Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 dicembre 2014 |
Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi metereologici del 19 e 20 settembre 2014 verificatisi nella regione Toscana. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2014, n. 253, con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi meteorologici dei giorni 19 e 20 settembre, che hanno interessato le province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato; Visto l'elenco dei comuni colpiti dai predetti eventi metereologici, trasmesso dall'Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri con nota prot. USCM/105/U/2014 del 28 ottobre 2014; Fatti salvi ulteriori rilievi e ricognizioni che potranno dar luogo alla modifica dell'elenco stesso; Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, a strutture ed infrastrutture e danni a beni mobili, determinando forti disagi alla popolazione interessata; Ritenuta la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dai predetti eventi alluvionali, con riferimento a tutti i comuni individuati nel predetto elenco.
Decreta
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 19 e 20 settembre 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco riportato nell'allegato A) al presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 19 settembre e il 20 dicembre 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2014
Il Ministro: Padoan
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| Allegato A
PROVINCIA DI FIRENZE 1) BARBERINO DI MUGELLO; 2) BORGO SAN LORENZO; 3) CAPRAIA E LIMITE; 4) CERRETO GUIDI; 5) DICOMANO; 6) FIRENZE; 7) FIRENZUOLA; 8) FUCECCHIO; 9) LASTRA A SIGNA; 10) LONDA; 11) MARRADI; 12) MONTELUPO FIORENTINO; 13) PALAZZUOLO SUL SENIO; 14) PONTASSIEVE; 15) SCANDICCI; 16) SCARPERIA E SAN PIERO; 17) SIGNA; 18) VINCI.
PROVINCIA DI LUCCA 1) ALTOPASCIO; 2) CAMAIORE; 3) CAPANNORI; 4) LUCCA; 5) MONTECARLO; 6) MASSAROSA; 7) PIETRASANTA; 8) PORCARI; 9) VIAREGGIO.
PROVINCIA DI PISA 1) SAN GIULIANO TERME; 2) VECCHIANO.
PROVINCIA DI PISTOIA 1) LAMPORECCHIO; 2) LARCIANO; 3) MONSUMMANO TERME; 4) QUARRATA; 5) PISTOIA; 6) PIEVE A NIEVOLE; 7) PESCIA; 8) SERRAVALLE PISTOIESE.
PROVINCIA DI PRATO 1) CARMIGNANO; 2) MONTEMURLO; 3) PRATO; 4) VERNIO.
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