IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, relativamente al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 6 ottobre 1984, recante "Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunita' economica europea", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE del Consiglio del 29 aprile 1992" e successive modificazioni; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativamente al potere dello Stato di adottare i provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; Vista la decisione della Commissione 2004/216/CE del 1° marzo 2004, di modifica della direttiva 82/894/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunita' al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia; Visto il decreto del Ministero della salute 29 novembre 2007, recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2008, n.36; Visto il decreto del Ministero della salute 7 marzo 2008, recante "Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di Lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n.152, la cui operativita' e' stata confermata dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183"; Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2008, "West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2008, n.277, e in particolare, l'articolo 2, comma 1, con il quale e' stata disposta l'attuazione di un piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2011, recante "Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2011, n.209, che ha inserito nell'elenco di cui all'articolo 1 del predetto Regolamento di polizia veterinaria "l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)", tenuto conto dell'impatto zoonotico di alcune di queste malattie, tra le quali l'encefalomielite di tipo West Nile; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 agosto 2011, recante "Norme sanitarie in materia di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) e attivita' di sorveglianza sul territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2011, n. 209, la cui efficacia e' stata prorogata con l'ordinanza 6 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2013, n. 209, fino al 31 dicembre 2014; Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari - Ufficio III prot. 11844 del 3 giugno 2014 - recante "West Nile Disease - Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) anno 2014"; Vista la nota circolare della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute prot. n. 17674 del 30 giugno 2014 recante "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile Disease - 2014"; Rilevato che nel corso del 2014, il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie Esotiche (CESME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale G. Caporale di Teramo ha confermato la presenza del virus West Nile sul territorio nazionale con la conferma di positivita' negli equidi delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Puglia, negli organi degli uccelli stanziali appartenenti a specie bersaglio nelle regioni Emilia Romagna e Lombardia, negli organi di uccelli selvatici trovati morti nella regione Emilia Romagna, nonche' positivita' in pool di zanzare distribuiti nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Piemonte e Liguria; Rilevato che le analisi condotte nell'ambito della sorveglianza entomologica e ornitologica hanno confermato la presenza del West Nile virus lineage I e lineage II, a dimostrazione della persistente circolazione virale; Rilevato altresi' che nel corso del 2014 sono stati segnalati nell'uomo 21 casi confermati di malattia neuro invasiva da West Nile virus (WNND) nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e che le attivita' di sorveglianza delle febbri virali estive hanno consentito di confermare tre casi di febbre da WNV nella regione Emilia Romagna; Ritenute, pertanto, la necessita' e l'urgenza, stante il carattere zoonotico della malattia, di prorogare ulteriormente il termine di validita' delle misure sanitarie nonche' di disporre la prosecuzione dell'attivita' di sorveglianza veterinaria introdotte con la citata ordinanza ministeriale 4 agosto 2011 e successive modificazioni;
Ordina
Art. 1
1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministero della salute del 4 agosto 2011 e successive modificazioni e' prorogato al 31 dicembre 2015. 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 12 dicembre 2014
Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5652
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