Gazzetta n. 294 del 19 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 novembre 2014
Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida.


IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' animale e dei farmaci veterinari

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298 e ss.mm.;
Visto il decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2003 con il quale e' stato istituito il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 "Disciplina dell'apicoltura";
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 aprile 2004, recante "Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp" che ha disposto che "All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono aggiunte le infestazioni parassitarie da Aethina tumida e Tropilaelaps spp";
Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2008, recante "Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi";
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010 n. 183" ed, in particolare, l'art. 10 "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro malattie animali";
Rilevato che in data 12 settembre 2014 il Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ha confermato, per la prima volta sul territorio nazionale, il ritrovamento del coleottero Aethina Tumida in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria;
Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 18842 del 12 settembre 2014 con la quale, tra le misure disposte, e' stata prevista la distruzione degli apiari nei quali e' stata rilevata l'infestazione da Aethina tumida;
Considerato che la Regione Calabria, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 94 del 19 settembre 2014, ha disposto, tra l'altro, nel caso di rilevamento di adulti o di stadi larvali di Aethina tumida, la chiusura di tutte le aperture delle arnie dell'apiario infestato, il sequestro e la distruzione dell'apiario e la contestuale bonifica del terreno;
Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 20069 del 1 ottobre 2014 con la quale e' stato disposto un Protocollo per il controllo ufficiale degli alveari al fine di stabilire l'eventuale infestazione da Aethina tumida su tutto il territorio nazionale, nonche' sono stati stabiliti i criteri per l'attuazione di un piano di sorveglianza negli apiari che hanno avuto contatti a rischio;
Vista la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 23341 del 7 novembre 2014 con la quale, in considerazione della conferma da parte del Centro di referenza nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di presenza di Aethina tumida in Provincia di Siracusa, e' stata disposta la distruzione dell'apiario infestato e l'esecuzione delle attivita' di sorveglianza nelle aree circostanti;
Rilevato che allo stato attuale, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione nonche' della disponibilita' di misure alternative di contenimento, l'unico mezzo per contrastare la diffusione della infestazione, e quindi perseguirne l'eradicazione, e' la distruzione degli apiari riscontrati infestati da Aethina tumida dalla Autorita' competente;
Considerato che, a seguito dell'effettuazione delle azioni di eradicazione deve essere garantita l'erogazione di indennizzi agli allevatori;
Visto il parere della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali espresso in data 18 novembre 2014;

Si dispone

Art. 1
Oggetto

1. Il presente provvedimento dispone misure nazionali di eradicazione nei confronti della infestazione da Aethina tumida negli apiari, nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione e della disponibilita' di misure alternative di contenimento.
2. A seguito della conferma di infestazione da Aethina tumida, in una Regione o Provincia autonoma, si deve provvedere alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine o di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti di Aethina tumida.
 
Art. 2
Indennizzi

1. Ai proprietari degli apiari, dei nuclei di api, di api regine e del materiale apistico distrutti nell'ambito
dell'adozione delle misure di cui al presente dispositivo sono corrisposti gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988 n. 218, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 20 luglio 1989, n. 298, e ss. mm..
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo puo' subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Le modifiche di cui al comma 1 del presente articolo sono adottate con dispositivo del Direttore Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 novembre 2014

Il direttore generale: Borrello
Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5351
 
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