Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 novembre 2014
Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

e con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;
Visto l'art. 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale stabilisce che all'imposta municipale propria si applica, tra l'altro, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, in base al quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
Visto l'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e gli altri terreni;
Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;
Visto il citato comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale stabilisce che con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU;
Visto il medesimo comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 in base al quale dalle disposizioni di cui allo stesso comma 5-bis deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
Visto lo stesso comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012 il quale prevede che il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto previsto dal primo periodo del medesimo comma 5-bis, e' operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto direttoriale 29 luglio 2014 concernente la trasmissione, da parte dei comuni, dei dati relativi ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai fini della compensazione del minor gettito IMU;
Vista la legge provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano del 23 aprile 2014, n. 3, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, n. 17 del 29 aprile 2014, che istituisce l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Tenuto conto dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), inviato con email dell'8 agosto 2013 e della nota protocollo n. 00053080 P, di pari data, nella quale l'ISTAT ha precisato che l'elenco inviato e' stato formulato sulla base dei dati aggiornati all'ultimo censimento agricoltura - periodo di riferimento giugno 2010 - e ha, altresi', indicato la serie di informazioni relative a ciascun comune esistente alla predetta data;
Tenuto conto dei dati trasmessi dai comuni ai sensi del decreto direttoriale 29 luglio 2014;
Tenuto conto che le elaborazioni, effettuate sulla base delle disposizioni sopra riportate, hanno modificato il perimetro applicativo dell'esenzione delineato dalla circolare 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, in modo tale da determinare sia un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, da recuperare sulla base delle procedure di cui al predetto comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, sia, per alcuni comuni, una perdita di gettito da rimborsare;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1

Ambito applicativo

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI) in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
2. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».
3. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. L'individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
6. I terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esenti dall'imposta municipale propria.
 
Art. 3

Versamento dell'imposta municipale propria per l'anno 2014

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per l'anno 2014, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta municipale propria sulla base delle disposizioni del presente decreto, effettuano il versamento dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.
 
Art. 4
Disposizioni sui recuperi e sui rimborsi da effettuare nei confronti
dei comuni

1. Nell'allegato A al presente decreto sono riportati sia gli importi da recuperare, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche', per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia quelli da rimborsare nei riguardi dei comuni che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche al perimetro applicativo dell'esenzione di cui alla lettera h), comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
2. Il maggior gettito stimato, rispetto all'importo di 350 milioni, sara' utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile cui e' riconosciuta l'esenzione IMU ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. L'eventuale eccedenza potra' essere utilizzata per reintegri correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nell'allegato A.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2014

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Martina

Il Ministro dell'interno
Alfano

 
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