Gazzetta n. 285 del 9 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 31 ottobre 2014 |
Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera v); Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013; Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013); Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 1 del 19 giugno 2014; Visto il d.d. n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale e' stato adottato il documento «Criteri di ammissibilita' per la concessione degli aiuti FEP 2007/2013», modificato nella seduta della Cabina di regia del 27 giugno 2013; Considerato che la dotazione finanziaria complessiva, per l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che rientrano nella competenza dell'Autorita' di gestione risulta essere pari complessivamente ad Euro 244.206.564,00 di cui Euro 176.621.696,00 destinati alle Regioni dell'Obiettivo convergenza ed Euro 67.584.868,00 destinati alle Regioni dell'Obiettivo non di convergenza; Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 193 del 21 agosto 2014, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualita' 2014; Ritenuto di dare attuazione all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto del 23 luglio 2014 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento; Considerato che ai sensi del citato Programma Operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti; Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEP n. 1198/2006 per il cofinanziamento della Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - Asse Prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;
Decreta:
Art. 1
Aiuto alle imprese di pesca
1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2014 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo. 2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di Euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00), si provvede con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. 3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera v) del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca. 4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 23 luglio 2014, in conformita' al disposto del Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013. 5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto. 6. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente decreto. 7. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del 23 luglio 2014, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali.
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| Allegato
Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto
===================================================================== | | Importo giornaliero per nave | | Categoria di navi per | (euro) escluso sabato e | | stazza (GT) | festivi | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | | Valori * GT | + | +=========================+=============================+===========+ | 0<10 | 5,2 | 20 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | 10<25 | 4,3 | 30 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | 25<50 | 3,2 | 55 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | 50<100 | 2,5 | 90 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | 100<250 | 2 | 140 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | 250<500 | 1,5 | 265 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | 500<1.500 | 1,1 | 465 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ | 1.500<2.500 | 0,9 | 765 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+ |2.500 e oltre | 0,67 |1.340 | +-------------------------+-----------------------------+-----------+
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| Art. 2
Ammortizzatori sociali in deroga
1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 23 luglio 2014, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2014
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2014 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 4080
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