Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 3 dicembre 2014 |
Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Tavolara - Punta Coda Cavallo». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine; Visto il decreto interministeriale del 12 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1998, di istituzione dell'area marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo"; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2002, di rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata "Tavolara - Punta Coda Cavallo"; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 dicembre 2003 di affidamento in gestione dell'area marina protetta " Tavolara - Punta Coda Cavallo" al Consorzio di gestione omonimo; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 65 del 5 marzo 2013 con il quale e' stata costituita la Commissione di riserva dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nella composizione stabilita dal citato art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244; Vista la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", trasmessa con nota protocollo n. 1153 del 24 luglio 2013 dal Consorzio di gestione dell'area marina protetta; Vista la nota prot. n. 9685/PNM del 16 maggio 2014 con la quale lo schema di Regolamento, integrato e modificato ad esito dell'istruttoria tecnica svolta congiuntamente al Consorzio di gestione, e' stato trasmesso allo stesso Consorzio di gestione per il parere della Commissione di riserva; Visto il parere obbligatorio e non vincolante espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 16 giugno 2014 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo"; Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", sulla base dell'istruttoria e degli approfondimenti tecnici svolti in merito alla proposta di Regolamento presentata dal Consorzio di gestione;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", allegato al presente decreto per formarne parte integrante. Roma, 3 dicembre 2014
Il Ministro: Galletti
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| Allegato
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DENOMINATA "TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO" Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto
1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima. 2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attivita' consentite nell'area marina protetta sono stabilite dal decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001. 3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; g) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto; h) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; j) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti; k) «ittiturismo», le attivita' di ospitalita', di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attivita' sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilita' dell'imprenditore; l) «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; m) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta; n) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; p) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; q) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; s) «noleggio di unita' navale», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unita' da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, cosi' come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; t) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica; u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello; v) «pesca ricreativa e sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico; w) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; x) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; y) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformita' degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo; z) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonche' la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta; aa) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; bb) "seawatching", le attivita' professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie; cc) «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta; dd) «trasporto di linea», l'attivita' di trasporto passeggeri svolta da unita' adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprieta' di societa' e armatori. ee) «trasporto passeggeri» l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; ff) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del Codice della navigazione; gg) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; hh) «visite guidate subacquee», le attivita' professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonche' alla didattica subacquea; ii) «whale-watching», l'attivita' di' osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese; jj) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Art. 3. Finalita', delimitazione e attivita' non consentite nell'area marina protetta
Sono fatte salve le finalita', la delimitazione e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.
Art. 4. Tutela della biodiversita'
1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non e' consentito: a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; b) l'accesso degli animali da compagnia, fatto salvo l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purche' sterilizzati e marcati con microchip; c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione; d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso. 2. Le attivita' di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attivita' sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), gabbiano corso (Larus audouinii) e berta minore (Puffinus yelkouan), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse. 3. E' vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni appositamente programmate e controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone. 4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica e' fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. E' fatta salva la necessita' di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso.
Titolo II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA Art. 5. Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", e' affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e del decreto ministeriale del 12 dicembre 2003. 2. Il "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attivita' di gestione agli obblighi e alle modalita' definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, puo' revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte dell'ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia. 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" e' affidata altresi' la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000. 6. L'ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC: a) contribuisce all'attivita' di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat; b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorita' di conservazione dalla stessa Direttiva.
Art. 6. Responsabile dell'area marina protetta
l. Il Responsabile dell'area marina protetta e' individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimita' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalita' proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attivita' economiche compatibili con le finalita' dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore. 4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'ente gestore.
Art. 7. Commissione di riserva
1. La Commissione di riserva, istituita con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a: a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo; b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone; c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento; d) il programma annuale relativo alle spese di gestione. 2. Il parere della Commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente e' comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la meta' piu' uno dei componenti della medesima. 4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalita': lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta. 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di prima fascia. 7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato. 8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'ente gestore.
