Gazzetta n. 297 del 23 dicembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014
Riparto del Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2013.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera a), che prevede l'istituzione, con decorrenza dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, sul quale confluiscono le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147 e di cui all'art. 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, nonche' il comma 4 che dispone che con decreto di cui all'art. 7, comma 7, attualmente non ancora emanato, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013»;
Visto che l'art. 1, comma 273, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede, in particolare, che il predetto fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e' incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013, ulteriormente incrementato nella misura pari a 150 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dell'art. 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, afferente alla «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015»;
Visto lo stanziamento iniziale del capitolo 1710 «Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, pari a euro 150.644.286,00 e le successive variazioni negative pari a euro 1.400.408,00, da attribuire alle regioni, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiamato dall'art. 23, comma 9, del predetto decreto legislativo n. 68/2012;
Ritenuto opportuno, quindi, ripartire l'intero stanziamento relativo all'anno 2013, pari a euro 149.243.878,00, di cui euro 33.935.500,00 gia' assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle regioni a titolo di anticipazione, e in particolare la restante quota, pari a euro 115.308.378,00, del capitolo 1710 dello stato di previsione del predetto Ministero relativo all'esercizio finanziario 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390» e, in particolare, le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 68/2012;
Visti i dati trasmessi dalle regioni, elaborati in base ai criteri stabiliti dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172, ai fini del riparto del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio per l'anno 2013;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, formulato nell'adunanza del 19 dicembre 2013;
Tenuto conto che, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 68/2012, riguardante, in particolare, i criteri e le modalita' di riparto, il Fondo integrativo statale e' ripartito, nell'anno 2013, secondo i criteri previsti dall'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1
La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.
2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilita' con decreto di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato ai bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni.
3. Per la concessione delle borse di studio, le regioni utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
4. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.
 
Allegato

Tabella di riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2013

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Il riparto del Fondo per l'anno 2013

1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e dei dati trasmessi dalle regioni, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Fondo per il 2013 e' ripartito secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse trasferite alle regioni sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2013-2014.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Giannini

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 2952
 
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