Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2014 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014
Regolamento concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. (Regolamento n. 6).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare, l'art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22 comma 9;
Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
Visto il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul controllo delle reti distributive di cui all'art. 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
Visto il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012, concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;
Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;
Vista la delibera n. 172 assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 2 dicembre 2014 con la quale e' stato approvato il presente regolamento;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 110, 111 e 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Allegato 1

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale
Aree tematiche Area giuridica
Moduli:
Impresa di assicurazione e riassicurazione - condizioni di accesso e di esercizio
Regime di operativita' dell'impresa (stabilimento e libera prestazione di servizi)
Intermediazione assicurativa e riassicurativa - condizioni di accesso e di esercizio
Regole generali di comportamento degli intermediari
Contratto di assicurazione e di riassicurazione
Tutela del consumatore e Codice del consumo
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Principi generali sul sistema finanziario e sull'intermediazione del credito Area tecnica assicurativa e riassicurativa
Moduli:
Classificazione per rami di attivita'
Principali tipologie di coperture assicurative
Principali tipologie di coperture riassicurative
Elementi tariffari
Elementi di tecniche di analisi dei rischi
Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche Area amministrativa e gestionale
Moduli:
Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Elementi di contabilita'
Procedure e modalita' assuntive e distributive adottate dall'impresa/e con cui l'intermediario opera
Programmazione, analisi e controllo di gestione dell'intermediario assicurativo
Gestione dei sinistri
Gestione dei rapporti con il cliente
Marketing e tecniche di comunicazione Area informatica
Moduli:
Strumenti di Office Automation
Navigazione web e utilizzo di internet
Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall'impresa/e con cui l'intermediario opera
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;
b) «addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;
c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
d) «corso»: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o piu' moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;
e) «e-learning»: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;
f) «formazione in aula»: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
g) «imprese»: le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
h) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
i) «LMS (learning management system)»: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalita' e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attivita' on-line e l'analisi delle statistiche;
j) «LCMS (Learning Content Management System)»: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;
k) «modulo formativo»: unita' didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o piu' argomenti didattici omogenei;
l) «Registro o RUI»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) «rete distributiva diretta»: gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all'attivita' di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonche' gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;
n) «videoconferenza»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;
o) «webinar (o web-based seminar)»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.
 
Art. 3

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning e delle altre modalita' di formazione a distanza equivalenti all'aula.
2. Il presente regolamento ha la finalita' di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.
 
Art. 4

Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento

1. Sono tenuti all'obbligo di formazione di cui al presente regolamento:
a) addetti all'attivita' di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;
b) addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, prima di intraprendere l'attivita';
c) gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l'attivita'.
2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento:
a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI;
b) i soggetti di cui al comma 1.
3. Il presente regolamento si applica anche agli addetti dei call center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l'aggiornamento di tali addetti.
 
Art. 5

Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento per i soggetti di cui al comma 3.
2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 14, comma 2.
3. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI nonche' per gli addetti all'attivita' di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione C del RUI, e per gli addetti al call center delle imprese, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.
4. Nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attivita' di formazione e di aggiornamento professionale, purche' sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarita' dei diversi contratti distribuiti.
 
Art. 6

Formazione professionale

1. La formazione professionale e':
pertinente e adeguata rispetto all'attivita' da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di intermediazione;
mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacita' e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.
2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attivita', a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.
3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.
4. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI o della ripresa dell'attivita' da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett, b) e c) e dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, se l'inattivita' non si protrae per oltre cinque anni.
 
Art. 7

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale e' finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacita' professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attivita'.
2. L'aggiornamento e' svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario nonche' per gli addetti ai call center, da quello di inizio dell'attivita'. In ogni caso, l'aggiornamento e' effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire
3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettivita' dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.
4. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalita' equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento.
5. Gli obblighi di aggiornamento sono sospesi per:
a) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite societa' iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell'inizio del periodo di inoperativita' nelle forme stabilite dall'art. 36 del Regolamento n. 5/2006;
b) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, nonche' gli addetti dei call center delle imprese, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonche' per l'adempimento dei doveri collegati alla paternita' o alla maternita' in presenza di figli minori;
grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento;
c) gli addetti all'attivita' di intermediazione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, gli addetti dei call center, che non svolgono temporaneamente attivita' di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera b) o destinati ad altro incarico.
6. Prima della ripresa dell'attivita', ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si e' verificata la causa di sospensione, i soggetti di cui al comma 5:
se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine;
se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore.
Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attivita'.
 
Art. 8
Modalita' di accertamento delle competenze acquisite - Test di
verifica

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale e' rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento, da cui risultino l'ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. L'attestato puo' essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell'art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/2006.
2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
3. Il test di verifica e' svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell'esatta identita' dei partecipanti.
4. Il test di verifica e' articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:
e' composto da domande che, per numero e complessita', rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalita' ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;
e' predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;
puo' essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.
5. Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all'art. 6 e' effettuato esclusivamente in aula. Nell'esecuzione del test non e' consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, ne' l'utilizzo di telefoni cellulari.
6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.
7. Gli enti che effettuano la formazione o l'aggiornamento su incarico dei soggetti di cui all'art. 5 consegnano agli stessi, anche in formato digitale ai sensi dell'art. 57, comma 4 Reg. ISVAP 5/2006, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
il programma del corso;
i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14;
il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;
il questionario somministrato.
 
Art. 9

Formazione a distanza

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalita':
videoconferenza;
webinar;
e-learning.
2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattivita' dell'attivita' didattica e la tracciabilita' dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i seguenti dati relativi:
ai corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);
allo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).
 
Art. 10

Videoconferenza e webinar

1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonche' tra discenti anche in modalita' asincrona.
2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l'utilizzo di internet, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilita' di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.
3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull'effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.
 
