Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2014, n. 195
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed, in particolare, l'articolo 27 che dispone l'emanazione del regolamento di applicazione del citato provvedimento mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150;
Esperita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) per "errori ammessi in sede di analisi", l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle norme nazionali, europee o internazionali di cui all'allegato II.»;
b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il punto finale e' sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere:
«s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione;
s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una lastra di altro metallo.»;
c) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di analisi tutti quelli previsti dalle norme per la determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi di normazione nazionale, europea o internazionale, a condizione che comportino un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati nell'allegato II.»;
d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione e' realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le impronte della quinta grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.»;
e) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.»;
f) all'articolo 17, comma 2, le parole: «E' anche ammesso che il titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000 e con la eliminazione del simbolo 0/00.» sono soppresse;
g) all'articolo 25, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli oggetti destinati ad essere esportati fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti senza il marchio di identificazione.»;
h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" e' soppressa;
i) all'articolo 30, il comma 2, e' sostituito dal seguente:
«2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte, di proprieta' dell'impresa o del ramo d'azienda che produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresi', il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreche' il subentrante continui l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.»;
l) all'articolo 36, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio puo' essere impresso il termine, rispettivamente, "dorato", "argentato", "platinato" o "palladiato" a condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.
1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato", seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a condizione che il rivestimento sia ottenuto, rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s- ter).»;
m) l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 e' sostituito dall'allegato II al presente decreto;
n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 e' sostituito dall'allegato III al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, come modificate dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli oggetti realizzati in conformita' alle norme anteriormente vigenti possono essere commercializzati per ulteriori 12 mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 novembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 4557
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi, in attuazione
dell'art. 42 della L. 24 aprile 1998, n. 128), pubblicato
nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, e' il seguente:
«Art. 27. 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il
Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento di
applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento,
si applica il regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e
successive modifiche ed integrazioni.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 150 (Regolamento recante norme per l'applicazione
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi), e' pubblicato della Gazz. Uff. 25 luglio
2002, n. 173.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 1, 11, 12, 14, 17,
25, 30 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 150 (Regolamento recante norme per
l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi), come modificati dal
presente decreto:
«Art. 1. 1. Agli effetti del presente regolamento si
intende:
a) per «decreto», il decreto legislativo 22 maggio
1999, n. 251;
b) per «metalli preziosi», il platino, il palladio,
l'oro e l'argento;
c) per «materie prime», i metalli preziosi puri e le
loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i
granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre,
fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni
processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione,
e cioe' i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi
natura meccanici e non, che pur presentando una struttura
finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico
uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente
inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso
dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura
chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per
saldature «ad argento» destinate ad impieghi industriali
estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;
d) per «marchio di identificazione», il marchio
costituito da un'impronta poligonale, recante all'interno
la sagoma di una stella a cinque punte, il numero
caratteristico attribuito all'azienda assegnataria e la
sigla della provincia ove la medesima ha la propria sede
legale;
e) per «titolo» delle materie prime e dei lavori in
metalli preziosi, il rapporto in peso tra il fino ed il
complesso dei metalli componenti la lega;
f) per «tolleranze sui titoli», le tolleranze sui
titoli legali degli oggetti, previste all'art. 3, comma 4
del decreto;
g) per "errori ammessi in sede di analisi",
l'incertezza di misura dei metodi di analisi prevista dalle
norme nazionali, europee o internazionali di cui
all'allegato II;
h) per «campioni d'analisi», le parti di metallo
prelevato dalla materia prima o dal semilavorato o
dall'oggetto, per eseguire il saggio tendente ad accertare
l'esattezza del titolo. Tali campioni possono essere
costituiti da interi oggetti, quando particolari
caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo
richiedono;
i) per «personale della camera di commercio» il
personale ispettivo di cui all'art. 20 del decreto;
l) per «registro», il registro degli assegnatari dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi, tenuto
dalle camere di commercio, di cui all'art. 14 del decreto;
m) per «diritti di saggio e marchio», i diritti da
