IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali"; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante " Ripartizione delle competenze" e l'art. 119, recante "Autorizzazioni"; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche; Vista la domanda presentata in data 30 luglio 2014 dall'impresa Certiplant NV, con sede legale in Lichtenberglaan 2045 B-3800 Sint Truiden - Belgio, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Dragoon, contenente la sostanza attiva diquat, uguale al prodotto di riferimento denominato Reglone W registrato al n. 0630 con D.D. in data 23 marzo 1976, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 settembre 2011, dell'Impresa Syngenta Italia SpA; Considerato altresi' che il prodotto di riferimento e' stato ri-registrato in conformita' all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier A1412A; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Reglone W registrato al n. 0630; Rilevato altresi' che esiste legittimo accordo tra l'Impresa Certiplant NV, con sede legale in Lichtenberglaan 2045 B-3800 Sint Truiden - Belgio, e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento; Considerato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione che proroga la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat in Allegato I fino al 31 dicembre 2015; Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora e' considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Certiplant NV, con sede legale in Lichtenberglaan 2045 B-3800 Sint Truiden - Belgio, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DRAGOON con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. Il prodotto e' preparato importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Syngenta Chemicals BV, Rue De Tyberchamps 37, 7180 - Seneffe - Belgio. Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16154. L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, e' corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. Roma, 16 ottobre 2014
Il direttore generale: Ruocco
|