Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 ottobre 2014, n. 177
Regolamento di modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visto l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il comma 1, che disciplina l'esclusione del diritto di accesso e di divulgazione dei documenti coperti da segreto di Stato, e il comma 2, che consente alle amministrazioni pubbliche di individuare le categorie di documenti nella loro disponibilita' da sottrarre al diritto di accesso di cui al menzionato comma 1;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, il quale all'articolo 2 individua le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali e all'articolo 6 prevede che, almeno ogni due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie, con le medesime modalita' e forme del regolamento stesso;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'articolo 10, il quale prevede che «i casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate», ed in particolare l'articolo 38 che disciplina l'accesso agli atti relativi al Nulla osta di sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Ritenuto di individuare ulteriori documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, e quindi di aggiornare l'elenco delle «Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali» di cui articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 603 del 1996;
Acquisito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso il 9 aprile 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-8180 del 5 settembre 2014;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche' le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2014

Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3556
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del
Corpo della guardia di finanza) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo'
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale
essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili
e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177:
«Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le
singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
se non quando essi siano suscettibili di recare un
pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
informazioni connesse a tali interessi sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere
sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al
potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici.».
- Si riportano i testi degli articoli 2, come
modificato dal presente decreto, e 6 del decreto del
Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603 (Regolamento
per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al
diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 27 novembre
1996, n. 278:
«Art. 2 (Categorie di documenti inaccessibili per
motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed
alle relazioni internazionali). - 1. Ai sensi della lettera
a) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla
esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale
nonche' l'esercizio della sovranita' nazionale, la
continuita' e la correttezza delle relazioni
internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti
categorie di documenti, compresi quelli ad essi
direttamente connessi:
a) documenti relativi all'attivita' investigativa ed
ispettiva la cui diffusione puo' pregiudicare l'attivita'
di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo
sulla correttezza delle relazioni internazionali;
b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione,
anche di carattere investigativo nei settori istituzionali
sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi
di polizia, fiscali e doganali esteri nonche' dei servizi
della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi
comunitari e internazionali;
c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione
di beni e servizi considerati di carattere strategico;
d) documenti relativi all'assegnazione di personale
agli organismi di informazione e sicurezza;
d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio,
diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga
relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione
all'Accesso Cifra, ai sistemi per l'elaborazione automatica
di dati classificati, all'accesso ai sistemi per
l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche' le
informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto
nella trattazione e nella gestione di documenti
classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle
"appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la
trattazione di informazioni classificate.».
«Art. 6 (Integrazioni, modificazioni e pubblicita' del
presente regolamento). - 1. Almeno ogni due anni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento,
l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita' delle
categorie di documenti sottratte all'accesso individuate
dagli articoli precedenti nonche' lo stato di attuazione
della normativa emanata e apporta le integrazioni e le
modificazioni ritenute necessarie.
2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a
seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con
le medesime modalita' e forme del presente regolamento.».
- Si riportano i testi degli articoli 2 e 23 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - supplemento ordinario - 30 agosto 1999, n. 203.
«Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
b) Ministero dell'interno;
c) Ministero della giustizia;
d) Ministero della difesa;
e) Ministero dell'economia e delle finanze;
f) Ministero dello sviluppo economico;
g) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
h) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
j) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
k) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
l) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo;
m) Ministero della salute.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria
organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie
disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni
di spettanza statale nelle materie e secondo le aree
funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal
presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
relativa responsabilita'.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di
rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e
con le organizzazioni e le agenzie internazionali di
settore, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri.».
«Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, programmazione degli
investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della
spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario,
demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il
Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e
attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita'
di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni
conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
«Art. 10 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. I
casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il
regolamento di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge,
nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni
ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24.
2. Il potere di differimento di cui all'art. 24, comma
4, della legge e' esercitato secondo le modalita' di cui
all'art. 9, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011
(Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle informazioni classificate), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n. 203.
«Art. 38 (Accesso agli atti relativi al NOS). - 1.
L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio,
proroga, diniego, sospensione e revoca del NOS e'
disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
marzo 1999, n. 294, per gli atti degli organismi di
informazione, e dagli analoghi regolamenti che disciplinano
l'accesso agli atti delle altre pubbliche
amministrazioni.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli
articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario
- 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro
delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
 
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