Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2014 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 18 dicembre 2014 |
Individuazione di beni immobili di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. |
|
|
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n.351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n.410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Viste le note prot.n. 60003.17/12/2014.0009138, prot. n. 60003.17/12/2014.0009148 e prot.n. 60003.17/12/2014.0009149, con cui l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha trasmesso l'elenco dei beni immobili di sua proprieta'; Ritenuto che l'art.1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Decreta:
Art. 1
Sono di proprieta' dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
|
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
|
| Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
|
| Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
|
| Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
|
| Art. 5
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
|
| Art. 6
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 dicembre 2014
Il direttore: Reggi
|
|
|
|