo 1 non addebitano commissioni sui titoli assegnati alla clientela. Sono inoltre tenuti a regolare i titoli al prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola a quella del regolamento.
2. Il prezzo di aggiudicazione, reso noto dalla Banca d'Italia tramite comunicato stampa, e' pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati, contenenti anche l'indicazione del corrispondente tasso di rendimento lordo a scadenza.
3. La comunicazione inviata alla clientela relativa all'avvenuta assegnazione dei titoli di Stato a medio e a lungo termine deve indicare analiticamente, oltre al capitale nominale dei titoli sottoscritti, i seguenti ulteriori elementi:
se il cliente e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. il prezzo di aggiudicazione al netto dell'imposta sostitutiva sullo scarto di emissione maturato (c.d. "prezzo per i soggetti nettisti");
c. i dietimi di interesse netti;
d. il prezzo totale di vendita (prezzo per i soggetti nettisti comprensivo dei dietimi di interesse netti) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo;
se il cliente non e' un soggetto inciso dall'imposta sostitutiva:
a. il prezzo di aggiudicazione;
b. i dietimi di interesse lordi;
c. il prezzo totale di vendita (prezzo di aggiudicazione comprensivo dell'importo dei dietimi lordi) ed il corrispondente tasso di rendimento annuo.
 
Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i soggetti di cui all'articolo 1 accreditano alla clientela gli importi dovuti con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi pagamenti, sulla base del calendario del sistema di regolamento europeo TARGET.
 
Art. 5

1. I soggetti indicati nell'articolo 1 espongono in modo ben visibile nei locali aperti al pubblico, non appena vengono resi noti dal Tesoro e dalla Banca d'Italia, avvisi contenenti le date di emissione dei titoli di Stato a breve, a medio e a lungo termine ed il termine entro il quale i soggetti interessati possono prenotare i titoli offerti dal Tesoro.
2. I soggetti indicati nell'articolo 1 informano con anticipo la propria clientela della scadenza dei propri titoli e del termine entro il quale la clientela stessa puo' prenotare i titoli offerti dal Tesoro.
 
Art. 6

1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilita' dell'incidenza dei costi dell'attivita' di gestione e di amministrazione sul rendimento effettivo dei titoli, i soggetti indicati nell'articolo 1 possono applicare spese di gestione e di amministrazione nella misura massima di 10 euro a semestre; l'importo di tali spese viene pubblicizzato nei locali aperti al pubblico mediante esposizione di avvisi datati e costantemente aggiornati e deve essere inoltre indicato nelle comunicazioni periodiche inviate alla clientela ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario.
 
Art. 7

1. Per le operazioni di collocamento disciplinate dal presente decreto non possono addebitarsi alla clientela oneri diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, fatti salvi quelli rivenienti dall'applicazione della normativa fiscale in vigore.
 
Art. 8

1. La pubblicizzazione nei locali aperti al pubblico degli avvisi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del presente decreto puo' avvenire mediante strumenti elettronici di libera ed agevole consultazione.
2. I soggetti indicati all'articolo 1 che dispongono di siti Internet dedicati all'attivita' online della propria clientela pubblicizzano, altresi', gli avvisi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del presente decreto sui detti siti Internet.
3. Gli avvisi previsti dal presente decreto riportano in maniera chiara, con una veste grafica di facile identificazione e lettura, gli elementi informativi di cui allo schema allegato.
 
Art. 9

1. Alle attivita' disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle relative disposizioni di attuazione, per i servizi e le operazioni in essi disciplinati.
 
Art. 10

1. Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 2015 e dalla medesima data e' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2009.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2015

Il Ministro: Padoan
 
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