Titolo III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE Art. 8. Zonazione e attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta
1. Sono fatte salve la zonazione e le attivita' consentite di cui all'art. 4 del decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 28 novembre 2001.
Art. 9. Disciplina delle concessioni demaniali
1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al comma precedente. a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta; c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area marina protetta. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sara' programmato secondo i piani di utilizzo dei litorali dei Comuni consorziati in concerto con l'ente gestore. 3. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'area marina protetta, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del contemperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato. 4. Con provvedimento dell'ente gestore, di concerto con la Regione Autonoma della Sardegna, i Comuni consorziati e la Capitaneria di porto, i campi ormeggio, i pontili galleggianti e simili, per il diporto, realizzati e segnalati in conformita' alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attualmente esistenti, possono essere riorganizzati in funzione delle esigenze di tutela dei fondali dell'area marina protetta.
Art. 10. Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica
1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquette) sono trattati secondo le seguenti modalita': a) nelle zone A e B non e' consentita la rimozione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata; b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica, previa autorizzazione dell'ente gestore: I. possono essere rimossi, con modalita' di rimozione da concordare con l'ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi; II. possono essere rimossi in estate, con modalita' di rimozione da concordare con l'ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza; III. possono essere rimossi, con modalita' di rimozione da concordare con l'ente gestore, e trasferiti in discarica. c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilita' fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalita' da concordare con l'ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente; d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.
Art. 11. Disciplina degli scarichi idrici
1. Nell'area marina protetta non e' consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente. 2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettivita' turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici.
Art. 12. Disciplina delle attivita' di soccorso sorveglianza e servizio
1. Nell'area marina protetta sono consentite le attivita' di soccorso e sorveglianza, nonche' le attivita' di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.
Art. 13. Disciplina delle attivita' di ricerca scientifica
1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'ente gestore. 2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonche' il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalita' istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attivita'. 6. Le attivita' tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualita' dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attivita' intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino. 7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attivita', fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalita' di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
Art. 14 Disciplina delle attivita' di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, professionali
1. Nell'area marina protetta sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore. 3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta. 4. Il personale preposto alla sorveglianza puo' impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi dell'area marina protetta. 5. L'ente gestore puo' acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. 6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33.
Art. 15. Disciplina dell'attivita' di balneazione
1. Nelle zone A dell'area marina protetta non e' consentita la balneazione. 2. Nelle zone B e C la balneazione e' liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'Autorita' marittima competente.
Art. 16. Disciplina delle immersioni subacquee
1. Nelle zone A le immersioni subacquee, individuali o in gruppo, non sono consentite. 2. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalita': a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00; b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; 3. Nelle zone C le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'ente gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalita': a) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; Le unita' navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purche' l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. 4. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non e' consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non e' consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c) non e' consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore; d) e' fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto piu' possibile aderente al corpo; e) e' fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorita' marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) e' fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione. 5. La navigazione e l'ancoraggio nell'area marina protetta delle unita' navali a supporto delle immersioni subacquee sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attivita' di ancoraggio di cui ai successivi articoli. 6. L'ormeggio delle unita' navali a supporto delle immersioni subacquee, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 2, e' consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. 7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacita' di carico dei siti di immersione, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare: a) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) i siti di immersione piu' adeguati e/o a tema; c) il numero e la posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio; d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio; e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attivita'; f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9. 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unita' navale utilizzata per l'immersione, nonche' gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni in gruppo e' possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unita' navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.