versare ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 del decreto;
n) per «indennita' di mora», le indennita' previste
all'art. 7, comma 3, del decreto;
o) per «tipologia produttiva», la modalita' di
produzione di un oggetto inerente alla forma finale ed al
tipo di tecnologia impiegata;
p) per «laboratori di analisi», i laboratori che
effettuano il saggio dei metalli preziosi e rilasciano le
relative certificazioni del titolo, di cui all'art. 18 del
decreto;
q) per «saggio facoltativo», l'analisi delle leghe e
degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta
facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai
laboratori di saggio delle camere di commercio o da loro
aziende speciali, di cui all'art. 13 del decreto;
r) per «verbale di prelevamento», il verbale redatto
dal personale della camera di commercio, in sede di
vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto;
s) per «certificazione aggiuntiva», la facolta'
riconosciuta al fabbricante o suo mandatario, ai sensi
dell'art. 19 del decreto, di garantire la conformita' dei
propri prodotti alle disposizioni dello stesso decreto;
s-bis) per "laminazione", il processo meccanico di
deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche
ripetuto, tra due cilindri del prodotto proveniente dalla
fusione;
s-ter) per "placcatura", l'applicazione, mediante
trattamento meccanico o termico, di una sottile lastra di
metallo prezioso su una lastra di altro metallo.».
«Art. 11. 1. I metodi ufficiali di analisi per
l'accertamento dei titoli delle materie prime e dei lavori
in metalli preziosi, ai fini della legge, sono quelli
riportati all'allegato II.
2. Per tutti i metalli preziosi, le analisi sono
eseguite con doppia determinazione del titolo, per ciascun
campione di analisi prelevato dalla lega in esame.
3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali di
analisi tutti quelli previsti dalle norme per la
determinazione del titolo delle leghe di metalli preziosi,
emanate da organismi di normazione nazionale, europea o
internazionale, a condizione che comportino un'incertezza
di misura eguale o minore a quella dei metodi indicati
nell'allegato II.
3-bis. I metodi ufficiali di analisi, di cui
all'allegato II previsto dal comma 1, sono periodicamente
aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di natura non regolamentare, anche in relazione
all'evoluzione delle norme di cui al comma 3.».
«Art. 12. 1. Le caratteristiche e le dimensioni
nominali del marchio di identificazione sono riportate
nell'allegato III.
2. In relazione alle esigenze degli oggetti da
marchiare, la matrice del marchio di identificazione e'
realizzata a cura delle Camere di commercio, in una serie
di cinque diverse grandezze.
3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da
risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la
stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, per le
impronte della quinta grandezza, anche il contorno
poligonale dell'impronta medesima.
4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da
1 a 3, il Ministero delle attivita' produttive dispone, con
suo decreto, sentito il Comitato centrale metrico, che il
marchio di identificazione puo' essere realizzato anche in
altre grandezze, quando cio' e' espressamente richiesto da
esigenze di carattere tecnico.
5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le
stesse modalita', possono essere disposte, per i fusti dei
punzoni, dimensioni normalizzate diverse da quelle previste
dall'art. 15, comma 3, e per le impronte dei titoli legali
e per le impronte del marchio delle Camere di commercio.
5-bis. Il marchio di identificazione e l'indicazione
del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso
previsti dall'art. 4 del decreto possono essere impressi
anche mediante tecnologia laser.
5-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico di natura non regolamentare sono
stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio
indispensabili all'attuazione del presente regolamento
relativamente alle modalita' per l'applicazione della
tecnologia laser, nonche' per la sicurezza informatica e
per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di
tale tecnologia.»
«Art. 14. 1. E' fatto divieto di apporre il proprio
marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o
loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle
ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto.
2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi
concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del
marchio di identificazione e dell'impronta del titolo
incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio
del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui
all'art. 17 del decreto.
3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti
dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'art. 19
per i semilavorati.
4. L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione
non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto
di terzi titolari del marchio stesso, lavorazioni parziali
e per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per
conto di privati committenti.
5. I predetti operatori sono pero' tenuti a procurarsi
e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai
sensi dell'art. 21 del decreto, documenti giustificativi
atti a comprovare l'origine e la proprieta' degli oggetti
detenuti presso il proprio laboratorio.».
«Art. 17. 1. L'indicazione del titolo reale sulle
materie prime si appone con l'impiego delle impronte di cui
all'art. 16 nei soli casi in cui il titolo predetto
corrisponde esattamente ad uno dei titoli legali ammessi
dal decreto.
2. In tutti i casi diversi da quelli considerati nel
comma 1, il titolo reale si appone con l'impiego di
impronte non normalizzate, facendo precedere le cifre
indicanti i millesimi e i decimi di millesimo di metallo
fine, dai simboli Pt, Pd, Au, Ag, rispettivamente per il
platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire
dal simbolo ‰.;
3. L'indicazione del titolo delle materie prime e'
sempre accompagnato dal marchio di identificazione del
produttore.
4. Le camere di commercio, in quanto detentrici delle
matrici, verificano l'autenticita' dei marchi di
identificazione impressi sulle materie prime e sui lavori
di metalli preziosi recanti la sigla della provincia di
propria competenza, e rilasciano apposita dichiarazione di
autenticita'.»
«Art. 25. 1. Gli oggetti destinati ad essere esportati
fuori dello Spazio economico europeo (SEE), del territorio
degli Stati firmatari dell'EFTA, parti contraenti
