Estratto determina V & A/2527/2014 del 2 dicembre 2014
Autorizzazione della variazione: C.I.4 Relativamente al medicinale: CLINOLEIC Numero di procedura: FR/H/0115/001/II/025/G E' autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni: 4.2, 4.4, 4.8 e 6.6 e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Adeguamento al QRD template, relativamente al medicinale CLINOLEIC, nelle forme e confezioni sotto elencate: 033443060 - 20% sacca in plastica da 350 ml confezione 12 unita' 033443072 - 20% sacca in plastica da 100 ml confezione 24 unita' 033443084 - 20% sacca in plastica da 500 ml confezione 10 unita' 033443096 - 20% sacca in plastica da 1000 ml confezione 6 unita' 033443108 - 20% sacca in plastica da 250 ml confezione 20 unita' 033443110 - 20% 100 ml in sacca da 10 unita' 033443122 - 20% 250 ml in sacca da 10 unita' 033443134 - 20% 350 ml in sacca da 10 unita' 033443146 - 20% 500 ml in sacca da 12 unita'. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare AIC: Baxter S.p.a. 1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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