IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V. Gestione dei rischi e delle crisi"; Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversita' atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE; Visto il Regolamento (UE) n. 1114/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1857/2006 in ordine al periodo di applicazione dello stesso, ed in particolare del termine finale di beneficio dell'esenzione che viene spostato dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014; Visto il proprio decreto 9 settembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2014 n. 218, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalita' delle piogge alluvionali del 2 e 3 maggio 2014 nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino che hanno provocato danni alle Strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attivita' agricola; Vista la nota 6 novembre 2014 con la quale la Regione Marche chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i. al comune di Pergola della provincia di Pesaro Urbino gia' compreso tra i territori delimitati con il richiamato decreto 9 settembre 2014, per i danni alle strutture aziendali; Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.; Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
Decreta:
La dichiarazione di eccezionalita' delle piogge alluvionali del 2 e 3 maggio 2014 di cui al decreto 9 settembre 2014 richiamato nelle premesse, e' integrata con l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, nei territori agricoli del comune di Pergola della Provincia di Pesaro Urbino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2014
Il Ministro: Martina
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