Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2014 (vai al sommario)
LEGGE 21 novembre 2014, n. 180
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE TRA
L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI E IL REGNO DI NORVEGIA.

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata anche l'«Unione», e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominate «di Stati membri», da una parte, e
IL REGNO DI NORVEGIA, in appresso denominato «la Norvegia», dall'altra, l'Unione europea, gli Stati membri e la Norvegia, in appresso denominate «le parti»,
Riconoscendo la stretta partecipazione della Norvegia ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,
Consci dell'evoluzione in materia di governance, proprieta' e finanziamento dei programmi del GNSS europeo in virtu' del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite G.U. L 246 del 20.7.2004, pag. 1., i suoi emendamenti e del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) G.U. L 196 del 24.7.2008, pag. 1.,
Considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione del GNSS europeo e i relativi servizi nei territori delle parti,
Riconoscendo l'intenzione della Norvegia di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione europea,
Riconoscendo gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,
Riconoscendo l'interesse manifestato dalla Norvegia a tutti i servizi di Galileo, incluso il Servizio pubblico regolamentato (PRS),
Riconoscendo l'accordo concluso tra la Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate,
Desiderando stabilire formalmente una stretta collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi del GNSS europeo,
Considerando l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso denominato «l'accordo SEE») una base giuridica e istituzionale appropriata per sviluppare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia in materia di navigazione satellitare,
Desiderando completare le disposizioni dell'accordo SEE attraverso un accordo bilaterale sulla navigazione satellitare in settori di rilevanza specifica per la Norvegia, l'Unione e i suoi Stati membri,

Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Obiettivo dell'accordo

L'obiettivo principale dell'accordo e' di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra le parti completando le disposizioni dell'accordo SEE applicabili alla navigazione satellitare.

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2.
Definizioni

Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) «Sistema europeo globale di navigazione satellitare (GNSS)», il sistema Galileo e il Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (European Geostationary Navigation Overlay System: EGNOS);
b) «Potenziamento», meccanismi regionali come EGNOS. Questi meccanismi consentono agli utenti del GNSS di ottenere migliori prestazioni, in particolare in materia di accuratezza, disponibilita', integrita' e affidabilita';
c) «Galileo», un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall'Unione e dai suoi Stati membri. L'esercizio di Galileo puo' essere trasferito a privati.
Galileo offre servizi ad accesso aperto, di tipo commerciale, per la sicurezza della vita umana, servizi di ricerca e salvataggio, oltre al regolamentato (PRS) ad accesso ristretto, ideato per rispondere alle esigenze degli utenti autorizzati del settore pubblico;
d) «Misura di regolamentazione», qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;
e) «Informazione classificata», informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione e' indicata da una marcatura di classificazione. Una informazione di questo tipo e' classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrita' e disponibilita'.

 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Articolo 3.
Principi della cooperazione

1. Le parti convengono di svolgere le attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'accordo SEE costituisce la base per la cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare;
b) liberta' di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle parti;
c) liberta' di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso;
d) stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS attraverso l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza per il GNSS equivalenti nell'Unione e in Norvegia;
e) ottemperanza agli obblighi internazionali delle Parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresi' impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza.

 
Articolo 4.
Spettro radio

1. Le parti convengono di cooperare nelle questioni relative allo spettro radio concernenti i sistemi di navigazione satellitare europei nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenendo conto del «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system», firmato il 5 novembre 2004.
2. In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni adeguate di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilita' dei servizi di tali sistemi.
3. Inoltre, le parti riconoscono l'importanza della protezione delle frequenze dello spettro di radionavigazione da disturbi e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.
4. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

