Gazzetta n. 286 del 10 dicembre 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 2014, n. 178
Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013;
Visto il piano d'azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - FLEGT), di cui alla comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento europeo 21 maggio 2003, n. 251;
Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea;
Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea;
Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformita' al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 288;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 57, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i commi 58 e 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2014;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Forest Law Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
2. Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di «dichiarazione in dogana» e' quella prevista dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 10 della legge 6 agosto 2013, n.
96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Art. 10 (Delega al Governo per l'attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20
dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella
Comunita' europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010,
che stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e con le procedure
di cui all'art. 1, comma 1, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, per
gli affari regionali e le autonomie e per la coesione
territoriale, acquisito il parere dei competenti organi
parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione
del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20
dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di
licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and
Trade) per le importazioni di legname nella Comunita'
europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art.
1, comma 1, nonche' secondo i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) individuazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo
forestale dello Stato, quale autorita' nazionale competente
designata per la verifica delle licenze FLEGT previste dal
regolamento (CE) n. 2173/2005, per l'applicazione del
regolamento (UE) n. 995/2010 e per la determinazione delle
relative procedure amministrative e contabili;
b) previsione, in deroga ai criteri e ai limiti
previsti dall'art. 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234, delle sanzioni amministrative fino
ad un massimo di euro 1.000.000 da determinare
proporzionalmente al valore venale in comune commercio
della merce illegalmente importata o, se superiore, al
valore della merce dichiarato; previsione delle sanzioni
penali dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino
a tre anni per le infrazioni alle disposizioni del
regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n.
995/2010;
c) istituzione di un registro degli operatori, cosi'
come definiti dall'art. 2 del regolamento (UE) n. 995/2010,
anche sulla base di dati del registro delle imprese di cui
all'art. 8 della legge 27 dicembre 1993, n. 580;
determinazione della tariffa di iscrizione al registro e
delle sanzioni amministrative per la mancata iscrizione
nonche' destinazione delle relative entrate alla copertura
degli oneri derivanti dai controlli di cui all'art. 10 del
regolamento (UE) n. 995/2010;
d) individuazione delle opportune forme e sedi di
coordinamento tra i soggetti istituzionali che devono
collaborare nell'attuazione dei regolamenti (CE) n.
2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e le associazioni
ambientaliste e di categoria interessate alla materia,
anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e
agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche
attraverso la loro pubblicazione nei siti internet delle
associazioni ambientaliste e di categoria interessate, e la
loro consultazione da parte del pubblico interessato;
e) determinazione di una tariffa per l'importazione
di legname proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova
applicazione il regime convenzionale previsto dal
regolamento (CE) n. 2173/2005, calcolata sulla base del
costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e
destinazione delle relative entrate alla copertura degli
oneri derivanti dai controlli di cui all'art. 5 del
medesimo regolamento;
f) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo
e di quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica
della merce confiscata al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia delle attivita' di controllo di cui all'art.
5 del regolamento (CE) n. 2173/2005 e agli articoli 8 e 10
del regolamento (UE) n. 995/2010.
2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
al comma 1, il Governo e' tenuto a seguire i principi e
criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- Il Regolamento CE 2173/2005 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2005, n. L 347.
- Il Regolamento CE 1024/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 18 ottobre 2008, n. L 277.
- Il Regolamento UE 995/2010 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 12 novembre 2010, n. L 295.
- Il Regolamento delegato UE 363/2012 e' pubblicato
nella G.U.U.E. 27 aprile 2012, n. L 115.
- Il Regolamento UE 607/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 7 luglio 2012, n. L 177.
- Il Regolamento CEE 2913/92 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. Entrato in vigore il 22
ottobre 1992.
- Il Regolamento UE 952/2013 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
- Il Regolamento CE 338/97 e' pubblicato nella G.U.C.E.
3 marzo 1997, n. L 61. Entrato in vigore il 3 marzo 1997.
- La legge 6 febbraio 2004, 36 (Nuovo ordinamento del
Corpo forestale dello Stato) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2004, n. 37.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Il testo dei commi 57, 58 e 59 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O. cosi' recita:
«Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello
unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in
via telematica dagli operatori interessati e inoltra i
dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per
un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i
regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 4 dicembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione
ed esportazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10.

