Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 dicembre 2014
Istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria;
Ritenuto opportuno istituire un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere, attraverso l'agevolazione della nascita e dello sviluppo di societa' cooperative, la crescita di attivita' economiche e dei livelli occupazionali;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e, in particolare, l'articolo 17 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti in favore delle piccole e medie imprese;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", cosi' come modificata dall'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 17, che disciplina le modalita' di intervento del Ministero dello sviluppo economico, attraverso la partecipazione al capitale di societa' finanziarie appositamente costituite, a sostegno dello sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa;
Visto l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la crescita sostenibile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti "al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Considerata l'esigenza di sostenere la nascita, su tutto il territorio nazionale, di societa' cooperative promosse e costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, in coerenza con quanto stabilito all'articolo 3, comma 2, lettera b), del sopra citato decreto ministeriale 8 marzo 2012, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' lo sviluppo e il consolidamento di societa' cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di creare condizioni di sviluppo stabile e duraturo, attraverso la nascita di nuovi operatori economici e il conseguente incremento dei livelli occupazionali,

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
b) "Societa' finanziarie": le societa' finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e successive modificazioni e integrazioni;
c) "Societa' cooperative": le societa' cooperative, di piccola e media dimensione ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 al Regolamento di esenzione, di cui la societa' finanziaria che eroga il finanziamento agevolato abbia gia' acquisito, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 delle legge 27 febbraio 1985, n. 49, una partecipazione temporanea di minoranza;
d) "Fondo per la crescita sostenibile": il Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
e) "Regolamento di esenzione": il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
f) "Regolamento de minimis": il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
g) TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;
h) "Regioni del Mezzogiorno": le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con il presente decreto e' istituito, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le societa' cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le societa' cooperative:
a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali e' stata disposta la restituzione;
c) qualificabili come "imprese in difficolta'" ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione;
d) operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
e) operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
f) operanti nel settore carboniero, relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
g) qualora l'aiuto sia diretto al finanziamento di attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
 
Art. 4

Risorse finanziarie

1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto, nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 e degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 8 marzo 2013 richiamato nelle premesse, sono utilizzate le risorse disponibili sui capitoli di bilancio del Ministero n. 7342 - "Piano di gestione 21" e n. 2301 - "Iniziative a fronte delle attivita' di promozione e di sviluppo delle cooperative", che sono versate alla contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile e iscritte nella sezione del medesimo Fondo dedicata agli interventi per il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono altresi' essere finanziate con risorse provenienti da Programmi Operativi cofinanziati con Fondi Strutturali, nell'attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le finalita' e gli ambiti di intervento del presente decreto.
3. Una quota pari al 10 percento delle risorse disponibili per l'intervento di cui al presente decreto e' riservata, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande di cui all'articolo 8, comma 1, in favore delle societa' cooperative che hanno conseguito il rating di legalita' di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto, rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. La medesima quota del 10 percento e' riservata, per 12 mesi dalla data di comunicazione da parte del Ministero alle societa' finanziarie della nuova dotazione, sulle ulteriori risorse finanziarie che dovessero essere assegnate per l'intervento di cui al presente decreto.
 
Art. 5

Agevolazione concedibile

1. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, le societa' finanziarie sono autorizzate a concedere alle societa' cooperative di cui all'articolo 3 finanziamenti a tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6.
2. I finanziamenti di cui al comma 1:
a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 10 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html. In ogni caso, il tasso agevolato non potra' essere inferiore a 0,8 percento;
d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione);
e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono coprire fino al 100 percento dell'importo del programma di investimento.
3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra le rate calcolate al tasso di attualizzazione e rivalutazione di cui alla lettera c) del comma 2, vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelle da corrispondere al predetto tasso agevolato.
4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa ai sensi:
a) dell'articolo 17 del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensita' massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della societa' cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla societa' finanziaria, avente ad oggetto:
i. la creazione di una nuova unita' produttiva;
ii. l'ampliamento di una unita' produttiva esistente;
iii. la diversificazione della produzione di un'unita' produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
iv. il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unita' produttiva esistente;
v. l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unita' produttiva, nel caso in cui l'unita' produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente, ovvero
b) del Regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla societa' cooperativa beneficiaria a fronte di un programma di investimenti che non soddisfi le condizioni di cui alla lettera a), ovvero a fronte del finanziamento del capitale circolante e/o per il riequilibrio della struttura finanziaria della societa' cooperativa.
5. Nel caso di societa' cooperative non residenti nel territorio italiano, la societa' cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti di cui al comma 1 devono essere realizzati nel territorio nazionale.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, i finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
7. In relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte dell'acquisto o della realizzazione di beni immobili, ovvero di interventi sui medesimi beni, la societa' finanziaria erogante acquisisce garanzia ipotecaria sul bene immobile oggetto di finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all'importo del medesimo finanziamento agevolato.
 
