Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 17 ottobre 2014, n. 176 |
Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative dello stesso articolo, disciplinando, tra l'altro, a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, al volume di attivita' e alle condizioni economiche applicate; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4 dello stesso articolo; d) le informazioni da fornire alla clientela; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 600/UCL1334 del 29 settembre 2014; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, pervenuto con la nota prot. n. 9259 del 9 ottobre 2014;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Beneficiari e caratteristiche dell'attivita'
1. Rientra nell'attivita' di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attivita' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di persone, di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di societa' cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. 2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti: a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da piu' di cinque anni; b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unita'; c) societa' di persone, societa' a responsabilita' limitata semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unita'; d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro. Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. - Si riporta il testo vigente dei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 111 (Microcredito). - 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa' di persone o societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali; b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 2 - 3 (Omissis). 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela. 5-bis (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1 - 2 (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4 - 4-ter (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): «Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.». |
| Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252.
===================================================================== | | Riferimento normativo | Cosa cambia per il | | Categoria | interno | cittadino/impresa | +===================+========================+======================+ | | |Il decreto legislativo| | | |1° settembre 1993, n. | | | |385, come modificato | | | |da ultimo dal decreto | | | |legislativo 19 | | | |settembre 2012, n. | | | |169, prevede una | | | |disciplina speciale | | | |per il c.d. | | | |"microcredito". | | | |L'articolo 111 e' una | | | |norma che abilita | | | |all'esercizio di | | | |questa peculiare | | | |categoria di | | | |finanziamenti anche | | | |soggetti diversi dagli| | | |intermediari | | | |finanziari | | | |disciplinati | | | |dall'articolo 106 del | | | |citato testo unico. | | | |L'esercizio del | | | |microcredito e' | | | |riservato ai soggetti | | | |iscritti ad apposito | | | |elenco tenuto dalla | | | |Banca d'Italia in | | | |presenza di | | | |determinati requisiti.| | | |Il Regolamento | | | |specifica i requisiti | | | |per l'iscrizione | | | |all'elenco ma il | | | |relativo procedimento | | | |sara' disciplinato | | | |dalla Banca d'Italia | | | |che, ai sensi | | | |dell'articolo 113, | | | |t.u.b., tiene | | | |l'elenco. L'esercizio | | | |del microcredito | | |1) Articolo 15, comma 1:|sociale puo' essere | | |delega alla Banca |svolto anche senza | | |d'Italia per la |iscrizione all'elenco | | |disciplina del |dai soggetti di cui | | |procedimento di |all'articolo 11, comma| | |iscrizione all'elenco di|1, alle condizioni | | |cui all'articolo 111, |specificate nel | |Domanda alla P.A. |t.u.b. |medesimo articolo. | +-------------------+------------------------+----------------------+ | |1) Articolo 15, comma 1:| | | |delega alla Banca |Il Regolamento delega | | |d'Italia per la |la Banca d'Italia per | | |disciplina della |la disciplina del | | |comunicazione da parte |potere, riconosciuto | | |degli operatori di |all'Autorita' | | |microcredito di dati e |dall'articolo 113, | | |notizie; l'onere e' gia'|comma 1, t.u.b., di | | |previsto dall'articolo |richiedere dati, | | |113, comma 1, t.u.b. 2) |notizie, atti e | | |Articolo 8, comma 4: |documenti. Il | | |comunicazione alla Banca|Regolamento specifica | | |d'Italia della decadenza|i requisiti di | | |dalla cariche di |onorabilita' e | | |componente degli organi |professionalita' dei | | |di amministrazione e |partecipanti al | | |controllo per difetto |capitale, di coloro | | |dei requisiti di |che svolgono le | | |onorabilita' o |funzioni di | | |professionalita'. 3) |amministrazione e | | |Articolo 9, comma 2: |controllo nonche' le | | |comunicazione alla Banca|situazioni impeditive | | |d'Italia delle |rilevanti. Il | | |situazioni di cui |regolamento disciplina| | |all'articolo 9, comma 1,|altresi' il | | |lettere a), b) e c) e |procedimento di | | |degli elementi idonei a |valutazione da parte | | |dimostrare l'estraneita'|della Banca d'Italia | | |dell'interessato ai |dell'estraneita' del | | |fatti che hanno |soggetto interessato | |Comunicazione o |determinato la crisi |ai fatti che | |dichiarazione alla |dell'impresa ovvero la |costituiscono | |P.A |sua cancellazione. |situazioni impeditive.| +-------------------+------------------------+----------------------+ | | |Il Regolamento non | | | |prevede specifici | | | |obblighi di | | | |conservazione. | | | |Obblighi del genere | | | |potrebbero discendere | | | |dalla normativa di | | | |attuazione della Banca| | | |d'Italia di cui | | | |all'articolo 15, comma| | | |1, in ordine | | | |all'esercizio dei | | | |poteri di controllo ad| | | |essa riconosciuti | |Documentazione da | |dall'articolo 113, | |conservare |N. A. |comma 1, t.u.b. | +-------------------+------------------------+----------------------+
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| Art. 2 Finalita' dei finanziamenti
1. La concessione di finanziamenti e' finalizzata, anche alternativamente: a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attivita' svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario; b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualita' professionale e le capacita' tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle societa' di persone e alle societa' cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. 2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalita' di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.
