Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 16 dicembre 2014 |
Modifica al decreto 21 novembre 2001, recante: «Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")». |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 83, lettera n), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce, nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'art. 168-bis con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli ivi indicati; Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che, fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007; Visto l'art. 167, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute; Visto, in particolare, il comma 4 del suddetto art. 167, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato di cui al previgente art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi; Considerato che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 167 del testo unico delle imposte sui redditi sono comunque suscettibili di modifiche ed integrazioni sulla base di un'ulteriore valutazione sia della legislazione fiscale dei suddetti Stati e territori sia dell'attuazione di un adeguato scambio di informazioni con gli stessi Paesi; Considerato che il Granducato del Lussemburgo risulta incluso tra i Paesi elencati nell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 relativamente al regime delle societa' holding disciplinato dalla locale legge del 31 luglio 1929; Considerato che nel Granducato del Lussemburgo la legge locale del 31 luglio 1929 in materia di societa' holding e' stata abrogata dalla legge del 22 dicembre 2006, in vigore dal 31 dicembre 2010; Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Modifica degli elenchi degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
1. E' soppresso il numero 9) dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante «Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 2014
Il Ministro: Padoan
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