Gazzetta n. 290 del 15 dicembre 2014 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184
Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 12;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 32;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008;
Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica italiana competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;
f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare italiano competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;
g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II;
h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo degli articoli 9, comma 2, e 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
"Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali
di Governo, incarichi di reggenza ad interim.
(Omissis).
2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il testo dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e' il seguente:
"Art. 21. Esperti nazionali distaccati
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e
incentivano le esperienze del proprio personale presso le
istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati
membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione
all'Unione. In particolare, i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche possono essere destinati a
prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento
europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione
europea, le altre istituzioni e gli altri organi
dell'Unione, incluse le agenzie, in qualita' di esperti
nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal
comma 2 del presente articolo.
2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni
internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati.
Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni
pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del
proprio personale presso le istituzioni europee, le
organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri
dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione
all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della
lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale
di esperienze amministrative e di rafforzare il
collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle
di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione
europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie,
prioritariamente in qualita' di esperti nazionali
distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione
all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di
appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione
pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli
affari esteri, d'intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di
potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle
competenze in materia europea o internazionale e delle
conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni
interessate, le aree di impiego prioritarie del personale
da distaccare, con specifico riguardo agli esperti
nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri
decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti
nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la
formazione del personale, con specifico riguardo agli
esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali
distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso
tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza.
L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo
preferenziale per l'accesso a posizioni economiche
superiori o a progressioni orizzontali e verticali di
carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.».
3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e
del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definite le modalita' di attuazione del presente
articolo ed e' determinato il contingente massimo di
esperti nazionali distaccati.".
La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della
posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali
autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi
internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati
esteri) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 agosto 1962, n. 202.
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 e' il seguente:
"Art. 12. Attribuzioni.
1. Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti
politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di
rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli
interessi italiani in sede internazionale; di analisi,
definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di
politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di
rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni
internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati
e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle
relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione
delle questioni di diritto internazionale, nonche' di
contenzioso internazionale; di rappresentanza della
posizione italiana in ordine all'attuazione delle
disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza
comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di
rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche
estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle
collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura
delle attivita' di integrazione europea in relazione alle
istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati
sull'Unione europea.
2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero
degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita'
internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
gli obiettivi di politica internazionale.
3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei
ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla
partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea,
nonche' all'attuazione delle relative politiche.".
Il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 32. Collegamento con le istituzioni
internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati.
Esperti nazionali distaccati
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e
incentivano le esperienze del proprio personale presso le
istituzioni europee, le organizzazioni internazionali
nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati
candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i
quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai
sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio
internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare
il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e
quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione
europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie,
prioritariamente in qualita' di esperti nazionali
distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione
all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di
appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione
pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli
affari esteri, d'intesa tra loro:
a) coordinano la costituzione di una banca dati di
potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle
competenze in materia europea o internazionale e delle
conoscenze linguistiche;
b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni
interessate, le aree di impiego prioritarie del personale
da distaccare, con specifico riguardo agli esperti
nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;
c) promuovono la sensibilizzazione dei centri
decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti
nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la
formazione del personale, con specifico riguardo agli
esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.
3. Il trattamento economico degli esperti nazionali
distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso
tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
ente internazionale.
4. Il personale che presta servizio temporaneo
all'estero resta a tutti gli effetti dipendente
dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a
posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali
e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione
pubblica.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
174.
La decisione della Commissione europea C(2008)6866 del
12 novembre 2008 relativa al regime applicabile agli
esperti nazionali distaccati e agli esperti in formazione
professionale presso i servizi della Commissione non e'
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
La decisione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per
gli affari esteri e la politica di sicurezza del 23 marzo
2001 che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali
distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna
e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea serie C, n. 12 del 14 gennaio 2012.
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n.
129.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c)
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il
seguente:
"Art. 32. Collegamento con le istituzioni
internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati.
Esperti nazionali distaccati
1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e
incentivano le esperienze del proprio personale presso le
istituzioni europee, le organizzazioni internazionali
nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati
candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i
quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai
sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio
internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare
il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e
quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso:
a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione
europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli
altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie,
prioritariamente in qualita' di esperti nazionali
distaccati;
b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali
l'Italia aderisce;
c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione
all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia
intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di
appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
Il testo dell'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
 
Art. 2
Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, assicura la diffusione delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste dall'Unione europea.
2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature sulla base delle priorita' definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Verificati la rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e la possibilita' di futura valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al presente comma.
3. Il Ministero inoltra le candidature all'Unione europea e alla Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorita' definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e alla Presidenza l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco degli END.
 
Art. 3
Coordinamento e programmazione

1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare e monitorare l'attivita' del personale distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati.
2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove attivita' di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle risorse a cio' destinate, formazione sugli END e partecipa alle attivita' di cui al comma 1. Il punto di contatto e' individuato preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il nucleo stesso.
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 20 della legge 24 dicembre
2014, n. 234 e' il seguente:
"Art. 20. Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione
europea
1. Al fine di assicurare una piu' efficace
partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto
dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso
nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali
individuano al loro interno, nei limiti delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture
organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti
dell'Unione europea.
2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da
personale delle diverse articolazioni delle singole
amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi
assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza
europea di competenza delle rispettive amministrazioni e
contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei
rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da
trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali
ai sensi della presente legge.
3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1
assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni
presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non
siano essi stessi designati quali rappresentanti delle
proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.".
 
