Gazzetta n. 281 del 3 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 24 ottobre 2014, n. 177 |
Regolamento di modifica dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, in materia di documenti sottratti al diritto di accesso. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Visto l'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e in particolare il comma 1, che disciplina l'esclusione del diritto di accesso e di divulgazione dei documenti coperti da segreto di Stato, e il comma 2, che consente alle amministrazioni pubbliche di individuare le categorie di documenti nella loro disponibilita' da sottrarre al diritto di accesso di cui al menzionato comma 1; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, contenente: «Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, il quale all'articolo 2 individua le categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali e all'articolo 6 prevede che, almeno ogni due anni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie, con le medesime modalita' e forme del regolamento stesso; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 2 e 23; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, e, in particolare, l'articolo 10, il quale prevede che «i casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate», ed in particolare l'articolo 38 che disciplina l'accesso agli atti relativi al Nulla osta di sicurezza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Ritenuto di individuare ulteriori documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione al comma 2 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, e quindi di aggiornare l'elenco delle «Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale e alle relazioni internazionali» di cui articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 603 del 1996; Acquisito il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso il 9 aprile 2014; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-8180 del 5 settembre 2014;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche' le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 ottobre 2014
Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3556 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e' escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177: «Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.». - Si riportano i testi degli articoli 2, come modificato dal presente decreto, e 6 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603 (Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 27 novembre 1996, n. 278: «Art. 2 (Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali). - 1. Ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonche' l'esercizio della sovranita' nazionale, la continuita' e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: a) documenti relativi all'attivita' investigativa ed ispettiva la cui diffusione puo' pregiudicare l'attivita' di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali; b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonche' dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali; c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico; d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza; d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche' le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.». «Art. 6 (Integrazioni, modificazioni e pubblicita' del presente regolamento). - 1. Almeno ogni due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione finanziaria verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratte all'accesso individuate dagli articoli precedenti nonche' lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta le integrazioni e le modificazioni ritenute necessarie. 2. Le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al comma 1, sono adottate con le medesime modalita' e forme del presente regolamento.». - Si riportano i testi degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 30 agosto 1999, n. 203. «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: a) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) Ministero dell'interno; c) Ministero della giustizia; d) Ministero della difesa; e) Ministero dell'economia e delle finanze; f) Ministero dello sviluppo economico; g) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; h) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; i) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; j) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; k) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; l) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; m) Ministero della salute. 2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalita' giuridica, la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilita'. 4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.». «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.». - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. «Art. 10 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge, nonche' con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24. 2. Il potere di differimento di cui all'art. 24, comma 4, della legge e' esercitato secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n. 203. «Art. 38 (Accesso agli atti relativi al NOS). - 1. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti di rilascio, proroga, diniego, sospensione e revoca del NOS e' disciplinato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1999, n. 294, per gli atti degli organismi di informazione, e dagli analoghi regolamenti che disciplinano l'accesso agli atti delle altre pubbliche amministrazioni.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2013, n. 139. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996, n. 603, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. |
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