Art. 6

Iniziative ammissibili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di sostenere:
a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di societa' cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di societa' cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di societa' cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata;
b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di societa' cooperative esistenti.
 
Art. 7

Spese ammissibili

1. Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla societa' cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di investimento avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili esclusivamente le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali, come definiti dal Regolamento di esenzione, oggetto dell'investimento. Ai fini dell'ammissibilita' della relativa spesa, i predetti beni devono:
a) essere ammortizzabili;
b) essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni.
2. Nel caso di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, non sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell'IVA.
3. Per i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), concessi per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, ovvero a fronte di programmi di investimento gia' avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento da parte della societa' cooperativa alla societa' finanziaria, sono ammissibili le spese sostenute dalla societa' cooperativa inerenti lo svolgimento dell'attivita' d'impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili di cui all'articolo 6.
 
Art. 8

Presentazione e valutazione delle richieste

1. Le richieste di finanziamento agevolato di cui al presente decreto sono presentate dalle societa' cooperative interessate alle societa' finanziarie, a decorrere dalla data indicata con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse.
3. Le richieste di cui al comma 1 sono valutate dalle societa' finanziarie sulla base dei seguenti criteri:
a) sussistenza, in capo alla societa' cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l'accesso all'agevolazione;
b) conformita' degli obiettivi del finanziamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 6;
c) validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta e merito creditizio della societa' cooperativa richiedente.
4. In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le societa' finanziarie presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 4. Ricevute le risorse dal Ministero, entro e non oltre 30 giorni dalla data di accreditamento delle stesse presso un apposito conto corrente bancario, le societa' finanziarie deliberano il finanziamento agevolato. Gli interessi maturati sul predetto apposito conto corrente bancario, al netto delle spese di gestione del medesimo conto, sono versati annualmente dalle societa' finanziarie al Ministero, con le modalita' e i termini indicati con il provvedimento di cui all'articolo 12.
5. Le societa' finanziarie versano, con le modalita' e nei termini stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 12, le somme rivenienti dal pagamento, da parte delle societa' cooperative, delle rate dei finanziamenti agevolati. Tali somme sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.
6. Per gli oneri connessi alla gestione dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente decreto, le societa' finanziarie possono richiedere alle societa' cooperative beneficiarie una commissione "una tantum" nella misura massima del 2 percento dell'importo del finanziamento agevolato concesso.
7. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' riportato, in allegato, l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
 
Art. 9

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili:
a) se concesse ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esenzione a fronte di un programma di investimenti di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), con altre agevolazioni pubbliche concesse alla societa' cooperativa beneficiaria con riferimento alle medesime spese, ivi incluse le agevolazioni concesse a titolo "de minimis", nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del Regolamento di esenzione;
b) se concesse ai sensi del Regolamento de minimis per finalita' diverse rispetto a quelle di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), con altre agevolazioni concesse alla societa' cooperativa beneficiaria a titolo di "de minimis" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, tenuto conto anche dei rapporti di collegamento tra l'impresa e altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis, nel limite dell'importo di 200.000,00 euro, ovvero di l00.000,00 euro nel caso di societa' cooperative attive nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi.
 
Art. 10

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. Le societa' cooperative beneficiarie delle agevolazioni si impegnano a trasmettere alle societa' finanziarie la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative.
2. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento, le societa' finanziarie effettuano controlli, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta realizzazione del programma.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, le societa' finanziarie trasmettono al Ministero la relazione annuale di gestione, che riporta anche informazioni circa l'andamento dei finanziamenti agevolati concessi.
4. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.
5. Per le attivita' di controllo di cui al comma 4, il Ministero puo' avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
6. Per le iniziative eventualmente agevolate con risorse dei Fondi Strutturali trovano applicazione gli obblighi in materia di controllo e monitoraggio previsti dalla vigente normativa comunitaria. Per tali iniziative, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.
 
Art. 11

Revoche

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono revocati, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili alla societa' cooperativa beneficiaria;
b) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
c) fallimento della societa' cooperativa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima societa' di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita';
d) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 9;
e) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate del finanziamento agevolato;
f) per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a), mancata realizzazione del programma di investimento, ovvero mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati dall'articolo 7, comma 2.
2. Le societa' finanziarie segnalano tempestivamente al Ministero i casi di cui al comma 1.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese sono stabiliti il modello di domanda e lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale di cui all'articolo 10, comma 1 e fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 4537
 
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