IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale; Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo cui, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione e' adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge; Visto l'art. 1, comma 2 della medesima legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; Visto il comma 3 del medesimo l'art. 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione; Visto altresi' l'art. 2 della predetta legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione e' presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonche' all'Unioncamere; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale reca la disciplina - tra l'altro - dei documenti informatici e della loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonche' delle firme elettroniche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, recante il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare, il titolo II della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione della direttiva 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; Visto inoltre l'art. 189 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in particolare i commi 3, 4 e 5 relativi all'obbligo di comunicazione delle quantita' e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; Considerato che le modifiche all'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entreranno in vigore con la piena operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato; Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede altresi' l'obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonche', per ciascun materiale, la quantita' degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE»; Visto il regolamento (UE) 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la decisione 753/2011 che istituisce regole e modalita' di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerata la decisione 738/2000/CE concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; Considerata la decisione 731/2010/CE che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2000/76/CE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Visto l'art. 11 del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» che introduce modifiche al sistema di tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); Visto l'art. 14 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento dei costi dell'elettricita', il rilancio e lo sviluppo delle imprese»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale e' stato adottato il vigente modello unico di dichiarazione ambientale; Considerata la necessita' di adottare un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello adottato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2013, cosi' da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della piu' recente normativa europea; Considerato che, nella riunione istruttoria del 5 dicembre 2014 tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il testo del presente decreto e' stato condiviso con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministero dell'interno, nonche' con i tecnici dell'Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'ISPRA - Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 febbraio 2014, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Graziano Delrio, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 2013, e' sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 2. Il modello di cui al presente decreto sara' utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioe' entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).
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