dell'accordo SEE o della Turchia possono essere prodotti
senza il marchio di identificazione.
2. Gli oggetti destinati ad essere commercializzati nei
Paesi dello Spazio economico europeo possono, altresi',
essere prodotti senza il marchio di identificazione,
sempreche' rispettino le norme vigenti nel Paese di
destinazione.
3. Il produttore e' pero' soggetto a tutte le norme di
legge per quanto concerne la corrispondenza del titolo
reale degli oggetti di cui ai commi 1 e 2, al titolo
indicato.
4. E' consentita l'apposizione di eventuali marchi
speciali, richiesti dagli importatori stranieri.
5. Per gli oggetti che all'atto dell'esportazione o
della commercializzazione nello Spazio economico europeo
sono regolarmente provvisti del marchio di identificazione
e della indicazione del titolo l'esportatore e' tenuto, a
tutti gli effetti, alla osservanza degli obblighi di legge.
6. Gli oggetti da esportare verso Paesi con i quali
sussiste l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 3, del decreto,
sono muniti, obbligatoriamente, del marchio di
identificazione nonche' dell'impronta del titolo legale,
ovvero della indicazione di uno dei titoli considerati
legali nel Paese di destinazione.
7. Gli oggetti di cui ai commi da 1 a 6 sono posti in
vendita anche nel territorio della Repubblica italiana alle
seguenti condizioni:
a) conformita' delle caratteristiche costruttive di
essi alle norme di legge e alle prescrizioni del presente
regolamento;
b) applicazione del marchio e dell'impronta del
titolo legale, seguendo per quest'ultimo le prescrizioni di
cui all'art. 4, commi 1 e 2;
c) cancellazione di qualsiasi eventuale impronta di
marchio od impronta di titolo, diversa da quelle legali,
che e' stata apposta ai fini dell'esportazione, salvo il
caso in cui si tratta di marchi o indicazioni previsti da
convenzioni o accordi internazionali di cui l'Italia sia
firmataria.
8. Gli oggetti il cui titolo reale e' inferiore al piu'
basso dei titoli legali previsti dalla legge, se non sono
esportati, sono venduti come oggetti di metallo non
prezioso.»
«Art. 30. 1. Il marchio di identificazione e' assegnato
all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente
dalle eventuali variazioni delle persone fisiche titolari
della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove
richiesta.
2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di
morte, di proprieta' dell'impresa o del ramo d'azienda che
produce oggetti in metallo prezioso, comporta, altresi', il
trasferimento a chi subentra del marchio di
identificazione, sempreche' il subentrante continui
l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso della
licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi
alla camera di commercio i dati di cui all'art. 27, comma
2, lettere a), b) e d), del presente regolamento entro il
termine di trenta giorni.
3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla
camera di commercio competente anche le variazioni di cui
al comma 1.
4. Alle imprese che svolgono la propria attivita' in
piu' sedi o stabilimenti, e' assegnato un unico marchio.».
«Art. 36. 1. Sugli oggetti costituiti di metalli comuni
recanti rivestimenti di oro, di argento, di platino o di
palladio puo' essere impresso il termine, rispettivamente,
"dorato", "argentato", "platinato" o "palladiato" a
condizione che la massa del metallo prezioso fino sia non
inferiore ad 0,01g su ciascun cm2 di superficie
dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso
sia rilevata con i metodi di analisi di cui all'art. 11
mediante prelievo di un campione avente spessore minimo di
1 mm ovvero pari allo spessore dell'oggetto, se inferiore.
1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono,
inoltre, essere impressi i termini "laminato" o "placcato",
seguiti dal simbolo chimico del metallo prezioso, a
condizione che il rivestimento sia ottenuto,
rispettivamente, con la tecnica di lavorazione, di cui
all'art. 1, comma 1, lettere s-bis ) o s-ter).
2. Sugli oggetti costituiti di sostanze non metalliche,
senza pregiudizio di limite di peso specifico, recanti
rivestimenti di metalli preziosi realizzati mediante
procedimento di deposizione elettrogalvanica e' consentita
l'apposizione di un particolare marchio di fabbrica
composto da una impronta racchiusa in un ottagono, secondo
il modello unificato di cui all'allegato IX, recante
all'interno la sigla del produttore, l'indicazione «DG», il
simbolo del metallo prezioso come indicato al comma 1,
l'indicazione in cifre del peso del metallo fino espresso
in grammi seguita dal simbolo «g» e la sigla della
provincia dove il produttore ha la propria sede legale, a
condizione che detti oggetti rispondano alle seguenti
prescrizioni:
a) il materiale ricoperto non e' alterabile ne'
degradabile;
b) il rivestimento ha uno spessore tale da consentire
autonomamente, in ogni sua parte, l'applicazione delle
indicazioni di cui al presente comma.
3. Il marchio particolare di fabbrica, privo
dell'indicazione relativa al peso, e' depositato dagli
interessati presso la camera di commercio competente per
territorio, che stabilisce se lo stesso e' conforme alle
prescrizioni del modello unificato di cui al comma 2 ed ha
facolta' di vietare, in caso di difformita', l'uso del
marchio stesso.
4. Con provvedimento del Ministero delle attivita'
produttive si possono disporre variazioni e modifiche del
modello unificato di cui al comma 2, in relazione alle
esigenze che possono in concreto manifestarsi.
5. Contro i provvedimenti adottati dal funzionario
responsabile ai sensi del comma 3 e' ammesso ricorso
gerarchico al Segretario generale della stessa camera di
commercio, che puo' richiedere parere tecnico al Ministero
delle attivita' produttive.
6. Sugli oggetti costituiti da una lamina di metallo
prezioso applicata su una lastra di metallo comune e'
consentita l'apposizione, nell'ordine, di tutti i seguenti
elementi: sigla della provincia in cui l'azienda ha sede
legale, simbolo chimico del metallo prezioso, indicazione
in cifra della massa di fino arrotondata al grammo seguita
dal simbolo «g», e sigla del produttore coincidente con il
numero caratteristico assegnato dalla camera di commercio
ai sensi dell'art. 29.
7. La denominazione «gioielleria» «oreficeria» e
«argenteria» non sono applicabili agli oggetti di cui ai
commi 1, 2 e 6. Su tali oggetti e' vietata l'impressione
del marchio di identificazione, nonche' qualsiasi
indicazione di titolo in millesimi o in carati, a norma
dell'art. 15 del decreto e, salvo quanto previsto ai commi
2 e 6, qualsiasi indicazione concernente la quantita' del
metallo prezioso del rivestimento.».
 

