Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 dicembre 2014, n. 197
Regolamento recante l'aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23;
Visto l'articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del personale del Corpo della Guardia di finanza;
Visto l'articolo 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha trasferito le attivita' degli organismi collegiali operanti in regime di proroga presso le pubbliche amministrazioni, tra i quali la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali gli stessi organismi operano;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Ritenuto necessario aggiornare l'elenco allegato al decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000;
Sentito il Dipartimento per le pari opportunita';
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 21 novembre 2013 e del 3 luglio 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota n. 3-8165 del 5 settembre 2014, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Aggiornamento dell'elenco
delle imperfezioni e infermita'

1. L'elenco allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, e' sostituito dall'elenco allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan Visto, Il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne - prev. n. 4135
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del T.U. delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e' pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio
2010, n. 106. Si riporta il testo dell'articolo 2139, comma
3:
«Art. 2139. (Reclutamento volontario femminile nel
Corpo della Guardia di finanza).
(Omissis).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare del
personale del Corpo della Guardia di finanza, sentiti, per
quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le
pari opportunita' e la Commissione per le pari opportunita'
tra uomo e donna.".
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel
supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1999, n. 203:
«Art. 2. (Ministeri).
1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo;
13) Ministero della salute.
2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del ministero degli
affari esteri.
Articolo 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
1. E' istituito il ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali".
Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63:
«Art. 11 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
Per l'articolo 2139, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, vedi nota al titolo.
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 12
luglio 2010, n. 109 (Disposizioni per l'ammissione dei
soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2010, n. 165:
«Art. 1 1. La carenza accertata, parziale o totale,
dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non puo'
essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle
Forze armate e nelle Forze di polizia.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta
i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la
propria normativa al principio previsto dal comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.".
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 20 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario) pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156:
«Art. 12. (Soppressione di enti e societa') .
(Omissis).
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
(Omissis).».
La legge 7 agosto 2012, n. 135 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) e'
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189.
Il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000,
n. 155 (Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre
1999, n. 380) e' pubblicato nella gazzetta Ufficiale 15
giugno 2000, n. 138.
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5 della
legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999, n.
255:
«Art. 1.
(Omissis).
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri
decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto.
(Omissis).».
Per il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio
2000, n. 155, vedi nota precedente.
Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:
«Art.17. (Regolamenti)
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
Per i riferimenti al decreto del Ministro delle finanze
17 maggio 2000, n. 155 vedi note alle premesse.
 
Allegato

Elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa
di non idoneita' al servizio nella Guardia di Finanza
1. Morfologia generale
a) Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali. 2. Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie
a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico, minerale, protidico e purinico.
b) La mucoviscidosi.
c) Le endocrinopatie.
d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, ad eccezione della carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi). 3. Malattie da agenti infettivi e da parassiti
a) Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o che siano accompagnate da compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicita' o evolutivita'. 4. Ematologia
a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.
b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici. 5. Immuno allergologia
a) L'asma bronchiale allergico e le altre allergie, anche in fase asintomatica.
b) Le intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti anche in fase asintomatica.
c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica.
d) Le connettiviti sistemiche. 6. Tossicologia
a) Lo stato di intossicazione cronica da metalli e loro composti.
b) Lo stato di intossicazione da composti organici. 7. Neoplasie
a) I tumori maligni.
b) I tumori benigni ed i loro esiti, quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali. 8. Cranio
a) Le malformazioni e le anomalie craniche congenite o acquisite con deformita' o con disturbi funzionali.
b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano deformita' o disturbi funzionali o che interessano la teca interna. 9. Complesso maxillo-facciale
a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano disturbi funzionali.
b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi (con o senza mezzi di sintesi), le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare causa di alterazioni funzionali.
c) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano disturbi funzionali. 10. Apparato cardiovascolare
a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.
b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti.
c) Le turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema specifico di conduzione.
d) L'ipertensione arteriosa.
e) Gli aneurismi, le angiodisplasie, le fistole arterovenose e gli esiti della loro correzione chirurgica.
f) Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali.
g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo.
h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali.
i) Le patologie dei vasi e dei gangli linfatici e gli esiti della loro correzione chirurgica. 11. Apparato respiratorio
a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni.
b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti.
c) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. 12. Apparato digerente
a) Le malformazioni, le anomalie e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producano disturbi funzionali.
b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato, delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo che producano disturbi funzionali.
c) Le ernie viscerali.
d) Gli esiti di intervento chirurgico con viscerectomia parziale o totale. 13. Mammella
a) Le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di disturbi funzionali. 14. Apparato urogenitale
a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali.
b) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che siano causa di alterazioni funzionali. 15. Neurologia
a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di alterazioni funzionali.
b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di alterazioni funzionali.
c) Le miopatie causa di alterazioni funzionali.
d) Le epilessie.
e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con limitazioni funzionali. 16. Psichiatria
a) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello.
b) I disturbi del controllo degli impulsi.
c) I disturbi dell'adattamento.
d) I disturbi della comunicazione.
e) I disturbi da tic.
f) I disturbi delle funzioni evacuative.
g) I disturbi del sonno.
h) I disturbi della condotta alimentare.
i) Le parafilie e i disturbi della identita' di genere.
l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici.
m) I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica.
n) I disturbi di personalita'.
o) I disturbi nevrotici e reattivi; i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali.
p) I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica. 17. Oftalmologia
a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali.
b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di disturbi funzionali.
c) I disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione).
d) Le discromatopsie anche monolaterali accertate con tavole pseudoisocromatiche e/o matassine colorate.
e) Le distrofie maculari e le maculopatie.
f) La anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi.
g) Il cheratocono di qualsiasi grado.
h) Le distrofie corneali.
i) Le uveiti ed i loro esiti.
l) Le degenerazioni vitreoretiniche regmatogene (se non gia' sottoposte a specifico trattamento laser terapico o crioterapico).
m) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, gli esiti di trattamenti laser per glaucoma (iridotomiatrabeculoplastica), gli esiti di interventi chirurgici per glaucoma (compreso l'inserimento di protesi valvolari).
n) I deficit della funzione visiva che, corretti, comportano un visus inferiore ai 16/10 complessivi o inferiore ai 7/10 in un occhio.
o) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.
p) L'emeralopia e le distrofie tapeto-retiniche (retinopatia pigmentosa).
q) Gli esiti di cheratotomia radiale, gli esiti di pseudofachia o di chirurgia rifrattiva con impianto di lenti fachiche in camera anteriore o posteriore, gli anelli intrastromali. 18. Otorinolaringoiatria
a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali.
b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz) maggiore di 35 dB.
c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 20%.
d) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di disturbi funzionali.
e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali. 19. Dermatologia
a) Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o che, per sede, determinino alterazioni funzionali o fisognomiche. 20. Apparato locomotore
a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o di limitazioni funzionali.
b) Le malformazioni, la perdita dell'integrita' anatomica e funzionale permanente delle mani e dei piedi.
c) Le deformita' congenite ed acquisite degli arti. 21. Altre cause di non idoneita'
a) Le imperfezioni o le infermita' non specificate nel presente elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio nella Guardia di finanza.
b) Il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Guardia di finanza.
 
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