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| Art. 3 Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio
1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attivita'; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; c) formazione sull'uso delle tecnologie piu' avanzate per innalzare la produttivita' dell'attivita'; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticita' dell'implementazione del progetto finanziato. 2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito puo' affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attivita'. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attivita' svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.
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| Art. 4 Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi
1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito. 2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro. 3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. 4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e' coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni. 5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.
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| Art. 5 Beneficiari e finalita' dei finanziamenti
1. Rientra nell'attivita' disciplinata dal presente capo l'attivita' di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale: a) stato di disoccupazione; b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volonta'; c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare; d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare. 2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica. 3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonche' l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalita' di cui al comma 2. 4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non puo' in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni. 5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalita' di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2. 6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non puo' superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma. 7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente articolo non puo' superare il 49% dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi. Note all'art. 5: - La legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996: «2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3 - 4 (Omissis).». |
| Art. 6
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 111, comma 1, t.u.b.
1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attivita' di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati. 2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1; b) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 7; e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 8 ed insussistenza di una delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10; f) la presentazione di un programma di attivita' che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalita', del target di clientela, le modalita' di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalita' di controllo dell'operato degli stessi. Note all'art. 6: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note alle premesse. |
| Art. 7 Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che si tratti della prima condanna con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti. 2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' ai sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'. Note all'art. 7: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. - La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. - Il titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di societa' e di consorzi) comprende gli articoli da 2621 a 2642. - Il citato regio decreto n. 267 del 1942 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 23 (Nozione di controllo). In vigore dal 14 gennaio 2005. 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento. 2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.». |
| Art. 8
Requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione
1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. 2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia. 3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio o finanziario; c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario e assicurativo. 4. Il difetto dei requisiti di onorabilita' o professionalita' determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia. Note all'art. 8: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2382 del codice civile: «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). - Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.». |
| Art. 9 Sospensione dalle cariche
1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. Note all'art. 9: - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni: «3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.». |
| Art. 10 Situazioni impeditive
1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a fallimento; b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi di amministrazione e controllo, di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa; c) in operatori del microcredito nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 113, t.u.b.; d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da questi commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Gli impedimenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non operano se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. L'interessato informa tempestivamente la Banca d'Italia delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione. 3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita' dai fatti addebitati. Ai fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, la Banca d'Italia comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. 5. L'idoneita' dell'interessato e' nuovamente valutata se sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo per la valutazione. A questo scopo l'interessato comunica tempestivamente tali fatti alla Banca d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3. 6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. Note all'art. 10: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 113-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione). In vigore dal 19 settembre 2010. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando: a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori. 2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. 4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97. 5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6. 6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: «Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). In vigore dal 17 ottobre 2012. 1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonche' effettuare ispezioni. 2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco: a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attivita'. 4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco. 5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8-bis.». - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): «2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2409 del codice civile: «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali minori di partecipazione. Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione dell'amministrazione della societa' a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalita', che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attivita' compiute. Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di responsabilita' contro gli amministratori [c.c. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393. Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad una procedura concorsuale. I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.». |
| Art. 11 Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti
1. L'attivita' disciplinata dal titolo II puo' essere esercitata senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., dai seguenti soggetti: a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica; b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818; c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza; d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. 2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere l'attivita' di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti condizioni: a) possesso da parte di chi e' responsabile della gestione dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8, comma 1; b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio dell'attivita' di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attivita' che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria; c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile. 3. Non e' ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi del soggetto finanziatore. 4. All'attivita' di finanziamento svolta si applica l'articolo 5, ad eccezione dei commi 6 e 7. 5. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non puo' in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma. Note all'art. 11: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in Note alle premesse. - La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1886, n. 100. - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): «Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale; b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale; c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita' sociale» o dell'acronimo «ONLUS».». - La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2399 del codice civile: «Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa', gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate, delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o alle societa' che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle societa' di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto puo' prevedere altre cause di ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.». - Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996 vedasi in note all'art. 5. |
| Art. 12 Obblighi informativi
1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente puo' andare incontro in caso di mancato pagamento. 2. Il finanziamento, nonche' le forme e le modalita' con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5, sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta. Note all'art. 12: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse. |
| Art. 13 Altre disposizioni relative al microcredito
1. Non rientrano nell'attivita' di microcredito: a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali; b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo. 2. E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso. 3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
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| Art. 14 Limiti all'indebitamento
1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Note all'art. 14: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse. |
| Art. 15 Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco
1. La Banca d'Italia disciplina modalita', termini e procedure con riferimento a: a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro credito; b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi e alla tipologia di servizi ausiliari prestati. 2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113, t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad operare. Note all'art. 15: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse. - Per il riferimento al testo dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note all'articolo 10. |
| Art. 16 Operatori di finanza mutualistica e solidale
1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualita' prevalente, il cui statuto preveda che: a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci; b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali; c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari; d) la societa' non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento; e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale e' attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione. 2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono: a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione; b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 ottobre 2014
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20. Note all'art. 16: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse. |
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