Art. 11

E-learning

1. I corsi effettuati con modalita' di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
a) tracciabilita' dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall'art. 9, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attivita' formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);
c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
d) multimedialita', intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).
 
Art. 12

Funzionalita' della piattaforma di e-learning

1. Le funzionalita' della piattaforma di e-learning prevedono:
a) l'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l'inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;
c) la possibilita' da parte dell'utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
d) la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l'apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;
e) la possibilita' di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);
f) la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.
 
Art. 13

Contenuti dell'obbligo formativo e di aggiornamento

1. La formazione e l'aggiornamento:
sono finalizzati al conseguimento delle competenze e capacita' necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonche' ad assisterlo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;
prevedono una progettazione per aree e moduli didattici.
2. La formazione e l'aggiornamento hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attivita' assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari, in relazione ai contenuti minimi di cui alle aree tematiche e ai moduli riportati nell'allegato 1 al presente regolamento. In particolare:
a) i corsi di formazione prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attivita' da svolgere;
b) i corsi di aggiornamento prevedono, per ciascun biennio, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 1 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonche' delle specificita' connesse alla sezione del RUI di appartenenza, alla dimensione e complessita' dell'attivita' di intermediazione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti intermediati.
3. Nel caso di collocamento a distanza di prodotti assicurativi, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
4. Per gli iscritti nelle sezioni A e D e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente.
5. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell'impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.
7. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.
 
Art. 14

Requisiti dei soggetti formatori

1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 5 possono organizzare la formazione avvalendosi:
a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;
b) di enti appartenenti ad una Universita' riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) degli enti in possesso della certificazione di qualita' UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 5 possono organizzare l'aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera c), svolgano l'attivita' formativa quale attivita' prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.
3. I docenti incaricati dai soggetti di cui ai commi 1) e 2) sono scelti tra:
a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all'allegato 1;
b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attivita' professionali;
c) dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purche' in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attivita' e di adeguata capacita' didattica.
 
Art. 15

Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. L'art. 2, comma 1, lett. j), e' abrogato.
2. L'art. 2, comma 1, lett. m), e' abrogato.
3. L'art. 17 e' modificato come segue:
al comma 1 lett. c), le parole «secondo quanto stabilito dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti «secondo quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;
il comma 2 e' abrogato;
al comma 3, le parole «l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti «l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».
4. L'art. 21 e' modificato come segue:
al comma 1 lett. c), le parole «conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014» e le parole «Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attivita' da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare» sono abrogate.
5. L'art. 27 e' modificato come segue:
al comma 1, lett. a), dopo le parole «a tal fine rimane valido il requisito di professionalita' in base al quale e' stata effettuata la prima iscrizione al registro.» sono inserite le seguenti parole: «purche', ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione».
il comma 1, lett. b), viene sostituito con le seguenti parole:
«nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale.»
6. L'art. 36 e' modificato come segue:
al comma 2, le parole «di cui all'art. 38 in caso di inoperativita' protratta per oltre un anno» sono sostituite con le seguenti «di cui all'art. 7 del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».
7. L'art. 38 e' integralmente abrogato.
8. L'art. 39 e' modificato come segue:
al comma 1, lett. b), le parole «in conformita' a quanto disposto dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «in conformita' a quanto disposto dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;
al comma 2, lett. b), le parole «previsti dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».
9. L'art. 42 e' modificato come segue:
al comma 1 lett. b), le parole «conformi ai criteri stabiliti dall'art. 17, comma 2 tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;
al comma 2, lett. b), le parole «previsti dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».
10. L'art. 57 e' modificato come segue:
al comma 1, il testo della lett. e) viene sostituito con le seguenti parole «la formazione professionale e l'aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5 , del predetto Regolamento;»
al comma 1, lett. g), le parole «nonche' la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero previste dall'art. 38, comma 5» sono sostituite con le seguenti «nonche' la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;
al comma 3, le parole «inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'art. 38, comma 5» sono sostituite con le seguenti «inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».
11. L'art. 58 bis e' modificato come segue:
al comma 2, lett. a), le parole «di cui all'art. 17, comma 2» sono sostituite con le seguenti «di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014» e le parole «ai sensi dell'art. 38» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del suddetto regolamento».
12. L'art. 62 e' modificato come segue:
al comma 2, lett. b), numero 2), le parole «di cui all'art. 38» sono sostituite con le seguenti «in materia di aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».
 
Art. 16

Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009

1. Il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, e' modificato come segue:
all'art. 1, comma 1, lett. a), le parole «la formazione professionale di cui agli articoli 17, 21 e 42 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite con le seguenti «la formazione professionale di cui al Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;
all'art. 1, comma 1, lett. b), le parole «di cui all'art. 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite con le seguenti «di cui al Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;
all'art. 2, comma 1, lett. b), si aggiungono le parole «e sulla documentazione di cui all'art. 8, comma 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.»
 
Art. 17

Modifiche al regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010

2. L'art. 7 e' modificato come segue:
al comma 2 lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.»
 
Art. 18

Disciplina transitoria

1. La formazione professionale conseguita in conformita' ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' valida a condizione che sia stata completata entro il 30 giugno 2015 e che la presentazione dell'istanza di iscrizione o reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI ovvero l'inizio dell'attivita' avvengano entro lo stesso termine.
2. L'aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015 in conformita' ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e' valido ai fini del completamento degli obblighi di cui all'art. 38 del medesimo regolamento. E' valido altresi' ai fini del presente regolamento, ferme la cadenza biennale e la durata minima di 60 ore nell'arco del biennio.
 
Art. 19

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
Roma, 2 dicembre 2014

Per il direttorio integrato
Il Presidente: Visco
 
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