Art. 17. Disciplina delle visite guidate subacquee
1. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalita': a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato; b) nei siti determinati dall'ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative. c) su un medesimo sito un massimo con 2 unita' nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente; d) ciascun istruttore o guida puo' guidare nell'immersione non piu' di 5 subacquei contemporaneamente. 2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'ente gestore che stabilisce limiti e modalita' delle stesse. 3. Nelle zone B le visite guidate subacquee sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'ente gestore. 4. Nelle zone C le visite guidate subacquee sono consentite ovunque, purche' compatibili con la tutela dei fondali, esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore. 5. Nelle zone C, alle unita' navali di supporto alle visite guidate subacquee e' consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti. 6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utilizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unita' nautiche private, purche' l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. 7. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'art. 16, somma. 8. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. 9. Le unita' navali di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attivita' subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'area marina protetta. 10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 MT" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea. 11. Il responsabile delle unita' navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, il numero delle immersioni suddiviso per sito d'immersione. 12. Il registro deve essere consegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'ente gestore per le finalita' istituzionali. 13. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attivita' subacquee (L.R. n. 9/99); b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilita' dei responsabili legali del centro; c) la validita' delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro; d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unita' nautiche di cui si dispone; e) la legittima disponibilita' di una sede operativa; f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata; g) le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'. 15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli gia' depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilita' ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento. 16. L'ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entita' di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalita' di cui al successivo art. 33. 17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione, devono impiegare esclusivamente unita' navali dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale o motori ecodiesel, in conformita' della Direttiva 2003/44/CE e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilita'; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unita' navali; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita' subacquee. 19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
Art. 18. Disciplina delle attivita' di Seawatching
1. Nelle zone A non sono consentite le attivita' di seawatching. 2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di seawatching svolte da centri di immersione e da imprese, autorizzate dall'ente gestore. 3. Le attivita' di seawatching nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le seguenti modalita': a) per ciascuno sito e' consentito operare con un massimo di 2 unita' navali contemporaneamente; b) ciascun accompagnatore puo' guidare nell'immersione non piu' di 10 persone contemporaneamente. 4. Le unita' navali di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'area marina protetta, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredato dal lago dell'area marina protetta. 5. L'unita' navale di appoggio deve essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in caso contrario, e' consentita l'ancoraggio, purche' in conformita' a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di ancoraggi. 6. L'ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonche' una fruizione consapevole dell'area marina protetta. 7. Il responsabile delle unita' navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unita', i nominativi delle guide e dei partecipanti, il numero delle immersioni suddiviso per sito. 8. Il registro deve essere consegnato all'ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'ente gestore per finalita' istituzionali. 9. Prima della visita guidata subacquea e' fatto obbligo ai centri di immersione e alle imprese di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. 10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le imprese devono presentare all'ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attivita' subacquee (L.R. n. 9/99); b) in caso di imprese specializzate in attivita' escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori e guide subacquee (L.R. n. 9/99 e ss.mm.) e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneita' per i salvataggi a mare rilasciati da societa' autorizzata dal Ministero della marina mercantile (cosi' sostituito da decreto ministeriale 25-8-1989); c) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilita' dei responsabili legali del centro; d) la validita' delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro; e) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unita' nautiche di cui si dispone; f) la legittima disponibilita' di una sede operativa; g) il possesso di specifica assicurazione per responsabilita' civile derivante dall'attivita' professionale esercitata; h) le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'. 11. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli gia' depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilita' ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento. 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di seawatching, le unita' navali d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel, in conformita' della Direttiva 2003/44/CE, e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. 13. I Centri di immersione che svolgono l'attivita' di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l'attivita' di seawatching, nonche' dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attivita'. In ogni caso il seawatching puo' essere effettuato solo con l'ausilio delle unita' navali comunicate all'ente gestore come "unita' d'appoggio". 14. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita. 15. L'ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entita' di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalita' di cui al successivo art. 33. 16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facolta' dell'ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacita' di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attivita' di seawatching. L'ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialita' ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilita'; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unita' navali; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attivita'. 17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
Art. 19. Disciplina della navigazione da diporto.
