Gazzetta n. 301 del 30 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2014
Modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e successive modificazioni.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale e' stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise, modificata da ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014);
Visto che l'art. 1, comma 710 della suddetta legge n. 147 prevede che la percentuale del «5 per cento» indicata all'art. 1, comma 517, primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia sostituita con la percentuale del «15 per cento»;
Visto il decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. «decreto del fare») convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge del 9 agosto 2013, n. 98, con il quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014;
Considerato che il citato D.M. 26 febbraio 2002 e successive integrazioni e modificazioni deve recepire le nuove percentuali di riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise previste dalle citate leggi n. 147 e n. 98;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali del 26 febbraio 2002

1. In attuazione delle intervenute disposizioni di legge in premessa citate, per la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale del 26 febbraio 2002, integrato e modificato dal decreto ministeriale 15 gennaio 2014, si applica:
a) la tabella in allegato 1 al presente decreto con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;
b) la tabella in allegato 2 al presente decreto con decorrenza dal 1° gennaio 2016.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: Martina

 
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