Art. 4
Svolgimento del periodo del distacco
presso l'Unione europea

1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa i funzionari da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorita' del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorita' del sistema Paese nel settore in cui hanno operato.
2. Gli END mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalita' indicate da quest'ultima all'inizio del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con periodicita' almeno annuale, gli END trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END.
3. Ai fini della valutazione della performance individuale le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'Unione europea. Le amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di distacco dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici dell'Unione europea le modalita' di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio.
4. La durata massima del periodo di distacco e' stabilita dalla normativa delle istituzioni dell'Unione europea.
5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 32, comma 3 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"3. Il trattamento economico degli esperti nazionali
distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di
provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso
tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo
Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o
ente internazionale.".
 
Art. 5
Contingente massimo di END

1. Il contingente massimo di END e' fissato in 300 unita'.
2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna amministrazione puo' distaccare i propri dipendenti entro un massimo del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all'unita' superiore.
 
Art. 6
Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel contesto delle priorita' di politica estera.
2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la rispondenza al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e le possibilita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro 30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di giudizio anche mediante uno o piu' colloqui con il dipendente interessato, che possono essere svolti con modalita' a distanza.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa l'esistenza di accordi di reciprocita' relativi a distacchi presso Stati esteri.
4. L'avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112, laddove necessari.
5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l'acquisizione presso l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente di destinazione di elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti su basi di reciprocita'.
6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e al Ministero l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco.
7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 6:
La legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con
annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'30 aprile 1974, n.
111.
 
Art. 7
Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri
o organizzazioni ed enti internazionali

1. D'intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle eventuali priorita' del sistema Paese nel settore in cui essi saranno chiamati ad operare.
2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la rappresentanza diplomatica.
3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalita' indicate da quest'ultima. Con periodicita' almeno annuale, i predetti trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato.
4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini della valutazione della performance individuale e di ogni altro elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco.
5. La durata massima del distacco e' fissata in 5 anni complessivi nel corso dell'intero periodo di servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione.
6. La disciplina del trattamento economico del personale in distacco e' stabilita dalle intese di cui all'articolo 6, comma 4, secondo i principi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.
Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 32, comma 3, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note
all'articolo 4.
Per i riferimenti alla legge 27 luglio 1962, n. 1114,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Banca dati

1. Presso il Ministero e' istituita una banca dati, organizzata in sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie:
a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come END presso le istituzioni dell'Unione europea con l'indicazione dell'ufficio o degli uffici presso i quali hanno prestato o prestano servizio;
b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state trasmesse all'Unione europea;
c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei settori d'interesse per un eventuale distacco nell'ambito dell'Unione europea;
d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni di cui al comma 1, lettera a), gia' in possesso del Ministero, sono immesse nella banca dati.
3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalita' di costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il Ministero.
4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per le finalita' previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalita', l'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l'esperienza professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalita' del presente regolamento.
Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c)
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
riportato nelle note all'articolo 1.
Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9
Valorizzazione dell'esperienza maturata

1. L'esperienza maturata con il distacco all'estero e' titolo preferenziale valutabile, a parita' di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali o verticali di carriera all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito.
2. L'amministrazione tiene conto dell'esperienza maturata all'estero nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco.
 
Art. 10
Comportamento del personale distaccato

1. Durante il distacco all'estero, il dipendente distaccato e' tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. La sua condotta, sia pubblica sia privata, deve attenersi ai codici adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed informarsi ai principi di correttezza e decoro imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite e dal rispetto delle leggi e degli usi locali e delle regole di comportamento stabilite dall'ente di destinazione.
2. Il dipendente distaccato puo' pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti connessi con l'attivita' dell'amministrazione di appartenenza o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali, informando l'amministrazione di appartenenza e la rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno 15 giorni, salvo giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la rappresentanza diplomatica puo' formulare osservazioni, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sono fatti salvi i regimi autorizzativi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
3. In conformita' con la normativa europea, il comma 2 non si applica alle pubblicazioni e alle attivita' a rilevanza esterna svolte dagli END nell'esercizio delle funzioni d'ufficio presso l'Unione europea.
4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il dipendente si attiene alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'autorita' presso cui e' distaccato. In mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute. La violazione degli obblighi previsti dal presente comma puo' dare luogo a responsabilita' disciplinare.
Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 54. Codice di comportamento
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di
assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri
costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e
servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il
codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri
dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni
attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti
pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi
titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione
con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti
affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico
valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di
comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del
Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di
responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e'
altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri,
obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla
magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e'
adottato dall'organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con
procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1.
Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)
definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per
singoli settori o tipologie di amministrazione
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici
di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente
lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione degli stessi.".
Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il seguente:
"Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti
in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di
accreditamento.
L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in
particolare nei settori politico-diplomatico, consolare,
emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale,
culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La Missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento.".
Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60
e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o
inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di
ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da
una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.".
 
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuove strutture.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2014

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Delrio
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Mogherini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. ne n. 3119
 
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