1. Nell'area marina protetta e' vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi similari e di qualsiasi unita' che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorita' marittima competente ai soli fini della sicurezza. 2. Nelle zone A non e' consentita la navigazione. 3. Nelle zone B e C e' consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) a motore, a velocita' non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocita' non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante. c) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS 84): Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E; Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E; Isola Piana - lat. 40° 53' 14" N - long. 009° 39' 16" E; Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E; Foce del Rio Scalamala - lat. 40° 52' 44" - N - long. 009° 38' 26" E. Tutte le unita' nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o Enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocita' non superiore a 5 nodi. 4. Nelle zone B e C e' consentita la navigazione alle navi da diporto, esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, previa autorizzazione dell'ente gestore, al solo scopo di raggiungere le zone di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli 21 e 22. 5. Nelle zone B e C e' consentita la pratica del kite-surf e del wind-surf, nel rispetto delle disposizioni dell'autorita' marittima competente. 6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 8. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012. 9. L'ente gestore puo' disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'autorita' marittima per la sicurezza della navigazione.
Art. 20. Disciplina dell'attivita' di ormeggio
1. Nelle zone A non e' consentito l'ormeggio alle unita' da diporto. 2. Nelle zone B e C l'ormeggio e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'ente gestore, nonche' presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna. 3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'ente gestore; b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unita' da diporto; c) non sono consentite le attivita' subacquee con o senza autorespiratore; d) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unita' navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale; e) non e' consentito l'ormeggio di piu' di una imbarcazione al singolo gavitello; f) non e' consentita ogni attivita' che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. 4. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unita' per cui la concessione e' stata richiesta. 5. Durante la sosta all'ormeggio non e' consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, cosi' come ogni altra attivita' che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta; c) l'uso di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00. 6. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione. 7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato: a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' delle strutture d'ormeggio; c) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; d) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale; e) alla durata della sosta. 8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalita' di cui al successivo art. 33. 9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e i proprietari di natanti che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilita': I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); II. unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo.
Art. 21. Disciplina dell'ancoraggio
1. In tutta l'area marina protetta non e' consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'ente gestore. 2. Nelle zone A non e' consentito l'ancoraggio. 3. Nelle zone B e' consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi; b) in localita' "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E. 4. Nelle zone C e' consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi; b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone: I. in localita' "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ; II. in localita' "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 Miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E. 5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente 4 possono essere utilizzati, sotto la responsabilita' dei rispettivi comandanti, anche da piu' unita' contemporaneamente, purche' l'ancoraggio possa essere fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite. 6. Durante la sosta all'ancora non e' consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, cosi' come ogni altra attivita' che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'Area Marina Protetta; c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00. 7. Con successivo provvedimento l'ente gestore puo' prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilita' dell'unita' navale; c) alla durata della sosta. 8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacita' di carico dell'area in relazione all'attivita' di ancoraggio, l'ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attivita' di ancoraggio.
Art. 22. Disciplina delle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate
1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate. 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unita' navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19. 3. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 11 con le seguenti modalita': a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti gia' autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unita' possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera. 4. A bordo delle unita' da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovra' essere annotato il numero dei passeggeri trasportati. 5. E' fatto obbligo agli armatori delle suddette unita' da traffico passeggeri di comunicare all'ente gestore, entro il 30 Novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati. Il registro deve comunque essere messo a disposizione degli organi di polizia ogni qualvolta richiesto; 6. Non e' consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unita' navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi. 7. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. 8. L'ormeggio delle unita' navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. 9. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo. 10. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unita' navali autorizzate al trasporto passeggeri nell'area marina protetta e' fissato in 800 persone. 11. Le unita' navali autorizzate alle attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico. 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unita' navale. 13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, le unita' navali devono essere dotate di: a) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; b) registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalita' e parametri definiti annualmente dall'ente gestore, le unita' navali con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta). 15. I natanti di servizio delle unita' da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta. 16. Non e' consentito utilizzare natanti di servizio delle unita' di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate. 17. Non sono consentiti, durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. 18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 19. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unita', e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attivita' di trasporto passeggeri e di visite guidate.