Note all'art. 1:
- Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 2

Autorita' competente

1. L'autorita' nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorita' nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.
2. L'autorita' nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui all'articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n. 2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.
3. L'autorita' nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con il supporto della Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo.
4. L'autorita' nazionale competente, informata la Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita all'anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010, nel corso del biennio precedente.
5. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorita' nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilita' per l'attuazione dello sportello unico doganale.
Note all'art. 2:
- Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 3

Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

1. Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, e' messa a disposizione dell'autorita' nazionale competente, preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea.
2. L'autorita' nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore.
3. L'Autorita' nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono le modalita' per concorrere all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo i principi dello sportello unico doganale.
4. Nelle more della realizzazione dell'interoperabilita' prevista dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalita' per l'effettuazione concomitante dei controlli, le strutture dell'autorita' nazionale competente collaborano con quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'effettuazione delle verifiche merceologiche dei carichi.
5. Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite l'entita', determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalita' di versamento dei contributi di cui al comma 5.
Note all'art. 3:
- Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Registro degli operatori

1. Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorita' nazionale competente, e' istituito il registro degli operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l'Autorita' nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata riportati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilita' per l'attuazione dello sportello unico doganale.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalita' di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalita' di versamento.
Note all'art. 4:
- Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 della citata legge 29 dicembre
1993, cosi' recita:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve
le disposizioni legislative e regolamentari in materia,
nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,
il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana
direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».
 
Art. 5

Consulta FLEGT e Timber Regulation

1. Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attivita' di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 e' istituita la Consulta FLEGT - regolamento legno, di seguito denominata Consulta.
2. Alla Consulta partecipano:
a) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
f) due rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, individuati con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3;
h) rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individuati con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3;
i) ogni altro soggetto pubblico o privato che la Consulta stessa ritenga utile coinvolgere, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. La Consulta e' istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque almeno una volta l'anno.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.
6. Al fine di meglio raccordare le attivita' di controllo sul taglio e commercio di legname con quelle connesse alla protezione e gestione sostenibile delle foreste a scala globale e nazionale ed alla valorizzazione dei servizi ecosistemici da esse forniti, la Consulta fornisce supporto all'autorita' nazionale competente per la soluzione di criticita', per la ricerca di priorita' ed in generale per le attivita' che fanno capo alla stessa Autorita' nazionale competente, esprimendo pareri non vincolanti, in particolare sui seguenti argomenti:
a) partecipazione delle amministrazioni e dei portatori di interesse alle attivita' connesse all'attuazione dei regolamenti;
b) esame di eventuali criticita' che dovessero emergere nelle attivita' di attuazione dei regolamenti;
c) ricerca delle soluzioni ai problemi tecnici riguardanti l'esercizio delle attivita' prospettate dagli aderenti, al fine di dare coerenza di comportamento, in particolare in materia di interpretazione normativa, esame di procedure informatiche e telematiche, impostazione di campagne promozionali e di comunicazione;
d) promozione di accordi volontari di partenariato con Paesi terzi;
e) scambio di informazioni e dati conoscitivi tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dei regolamenti anche promuovendo la realizzazione di banche dati.
Note all'art. 5:
- Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 6

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
3. Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravita' per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.
8. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 e' sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.
10. Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Note all'art. 6:
- Per il Regolamento CE 2173/2005 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note
alle premesse.
- Per il Regolamento UE 607/2012 si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo degli articoli 16 e 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi' recita:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se
questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5 dell'articolo 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I proventi derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 6, comma 10, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Mogherini, Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 7:
- Per il Regolamento UE 995/2010 si veda nelle note
alle premesse.
 
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