Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2014 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Comunicato relativo alla delibera 23 giugno 2014 recante: «Consulenti del lavoro-valutazione di idoneita' del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attivita' dei Consulenti del lavoro", a norma degli articoli l, comma 2, lettera c) e 2-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, in data 13 giugno 2014 (Pos. 513/14). (Delibera n 14/285).».


Il Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive delle attivita' dei Consulenti del Lavoro, riportato in calce alla Delibera del 23 giugno 2014, n. 14/285, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 168, del 22 luglio 2014, rappresenta una versione non definitiva, elaborata durante la fase di formazione dell'atto. Di conseguenza il testo definitivo, valutato idoneo dalla Commissione, in data 23 giugno 2014, e' quello di seguito riportato. Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle
attivita' svolte dai consulenti del lavoro, adottato in data 13
giugno 2014 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione disciplina le modalita' dell'astensione collettiva dall'attivita' dei consulenti del lavoro con particolare riferimento a quelle che hanno carattere previdenziale, assicurativo, fiscale, contenzioso e giurisdizionale per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

Art. 2.

Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione rientra nelle competenze del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e delle organizzazioni di riferimento della categoria
2. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia Regionale delle entrate, alle Direzioni Territoriali del Lavoro interessate, ai Direttori Regionali INPS ed INAIL, all'Unioncamere in rappresentanza delle camere di Commercio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero interessato, agli organismi giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi sono trasmesse ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati.
3. L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalita' tali da determinare il minimo disagio per i cittadini.
4. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non puo' intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
5. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la diversa richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.
6. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione e' proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
7. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione.
8. L'astensione non puo' superare otto giorni consecutivi lavorativi.
9. Con riferimento a ciascun mese solare non puo' comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui e' prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso.

Art. 3.

Effetti dell'astensione

1. L'astensione puo' riguardare tutte le attivita' obbligatorie dei consulenti del lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 4 che segue, ivi compresa l'elaborazione e la stampa del Libro Unico del Lavoro, la predisposizione delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, delle denunce previdenziali mensili, delle dichiarazioni dei sostituti di imposta e la cura degli ulteriori adempimenti connessi al rapporto di lavoro, l'attivita' derivante dagli obblighi assunti in qualita' di C.T.U. o C.T.P.; nonche' tutti gli adempimenti telematici di carattere fiscale (deleghe di pagamento, assistenza su preavvisi di irregolarita', etc.) e previdenziali (domande di ammortizzatori sociali, richieste di rateazione, etc.). L'astensione puo' riguardare anche l'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, l'attivita' di intermediazione fiscale in generale, l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
2. Viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 che segue, durante l'astensione possono essere omesse quelle attivita' non obbligatorie richieste da enti, istituzioni e privati.
3. Nell'ambito delle procedure di conciliazione dei rapporti di lavoro nelle quali sia stata conferita delega al professionista la mancata comparizione del consulente del lavoro alla convocazione o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento, deve essere alternativamente:
a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare del mandato - all'inizio della seduta della commissione;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera' a fornire idonee informazioni ai consulenti del lavoro costituiti nello stesso procedimento.
4. Nel processo tributario la mancata comparizione del consulente del lavoro all'udienza o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorche' non obbligatoria, affinche' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del professionista titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza;
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella segreteria della commissione tributaria competente, almeno due giorni prima della data stabilita. Ove possibile, il professionista provvedera' a fornire idonee informazioni ai dottori commercialisti ed esperti contabili costituiti nello stesso procedimento.
5. Nel rispetto delle modalita' sopra indicate, l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora consulenti del lavoro del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa; la presente disposizione si' applica a tutti i soggetti del procedimento, ivi compresi i rappresentanti della controparte.
6. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un professionista che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati alla convocazione quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita, ed e' tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa in qualsiasi modo assistite da professionisti che abbiano dichiarato l'intenzione di aderire all'astensione.
7. Il diritto di astensione puo' essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 4.

Prestazioni indispensabili

1. Sono escluse dall'astensione le prestazioni indispensabili riguardanti:
la presentazione delle dichiarazioni annuali riferite alla gestione dei rapporto di lavoro (dichiarazione dei sostituti di imposta, prospetto informativo disabili, autoliquidazione del premio INAIL, etc..);
la presentazione denunce contributive mensili;
la compilazione del libro unico del lavoro mensile;
le comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego dei lavoratori.
2. In ogni caso, saranno garantite tutte quelle prestazioni, con scadenze predefinite, il cui mancato adempimento possa comportare, da parte delle Autorita' competenti, l'irrogazione di sanzioni di carattere amministrativo a carico dei contribuenti.

Art. 5.

Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2-bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, cosi' come riformulati dalla legge n. 83/2000, da adeguare alla peculiarita' della posizione professionale dei soggetti interessati, resta ferma anche l'eventuale valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale e collettivo delle regole e modalita' di astensione.
2. Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessita' di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.
 
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