Gazzetta n. 290 del 15 dicembre 2014 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184 |
Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 21; Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 12; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 32; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008; Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23 marzo 2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica italiana competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare italiano competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II; h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il testo degli articoli 9, comma 2, e 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: "Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim. (Omissis). 2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri". "Art. 17. Regolamenti. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Il testo dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e' il seguente: "Art. 21. Esperti nazionali distaccati 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualita' di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. 2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita' di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.». 3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo ed e' determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.". La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1962, n. 202. Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e' il seguente: "Art. 12. Attribuzioni. 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attivita' di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonche' di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea. 2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attivita' internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale. 3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonche' all'attuazione delle relative politiche.". Il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita' di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione. 3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.". Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174. La decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti in formazione professionale presso i servizi della Commissione non e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 23 marzo 2001 che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C, n. 12 del 14 gennaio 2012. Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, n. 129.
Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonche' gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualita' di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocita' stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.". Il testo dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.". |
| Art. 2 Informazione e presentazione delle candidature
1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, assicura la diffusione delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste dall'Unione europea. 2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature sulla base delle priorita' definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Verificati la rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e la possibilita' di futura valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al presente comma. 3. Il Ministero inoltra le candidature all'Unione europea e alla Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorita' definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. 4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e alla Presidenza l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco degli END.
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| Art. 3 Coordinamento e programmazione
1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare e monitorare l'attivita' del personale distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati. 2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove attivita' di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle risorse a cio' destinate, formazione sugli END e partecipa alle attivita' di cui al comma 1. Il punto di contatto e' individuato preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il nucleo stesso. Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2014, n. 234 e' il seguente: "Art. 20. Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea 1. Al fine di assicurare una piu' efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea. 2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attivita' di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge. 3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.". |
| Art. 4 Svolgimento del periodo del distacco presso l'Unione europea
1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa i funzionari da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorita' del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorita' del sistema Paese nel settore in cui hanno operato. 2. Gli END mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalita' indicate da quest'ultima all'inizio del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con periodicita' almeno annuale, gli END trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END. 3. Ai fini della valutazione della performance individuale le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'Unione europea. Le amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di distacco dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici dell'Unione europea le modalita' di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio. 4. La durata massima del periodo di distacco e' stabilita dalla normativa delle istituzioni dell'Unione europea. 5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Note all'art. 4: Il testo dell'articolo 32, comma 3 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati puo' essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.". |
| Art. 5 Contingente massimo di END
1. Il contingente massimo di END e' fissato in 300 unita'. 2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna amministrazione puo' distaccare i propri dipendenti entro un massimo del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all'unita' superiore.
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| Art. 6 Informazione e presentazione delle candidature
1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel contesto delle priorita' di politica estera. 2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la rispondenza al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e le possibilita' di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro 30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di giudizio anche mediante uno o piu' colloqui con il dipendente interessato, che possono essere svolti con modalita' a distanza. 3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa l'esistenza di accordi di reciprocita' relativi a distacchi presso Stati esteri. 4. L'avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112, laddove necessari. 5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l'acquisizione presso l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente di destinazione di elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti su basi di reciprocita'. 6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e al Ministero l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco. 7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Note all'art. 6: La legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'30 aprile 1974, n. 111. |
| Art. 7 Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri o organizzazioni ed enti internazionali
1. D'intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle eventuali priorita' del sistema Paese nel settore in cui essi saranno chiamati ad operare. 2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la rappresentanza diplomatica. 3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalita' indicate da quest'ultima. Con periodicita' almeno annuale, i predetti trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato. 4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini della valutazione della performance individuale e di ogni altro elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco. 5. La durata massima del distacco e' fissata in 5 anni complessivi nel corso dell'intero periodo di servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione. 6. La disciplina del trattamento economico del personale in distacco e' stabilita dalle intese di cui all'articolo 6, comma 4, secondo i principi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114. Note all'art. 7: Il testo dell'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note all'articolo 4. Per i riferimenti alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 8 Banca dati
1. Presso il Ministero e' istituita una banca dati, organizzata in sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie: a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come END presso le istituzioni dell'Unione europea con l'indicazione dell'ufficio o degli uffici presso i quali hanno prestato o prestano servizio; b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state trasmesse all'Unione europea; c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei settori d'interesse per un eventuale distacco nell'ambito dell'Unione europea; d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni di cui al comma 1, lettera a), gia' in possesso del Ministero, sono immesse nella banca dati. 3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalita' di costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il Ministero. 4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per le finalita' previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalita', l'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l'esperienza professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalita' del presente regolamento. Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nelle note all'articolo 1. Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9 Valorizzazione dell'esperienza maturata
1. L'esperienza maturata con il distacco all'estero e' titolo preferenziale valutabile, a parita' di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali o verticali di carriera all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito. 2. L'amministrazione tiene conto dell'esperienza maturata all'estero nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco.
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| Art. 10 Comportamento del personale distaccato
1. Durante il distacco all'estero, il dipendente distaccato e' tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. La sua condotta, sia pubblica sia privata, deve attenersi ai codici adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed informarsi ai principi di correttezza e decoro imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite e dal rispetto delle leggi e degli usi locali e delle regole di comportamento stabilite dall'ente di destinazione. 2. Il dipendente distaccato puo' pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti connessi con l'attivita' dell'amministrazione di appartenenza o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali, informando l'amministrazione di appartenenza e la rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno 15 giorni, salvo giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la rappresentanza diplomatica puo' formulare osservazioni, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sono fatti salvi i regimi autorizzativi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 3. In conformita' con la normativa europea, il comma 2 non si applica alle pubblicazioni e alle attivita' a rilevanza esterna svolte dagli END nell'esercizio delle funzioni d'ufficio presso l'Unione europea. 4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il dipendente si attiene alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'autorita' presso cui e' distaccato. In mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute. La violazione degli obblighi previsti dal presente comma puo' dare luogo a responsabilita' disciplinare. Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "Art. 54. Codice di comportamento 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita', in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purche' di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione. 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, e' fonte di responsabilita' disciplinare. La violazione dei doveri e' altresi' rilevante ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.". Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' il seguente: "Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica. La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel: proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi; trattare gli affari, negoziare, riferire; promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento. L'attivita' di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione. La Missione diplomatica esercita altresi' azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attivita' di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.". Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: "Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.". |
| Art. 11 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuove strutture. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2014
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Delrio Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Mogherini Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. ne n. 3119
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