Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2014 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 24 novembre 2014
Valutazione di idoneita' degli Accordi aziendali sulle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi nel settore Lunga Percorrenza, riguardanti il personale dipendente della Societa' Trenord, sottoscritti, in data 28 febbraio 2012 e 3 luglio 2014, da Trenord S.r.l. e dalle segreterie regionali della Lombardia e dalle segreterie provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Faisa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge 146 del 1990, e successive modificazioni. (rel. Montecchi). Pos. 1524/14. (Delibera n. 14/461).


LA COMMISSIONE

Premesso

che la Societa' Trenord s.r.l. di Milano opera nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia e nel settore Lunga Percorrenza sulla direttrice Bologna - Brennero e sulla direttrice Venezia - Tarvisio;
che, in data 24 gennaio 2012, l'Azienda e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie e UGL Trasporti hanno sottoscritto un Protocollo transitorio sulle relazioni industriali;
che, nell'ambito del predetto Protocollo, le parti sociali hanno stabilito che, a partire dalla data del 1° aprile 2012, con riferimento alle procedure, alle modalita' e, piu' in generale, alla normativa attinente all'esercizio del diritto di sciopero, la Trenord s.r.l. avrebbe applicato al proprio personale la regolamentazione vigente nel settore del trasporto ferroviario, come prevista, per le Societa' del Gruppo FSI, dall'Accordo del 23 novembre 1999, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo personale fosse impiegato nel servizio di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario a lunga percorrenza;
che, con particolare riferimento al settore Lunga Percorrenza, la Societa' Trenord e le Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL Trasporti, FAISA CISAL, FAST Ferrovie hanno sottoscritto, in data 28 febbraio 2012, un Accordo, avente ad oggetto i servizi minimi da garantire in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito da Trenord sull'Asse del Brennero, che si inserisce nel Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, sopra citato;
che, nel suddetto Accordo, le parti hanno confermato di recepire per il settore Lunga Percorrenza la disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
che, in particolare, avuto riguardo alla specificita' del servizio di Lunga Percorrenza, al fine di contemperare il diritto alla mobilita' dei viaggiatori sulle tratte internazionali interessate dal servizio aziendale, tenendo anche conto dell'ottimizzazione dell'utilizzo del materiale rotabile e delle esigenze dei dipendenti a raggiungere le localita' di inizio attivita' e di rientro nelle sedi di appartenenza, le parti hanno convenuto, nei casi di scioperi proclamati per 24 ore, di garantire il servizio di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero (EC 84-85), con partenza e arrivo da e per la stazione di Bologna Centrale, ferma restando la possibilita' di rivedere, previo accordo, la quota di servizi minimi, a fronte di una significativa variazione della produzione aziendale;
che, in data 4 luglio 2012, Trenord S.r.l. ha siglato con le Segreterie nazionali e regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal l'Accordo di Armonizzazione e Confluenza al Ccnl Unico della Mobilita' - Attivita' Ferroviarie, che uniforma il trattamento economico e normativo di tutto il personale;
che, in data 3 luglio 2014, a seguito dell'ampliamento del servizio aziendale di Lunga Percorrenza sull'Asse del Tarvisio, Trenord S.r.l. e le Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Trasporti, Fast Confsal e Faisa Cisal hanno sottoscritto un Accordo, avente ad oggetto la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, in caso di sciopero nel servizio di Lunga Percorrenza gestito dalla Societa' sulla tratta Venezia - Tarvisio;
che tale ultimo Accordo prevede l'obbligo di garantire, come servizi minimi nel settore Lunga Percorrenza, oltre alla coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero, anche una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia - Tarvisio (EN 236/237);
che, con nota dell'8 settembre 2014, prot. n. 11805, la Societa' Trenord ha trasmesso formalmente alla Commissione copia degli Accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, ai fini della valutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che la Societa' Trenord, convocata in audizione dalla Commissione nella giornata del 16 settembre, ha fornito ogni dettaglio tecnico, in merito ai servizi minimi da garantire in caso di sciopero, utile ai fini della valutazione della Commissione medesima;
che la Commissione, nella seduta del 22 settembre 2014, ha deliberato di trasmettere alle Associazioni degli utenti e dei consumatori il testo degli Accordi sopra menzionati, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del citato art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
che, con nota trasmessa in data 23 settembre 2014, prot. n. 13907, la Commissione ha richiesto il prescritto parere, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della nota, alle Associazioni rappresentative degli utenti Adiconsum, Adoc, Adusbef, Associazione Consumatori Utenti, Assoutenti, Centro Tutela Consumatori, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore Onlus, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Altroconsumo;
che nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso, in merito agli Accordi trasmessi;

Considerato

che, con la sottoscrizione del Protocollo transitorio sulle relazioni industriali del 24 gennaio 2012, l'Azienda e le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno concordato di estendere ai dipendenti della Societa' Trenord la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero contenuta nell'Accordo sottoscritto il 23 novembre 1999 per il personale della Societa' FSI;
che il predetto Accordo, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stato valutato idoneo dalla Commissione con le delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000, n. 101 del 13 settembre 2001 e n. 149 del 29 novembre 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2002, n. 86;
che, anche per quanto attiene alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel servizio Lunga Percorrenza, le parti, con gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, hanno recepito lo schema tracciato nella disciplina contrattuale vigente nel settore del Trasporto Ferroviario, prevedendo l'obbligo di assicurare la circolazione di una coppia di treni sulla tratta Bologna Centrale - Brennero, e di una coppia di treni notturni Euronight sulla direttrice Venezia - Tarvisio (EN 236/237);
che, in particolare, la coppia di treni da far circolare sul Servizio Asse del Brennero e' stata individuata con riguardo all'importanza dei collegamenti sistemici che la stessa garantisce; mentre, con riferimento alla coppia di treni notturni Euronight, da garantire sul Servizio Asse del Tarvisio, e' stato rispettato il livello di servizio minimo garantito dal precedente gestore del servizio (Trenitalia S.p.A.), cui la Societa' Trenord e' subentrata dal 15 giugno 2014;
che, riproducendo gli Accordi sottoposti alla valutazione della Commissione, le medesime garanzie di tutela del diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera circolazione, si confermano le considerazioni espresse dalla Commissione, in sede di valutazione di idoneita' dell'Accordo del 23 novembre 1999 e dei successivi Accordi integrativi del settore (delibere n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000; n. 101 del 13 settembre 2001; n. 149 del 29 novembre 2001);

Valuta idonei

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, gli Accordi aziendali del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, sottoscritti dalla Societa' Trenord e dalle Segreterie regionali della Lombardia/provinciali di Milano delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAST e FAISA;

Dispone

la comunicazione della presente delibera a Trenord S.r.l., alle Segreterie nazionali ed alle Segreterie regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAST e FAISA, nonche', per opportuna conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Dispone, inoltre,

la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 24 novembre 2014

Il Presidente: Alesse
 
Allegato

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