Art. 23. Disciplina delle attivita' di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unita' da diporto
1. Nelle zone A non e' consentita la navigazione e l'accesso alle unita' da diporto adibite a noleggio e locazione. 2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unita' da diporto per la navigazione e' consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19. 3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unita' da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi. 4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unita' in noleggio, locazione e noleggio occasionale e' fissato in 1.923 persone. 5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unita' da diporto il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni annuali con le seguenti modalita': a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti gia' autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unita' possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera. 6. Le unita' navali adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'ente gestore. 7. Nell'area marina protetta le attivita' di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unita' nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attivita' di noleggio, locazione e noleggio occasionale, di unita' da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche delle unita' navali utilizzate per l'attivita'; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate al successivo art. 33. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unita' da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unita' navali dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. 10. Ogni sostituzione delle unita' da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unita' e rilasciare eventuale nuova autorizzazione. 11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di: a) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore; c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del decreto di modifica dell'area marina protetta e del presente regolamento.
Art. 24. Disciplina delle attivita' di whale-watching
1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di whale-watching. 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, attivita' di whale-watching a bordo di unita' navali adibite a visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19. 3. Per le attivita' di whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. 4. Nell'area marina protetta possono essere impiegate esclusivamente unita' nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); 5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' di whale watching sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato dall'ente gestore con successivo provvedimento. 6. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attivita' di whale-watching il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito stazionare piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali; j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; k) nella fascia di avvicinamento non puo' essere presente piu' di una unita' navale; l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. 7. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica.
Art. 25. Disciplina dell'attivita' di pesca professionale
1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5. 2. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose. 3. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pesca professionale. 4. Nelle zone B e C e' consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonche' alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalita', in alternativa tra loro: a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attivita' subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti; b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attivita' subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti; c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici; d) nasse, come previsto dalla normativa vigente; e) lenza per cefalopodi; f) bolentino di fondo; g) lenze trainate. 5. Nelle zone B e C e' consentita la raccolta professionale del riccio di mare (Paracentrotus lividus), previa autorizzazione dell'ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalita': a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 cm aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di n. 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari; b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 cm, lunghezza 60 cm e larghezza 35 cm, ed essere opportunamente contrassegnate dall'ente gestore; c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o con il coppo; d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento ne' l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi; e) non e' consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione; f) il totale complessivo di esemplari da prelevare e' stabilito annualmente dall'ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attivita' di raccolta del riccio di mare nell'area marina protetta. 6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggi devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua, il numero di matricola della unita' da pesca da cui vengono calati in mare. L'ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi. 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attivita', indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare. 8. I soggetti autorizzati alle attivita' di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalita' di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. 9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalita' di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unita' da pesca; b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
Art. 26. Disciplina dell'attivita' di pescaturismo
1. Nelle zone A non e' consentita l'attivita' di pescaturismo 2. Nelle zone B e C sono consentite le attivita' di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalita' stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purche' in possesso di idonea licenza all'esercizio della attivita' di pescaturismo. 3. Non e' consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. 4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonche' di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare.
