IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; VIsto il Regolamento (CE) 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 28 paragrafo 1, gli articoli 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e l'art. 35; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Vista la domanda presentata in data 15 settembre 2014 dall'impresa «Bayer CropScience Srl», con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Startop SC», contenente la sostanza attiva triflumuron, uguale al prodotto di riferimento denominato «Alystin» registrato al n. 15711, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, con D.D. in data 19 febbraio 2013, dell'Impresa medesima; RIlevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento «Alystin» registrato al n. 15711; Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il Regolamento di esecuzione n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva triflumuron e' stata considerata approvata a norma del Regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validita' fino al 31 marzo 2022, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1107/2009; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 marzo 2022, l'impresa «Bayer CropScience Srl», con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Startop SC» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 500; L1. Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: ISAGRO S.p.A. - Aprilia (Latina), nonche' confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa: Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG). Il prodotto e' importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience AG - Industriepark Höchst - Frankfurt (Germania); Bayer SAS - Villefranche (Francia); Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia); Bayer CropScience LP - Kansas City (USA); ARYSTA LifeScience SAS (France); Phyteurop S.A. - Montreuil-Ballay (Francia); SBM Formulation S.A. - Beziers (Francia); Schirm GmbH - Lübeck (Germania); Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) (Germania); Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG - Stade (Germania). Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16176. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati». Roma, 10 ottobre 2014
Il direttore generale: Ruocco
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