Gazzetta n. 279 del 1 dicembre 2014 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 novembre 2014 |
Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformita' delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale e' stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari»; Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; Visto, in particolare, l'art. 1 del provvedimento innanzi citato, con il quale sono individuati gli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; Visto l'art. 5, che prevede, in favore degli enti locali che hanno presentato, con esito positivo, richiesta per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, la facolta' di procedere alla revoca dell'istanza; Visto l'art. 6, con il quale e' stabilito, tra l'altro, che gli enti locali che non hanno esercitato la facolta' di cui all'art. 5, sono tenuti a individuare, entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto, i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonche' il personale destinato a svolgere mansioni di supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase formativa; Visto l'art. 7, che fissa all'esito della decorrenza dei termini individuati dagli articoli 5 e 6, la necessita' di procedere alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, approvato definitivamente, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 6 novembre 2014 e allo stato in corso di promulgazione; Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, vengono istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento; Valutato, peraltro, che l'efficacia delle modifiche alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma determinate dalla istituzione dei nuovi presidi giudiziari in Barra e Ostia risulta fissata alla data di inizio del funzionamento di tali strutture, che dovra' essere individuata all'esito della verifica delle conseguenti esigenze logistiche ed organizzative; Considerato, pertanto, di dover procedere alla individuazione degli uffici del giudice di pace soppressi da mantenere ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, in conformita' delle disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo del 7 marzo 2014, tenuto conto di quanto previsto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, con riferimento alle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace di Napoli e Roma, nel cui ambito vengono istituiti gli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia; Ritenuto che, a seguito dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 2014 nonche' per effetto della mancata ottemperanza, nei termini perentori prescritti, degli adempimenti di cui all'art. 6, si rende necessario rideterminare l'elenco degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli enti richiedenti; Considerato che, in tale ambito, occorre tener conto dell'indagine condotta in ordine allo stato di attuazione dell'attivita' di formazione del personale messo a disposizione dagli enti locali; Rilevato, infatti, che il monitoraggio della fase formativa ha evidenziato specifiche criticita' connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all'attivita' giurisdizionale, con particolare riferimento alla mancanza di unita' con inquadramento idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del cancelliere; Valutato, in particolare, che l'attribuzione all'ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unita' assegnata; Ritenuto che analoghe considerazioni possono essere condotte con riferimento agli uffici per i quali l'articolazione della dotazione assegnata, al di la' della relativa consistenza numerica, risulta inadeguata a garantire le condizioni di funzionalita' e operativita' proprie delle strutture giudiziarie; Ritenuto, peraltro, che l'esame delle richieste formulate dagli enti locali per i quali e' stato disposto il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace ha evidenziato l'opportunita' di procedere ad ulteriori accorpamenti dei territori afferenti ad uffici limitrofi soppressi, entro i limiti di compatibilita' con l'ordinamento generale ed in conformita' dei limiti fissati dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, individuati nelle premesse del decreto ministeriale 7 marzo 2014, cui si opera integrale rinvio; Considerato, infatti, che le aggregazioni richieste nel rispetto del criterio dell'integrita' territoriale degli uffici consentono di realizzare, per le sedi accorpanti interessate, il conseguimento di un assetto dimensionale maggiormente coerente con i parametri specificamente individuati, per la giustizia di prossimita', in occasione dell'esercizio della delega di cui alla citata legge 148/2011; Valutato, inoltre, che esigenze di armonizzazione con l'assetto territoriale preesistente alla riforma della geografia giudiziaria, che ha determinato l'aggregazione del territorio compreso nella giurisdizione della ex sezione distaccata di Mercato San Severino al circondario di Nocera Inferiore, rendono necessario includere nella circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace di Mercato San Severino il Comune di Baronissi; Ritenuto che, per gli uffici del giudice di pace specificamente individuati nell'allegato 5 al presente decreto, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del medesimo provvedimento, puo' essere fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce l'allegato 1 al decreto ministeriale 7 marzo 2014.
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| Allegato 1 Uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 156
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Tabella A del Decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3 Tabella B del D.lgs. 7 settembre 2012, n. 156
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4 Tabella A della Legge 21 novembre 1991, n. 374
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 5 Uffici del giudice di pace soppressi ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. 7/3/2014
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. La tabella A vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante gli uffici del giudice di pace soppressi a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell'allegato 3 al presente decreto, che sostituisce integralmente la tabella B vigente allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156.
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| Art. 3
1. La tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, inserita a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 4 del presente decreto. 2. Sino alla data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Barra e Ostia, da determinarsi con successivo provvedimento, sui territori compresi nella relativa giurisdizione ai sensi della tabella A di cui al comma 1, resta ferma la competenza degli uffici del giudice di pace, rispettivamente, di Napoli e di Roma.
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| Art. 4
1. Gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 5 al presente decreto, soppressi ai sensi della tabella A di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del medesimo provvedimento, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto.
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| Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2014
Il Ministro: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3045
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