Allegato II (previsto dall'art. 1, comma 1, lettera m))

«Allegato II
(articolo 11, comma 1)
METODI UFFICIALI DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DEI TITOLI DELLE
MATERIE PRIME E DEI LAVORI IN METALLO PREZIOSO

PLATINO

Metodo I: norma UNI EN ISO 11210, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo precipitazione dell'esacloroplatinato di ammonio.
Metodo II: norma UNI EN ISO 11489, determinazione del platino nelle leghe di platino per gioielleria: metodo gravimetrico dopo riduzione con cloruro di mercurio.
Metodo III: analisi per coppellazione e successivi attacchi (spargimenti) con acido nitrico ed acido solforico, fino a separazione completa dei metalli preziosi presenti nella lega.
Il metodo III di saggio e' valido per le sole materie prime e comporta, in sede di analisi, un'incertezza non superiore a ± 3,0 millesimi.

PALLADIO

Norma UNI EN ISO 11490: determinazione del palladio nelle leghe di palladio per la gioielleria: metodo gravimetrico con dimetilgliossina.

ORO

Norma UNI EN 11426: determinazione dell'oro nelle leghe di oro per la gioielleria: metodo della coppellazione e successivo spartimento con acido nitrico.

ARGENTO

Metodo I: norma UNI EN 31427: determinazione dell'argento nelle leghe di argento per la gioielleria: metodo volumetrico (potenziometrico) con utilizzo di bromuro di potassio.
Metodo II: norma UNI 3753: determinazione dell'argento nelle leghe di argento: metodo per precipitazione di Gay Lussac, per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio.
Metodo III: norma UNI 11393: determinazione dell'argento nelle leghe di argento. Metodo per coppellazione».
 

Allegato III (previsto dall'art. 1, comma 1, lettera n))
TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'IMPRONTA DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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