Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 novembre 2014 |
Modalita' attuative del decreto ministeriale 31 ottobre 2014 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v) che stabilisce la possibilita' di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di «otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca; Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con decisione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 recante modifica della decisione C (2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C (2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C (2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013; Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca (GUUE C 143/03 del 23 maggio 2013); Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2014, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualita' 2014; Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 2014 registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 2014 registro n. 4080 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2014; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del suddetto decreto ministeriale del 31 ottobre 2014 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalita' di attuazione dello stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011; Vista la nota n. 11265 del 19 maggio 2014 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede alla Commissione europea la proroga, per un lasso di tempo di almeno 18 mesi, dei predetti piani di gestione in considerazione del termine di validita' degli stessi al 31 dicembre 2013; Vista la nota n. Ares (2014) 1896578 dell'11 giugno 2014 con la quale la Commissione europea prende atto della necessita' di procedere alla proroga del termine di validita' dei predetti piani; Visto il decreto direttoriale n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i citati piani nazionali di gestione della flotta a strascico; Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 6, del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1
Presentazione dell'istanza
1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 23 luglio 2014 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unita', trasmettere al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita istanza entro 30 aprile 2015 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (All. 1). 2. Sono considerate irricevibili le istanze depositate presso l'Autorita' marittima, nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, oltre il termine ultimo del 30 aprile 2015. Ai fini dell'irricevibilita' fara' fede il numero di protocollo apposto dall'Autorita' marittima.
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Requisiti di ammissibilita'
Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento: l'autorizzazione rilasciata dal proprietario/i dell'unita' da pesca all'Armatore per la presentazione dell'istanza; il possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validita' alla data dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve essere regolarmente armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo obbligatorio; l'unita' deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto, fatti salvi eventi non imputabili ai beneficiari, opportunamente documentati dalle competenti Autorita'; il rispetto dell'intero periodo di fermo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2014; il rispetto delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2014 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari); l'unita' deve essere in possesso, alla data dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto.
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| Art. 3
Attestazione del periodo di arresto
Entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell'istanza, l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unita', l'istanza ricevuta ai sensi dell'art. 1, comma 1 e un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 23 luglio 2014, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonche' i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso.
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| Art. 4
Ulteriori adempimenti
1. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014. 2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale del 23 luglio 2014, l'Armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico ovvero l'apposizione dei sigilli sugli attrezzi presenti a bordo. 3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. l del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014.
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| Art. 5
Ulteriori disposizioni
Il presente decreto si applica anche alle unita' iscritte nei compartimenti della regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 23 luglio 2014. Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'affissione all'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2014
Il direttore generale: Rigillo
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