 
Articolo 5.
Installazioni a terra del GNSS europeo

1. La Norvegia adotta tutte le misure idonee a facilitare la collocazione, la manutenzione e la sostituzione di installazioni a terra del GNSS europeo («installazioni a terra») nei territori sotto la sua giurisdizione.
2. La Norvegia adotta tutte le misure idonee ad assicurare la protezione e il funzionamento continuo e senza ostacoli delle installazioni a terra nei territori sotto la sua giurisdizione, tra cui, se necessario, l'intervento delle Forze di polizia. La Norvegia adotta tutti gli strumenti idonei a mantenere le installazioni libere da interferenze radio locali e tentativi di intrusioni illecite (hacking) e intercettazioni.
3. I rapporti contrattuali relativi alle installazioni a terra sono oggetto di un accordo tra la Commissione europea e i titolari dei diritti di proprieta'. Le autorita' norvegesi rispettano pienamente lo statuto speciale delle installazioni a terra e cercano di ottenere l'accordo preventivo della Commissione europea, ogniqualvolta cio' sia possibile, prima di prendere iniziative che riguardano le installazioni a terra.
4. La Norvegia permette l'accesso continuo e senza ostacoli alle installazioni a terra a tutti i soggetti designati o altrimenti autorizzati dall'Unione europea. A questo fine, la Norvegia istituisce un punto di contatto destinato a ricevere informazioni sulle persone che si recano nelle installazioni a terra e a facilitare, sotto il profilo pratico, i movimenti e le attivita' dei suddetti soggetti.
5. Gli archivi e le attrezzature delle installazioni a terra, nonche' i documenti in transito, sotto qualunque forma, che recano un sigillo o una marcatura ufficiale non possono essere oggetto di controlli doganali o di polizia.
6. In caso di minaccia o attentato contro la sicurezza delle installazioni a terra o il loro esercizio, la Norvegia e la Commissione europea si informano senza indugio reciprocamente in merito all'evento in questione e alle iniziative da prendere per risolvere la situazione. La Commissione europea puo' designare un altro organismo di fiducia ad agire come punto di contatto con la Norvegia per questo tipo di informazioni.
7. Le parti stabiliscono, in un accordo separato, delle procedure piu' dettagliate in merito alle questioni di cui ai paragrafi da 1 a 6. Tali procedure devono apportare, tra l'altro, dei chiarimenti per quanto riguarda le ispezioni, gli obblighi incombenti ai punti di contatto, i requisiti vigenti per i corrieri e le misure da adottare contro le interferenze radio locali e i tentativi ostili.

 
Articolo 6.
Sicurezza

1. Le Parti sono convinte della necessita' di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitare da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili. Le parti adottano, quindi, tutte le misure idonee, se necessario anche attraverso accordi separati, per garantire la continuita' e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attivita' critiche sui rispettivi territori.
La Commissione europea intende istituire misure finalizzate a proteggere, controllare e gestire le attivita', le informazioni e le tecnologie sensibili dei programmi del GNSS europeo nei confronti di questo tipo di minacce e di una proliferazione non desiderata.
2. In questo contesto la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di sicurezza equivalente a quelle vigenti nell'Unione europea.
Per questo motivo, le parti affrontano le questioni attinenti alla sicurezza del GNSS, tra cui l'accreditamento, nell'ambito dei comitati pertinenti della struttura di governance del GNSS europeo. Le modalita' pratiche e le procedure devono essere definite nei regolamenti interni dei relativi comitati tenendo conto anche del quadro dell'accordo SEE.
3. Qualora si verifichi un evento contro il quale puo' essere garantito un livello di sicurezza equivalente le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, puo' essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

 
Articolo 7.
Scambi di informazioni classificate

1. Lo scambio e la protezione di informazioni classificate dell'Unione avvengono in conformita' all'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate G.U. L 362 del 9.12.2004, pag. 29 firmato il 22 novembre 2004, nonche' alle modalita' di attuazione di tale accordo.
2. La Norvegia puo' scambiare informazioni classificate con marcatura nazionale di classificazione su Galileo con gli Stati membri con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.
3. Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta alle stesse di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

 
Articolo 8.
Controllo delle esportazioni

1. Allo scopo di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello applicabile nell'Unione e nei suoi Stati membri.
2. Qualora si verifichi un evento contro il quale non possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza e di non proliferazione equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, puo' essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

 
Articolo 9.
Servizio pubblico regolamentato

La Norvegia ha manifestato interesse per il PRS di Galileo considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. Le parti decidono di affrontare tale questione dopo che saranno state definite le politiche e le modalita' operative che disciplinano l'accesso al PRS.

 
Articolo 10.
Cooperazione internazionale

1. Le parti riconoscono il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in relazione ai servizi globali di navigazione satellitare. In particolare, le Parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono la applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilita' con altri GNSS.
2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

 
Articolo 11.
Consultazione e risoluzione delle controversie

Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione che possa scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo. Eventuali divergenze inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte attraverso consultazioni tra le parti.

 
Articolo 12.
Entrata in vigore e estinzione

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
Le notifiche sono inviate al segretariato generale del Consiglio, depositario del presente accordo.
2. L'estinzione o la denuncia del presente accordo lasciano impregiudicati la validita' o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, nonche' i diritti e gli obblighi specifici maturati per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale.
3. Il presente accordo puo' essere modificato dalle parti di comune accordo manifestato per iscritto. Le eventuali modifiche entrano in vigore alla data di ricevimento delle note diplomatiche che informano l'altra parte dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore.
4. In deroga al paragrafo 1, la Norvegia e l'Unione europea, per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale esse si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
5. Le parti possono, mediante un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all'altra parte, porre fine al presente accordo.
Il presente accordo e' redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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