IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l'art. 17 in materia di pesca sportiva; Visto il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Regolamento (UE) della Commissione europea dell'08 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009; Visto il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto in particolare, l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca; Visto il Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare", pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24; Visto il Decreto ministeriale 31 gennaio 2014; Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del Decreto recante le modalita' di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validita' delle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' di monitoraggio sull'esercizio dell'attivita' di pesca sportiva e ricreativa;
Decreta: Articolo unico
1. La validita' delle comunicazioni in scadenza nel corrente anno, effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010, e' prorogata al 31 dicembre 2015. 2. Le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresi', ai fini dell'esercizio dell'attivita' di pesca da terra e hanno validita' sino al 31 dicembre 2015; 3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel Decreto ministeriale 6 dicembre 2010; Il presente Decreto e' immediatamente efficace e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2014
Il Ministro: Martina
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