Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 ottobre 2014 |
Attuazione dell'art. 1, commi 522 - 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2014. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»; Visto, in particolare, il comma 522 dell'art. 1, che prevede che per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella successiva tabella; Visto il successivo comma 523 che prevede che gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014; Visto il successivo comma 524 che stabilisce che le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilita' interno; Visto il comma 525 che prevede che, nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione; Considerato che le regioni a statuto ordinario non hanno provveduto a versare gli importi dovuti entro il termine del 31 marzo 2014, per cui e' necessario procedere con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale; Visto l'art. 42, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che ha prorogato al 31 ottobre 2014 il termine di cui all'art. 1, comma 525, della legge n. 147 del 2013, per la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario; Vista la nota n. 5026 del 27 ottobre 2014 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha chiesto che le riduzioni di cui al citato art. 1, comma 525, vengano imputate prioritariamente a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione; Considerato che per la regione Lazio non risultano risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per cui occorre procedere alla riduzione di ulteriori finanziamenti;
Decreta:
Articolo unico
Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione
1. Per l'anno 2014, il contributo delle regioni a statuto ordinario in termini di saldo netto da finanziare per un importo complessivamente pari a 560 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, commi 522-525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' realizzato, secondo gli importi indicati nella tabella 1, mediante recuperi e riduzioni a valere sulle seguenti risorse: a) fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per un importo pari a 491.324.000,00 euro; b) quota di compartecipazione IVA di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, non destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 44.502.658,00 euro, relativamente alla regione Lazio; c) somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie, ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo pari a 24.171.009,00 euro, relativamente alla regione Lazio; d) fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, come rifinanziato dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 e dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, per un importo pari a 2.333,00 euro, relativamente alla regione Lazio. 2. Ciascuna regione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' comunicare, fermo restando l'importo complessivo della riduzione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato modalita' di recupero alternative rispetto a quelle indicate al comma 1. Qualora la comunicazione della Regione di cui al periodo precedente non pervenga entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede alle riduzioni delle risorse sulla base di quanto previsto al comma 1. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2014
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3546
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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