Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 22 dicembre 2014
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «del Vastese» o «Histonium».


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare dell'ippica

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il D.M. 18.11.1995 - pubblicato nella G.U. n. 283 del 4.12.1995, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini "del Vastese" o "Histonium" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni;
Visto il D.M. 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "del Vastese" o "Histonium", cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il D.M. 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini "del Vastese" o "Histonium", al fine di meglio descrivere i riferimenti al colore per la tipologia "Pinot grigio", presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione;
Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "del Vastese" o "Histonium", cosi' come approvato con il citato D.M. 30.11.2011, da ultimo aggiornato con il DM 07.03.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "del Vastese" o "Histonium", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il D.M. 7.03.2014 richiamati in premessa, e' modificato con il testo riportato in allegato.
2. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "del Vastese" o "Histonium", di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

Modifiche al disciplinare di produzione
dei vini IGP "del Vastese" o "Histonium"

All'art. 6, le caratteristiche della tipologia "Pinot grigio", sono sostituite dal seguente testo:
« "del Vastese" o "Histonium" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al ramato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.».
 
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