Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 dicembre 2014 |
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto il D.M. 6 giugno 2008 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2008, con il quale e' stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modificazioni; Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato approvato il disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», cosi' come consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT; Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica dell'articolo 6 disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», al fine di meglio descrivere i riferimenti al colore per la tipologia «Pinot grigio», presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della regione Abruzzo dell'avviso di presentazione della domanda in questione; Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'articolo 118-quater, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, articolo 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1234/2007; Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione dell'11 dicembre 2014; Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», cosi' come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, da ultimo aggiornato con il D.M. 7 marzo 2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118-quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, cosi' come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 e da ultimo aggiornato con il D.M. 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e' modificato con il testo riportato in allegato. 2. La modifica al disciplinare consolidato della IGP «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila», di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2014
Il direttore generale: Gatto
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| Allegato
Modifiche al disciplinare di produzione dei vini IGP «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila»
All'articolo 6, le caratteristiche della tipologia «Pinot grigio», sono sostituite dal seguente testo: «"Terre Aquilane" o "Terre de L'Aquila" Pinot grigio colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso al ramato; odore: fruttato, caratteristico; sapore: fresco, gradevole, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l.».
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