Art. 27. Disciplina dell'attivita' di pesca ricreativa e sportiva
1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 7. 2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore. 3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva. 4. Nelle zone A e B non e' consentita l'attivita' di pesca sportiva e ricreativa. 5. Nelle zone C e' consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalita': a) da riva, con lenze e canne, non piu' di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri; b) i ragazzi di eta' inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione; c) da unita' navali: I. con bolentino e canne da fermo, non piu' di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri; II. con correntine con non piu' di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non piu' di quattro per imbarcazione; III. con non piu' di 4 nattelli di superficie, con non piu' di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri. 6. Nella zona C non e' consentita: a) la pesca a traina di profondita' con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano; b) la pesca con la tecnica del "vertical jigging" e similari; c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; d) il prelievo delle seguenti specie: I. tutte le specie di Cernia (Ephinepleus spp., Mycteroperca rubra e Polyprion americanus.); II. Corvina (Sciaena umbra); III. Cheppia (Alosa Fallax). 7. Nelle zone C e' consentita la raccolta del riccio di mare (Paracentrotus lividus), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalita': a) ogni pescatore non puo' raccogliere giornalmente piu' di 50 ricci; b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non puo' essere di dimensioni inferiori ai 5 cm esclusi gli aculei; c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali; d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali; e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale. 8. E' consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unita' navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso e' prescritto l'arresto immediato dell'attivita' di pesca ed e' altresi' consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell' area marina protetta, i richiedenti devono: a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare; b) versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo art. 33. 10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta. 11. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili; b) calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita'; c) misure minime di cattura per le varie specie; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. 11. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dell'ente gestore, in zona C e' consentita, previa autorizzazione del medesimo ente gestore, l'attivita' di pesca ricreativa da unita' navale a motore, a velocita' non superiore ai 5 nodi, con non piu' di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.
Titolo IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA Art. 28. Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' consentite nell'area marina protetta come previste dal decreto istitutivo e dal decreto di modifica dell'area marina protetta. "Tavolara - Punta Coda Cavallo". 2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento. 3. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a conservare presso di se' il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attivita' svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.
Art. 29. Domanda di autorizzazione
1. La domanda di autorizzazione e' presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta. 2. La modulistica e' predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione. 3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. 4. La domanda di autorizzazione deve precisare: a) le generalita' del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attivita', specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione e' richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria. 5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni. 6. E' facolta' dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 30. Documentazione da allegare
1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attivita' oggetto della domanda di autorizzazione. 2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 31. Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione
1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 29 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 32. 2. L'istanza di autorizzazione e' accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attivita' chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, quali immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio e pesca sportiva, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.
Art. 32. Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione
1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta. 2. Il rilascio delle autorizzazioni nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, e' effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialita' ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta. 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, puo' privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. 5. L'ente gestore e' tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attivita', nonche' le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. 6. L'istanza di autorizzazione e' rigettata previa espressa e circostanziata motivazione: a) qualora l'attivita' di cui trattasi sia incompatibile con le finalita' dell'area marina protetta; b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento; c) qualora emerga la necessita' di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalita' di tutela ambientale dell'area marina protetta. 7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, cosi' come l'interdizione totale dell'attivita', e' motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento. 8. Il provvedimento di autorizzazione e' materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 33.
Art. 33. Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria
1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria. 2. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall' ente gestore, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'entita' dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore. 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e' disposto su base settimanale, mensile e annuale. 5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. 6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta e' disposto su base annuale. 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta e' disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore puo' avvalersi di societa' e soggetti terzi incaricati a tale scopo. 8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C e' disposto su base settimanale, mensile e annuale. 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attivita' di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C e' disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unita' navale. 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di unita' da diporto nelle zone B e C e' disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unita' navali. 11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva nelle zone C e' disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca. 12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unita' navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilita' richiamati ai precedenti articoli. 13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalita': a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta; b) presso la sede dell'area marina protetta o presso altri uffici individuati allo scopo dall'ente gestore.
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 34. Monitoraggio e aggiornamento
1. L'ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attivita' in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore puo' avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attivita' intraprese dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino. 3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre armi, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del decreto di modifica dell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalita' istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonche' le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socioeconomiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento.
Art. 35. Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. 2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.
Art. 36. Pubblicita'
1. Il presente regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore e' affisso insieme al decreto istitutivo dell'area marina protetta in tutte le sedi e le strutture dell'area marina protetta, nonche' nella sede legale dell'ente gestore. 2. L'ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento nel sito web dell'area marina protetta. 3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonche' presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. 4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.
Art. 37. Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001, e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'ente gestore. 5. L'entita' delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 e' determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. 6. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predispone uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.
Art. 38. Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonche' alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 12 dicembre 1997, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorita' marittima competente.
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