Gazzetta n. 277 del 28 novembre 2014 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita;
Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge n. 23 del 2014, a mente del quale i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53, nonche' del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge n. 23 del 2014, che nel delegare il Governo alla adozione di decreti legislativi in materia di semplificazione stabilisce che questi debbano essere orientati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilita' per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalita', nonche' alla revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i quali debbono fornire adeguate garanzie di idoneita' tecnico-organizzative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati ed in data 1° agosto 2014 della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;
Acquisiti i pareri della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, e della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Dichiarazione dei redditi precompilata

1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata.
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, e 6 del presente decreto.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per
un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla
crescita) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2014, n. 59.
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 11 marzo
2014, n. 23 e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema
fiscale e procedura). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, decreti legislativi recanti la
revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in
particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di
quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare
riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivita'
delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto
stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e
criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della
presente legge, nonche' secondo i seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante
le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai
profili della solidarieta', della sostituzione e della
responsabilita';
b) coordinamento e semplificazione delle discipline
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con
l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e
leale collaborazione, anche attraverso la previsione di
forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli
atti di accertamento dei tributi;
c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in
materia tributaria e delle forme e modalita' del loro
esercizio, anche attraverso la definizione di una
disciplina unitaria della struttura, efficacia ed
invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e
dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di
sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
di modifica della stessa nel corso del giudizio;
d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della
compensazione tra crediti d'imposta spettanti al
contribuente e debiti tributari a suo carico.
2. I decreti legislativi tengono altresi' conto
dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei
diversi livelli di governo, integrando o modificando la
disciplina dei tributi in modo che sia definito e
chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate, con una
relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto
d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di
salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta'
nazionale.
3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine
all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione
il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito
monitoraggio in ordine allo stato di attuazione
dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio
nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta
dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle
Commissioni parlamentari competenti per materia anche in
relazione ad eventuali modifiche normative.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al
Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti
giorni il termine per l'espressione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia
o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga
sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti
legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il
termine previsto per l'espressione del parere o quello
eventualmente prorogato, il decreto puo' essere comunque
adottato.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di
decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui
alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di
intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza
locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il
contribuente e per l'amministrazione.
7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le
modalita' di cui al presente articolo.
9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e
delle disposizioni organiche che regolano le relative
materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme
incompatibili.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili.
11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei
decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si
applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione, e secondo quanto previsto dall'art. 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».
- Il testo vigente dell'art. 3 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
- Il testo vigente dell'art. 53 della Costituzione e'
il seguente:
«Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva.
Il sistema tributario e' informato a criteri di
progressivita'.».
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti
del contribuente) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
- Il testo vigente dell'art. 7 della citata legge n. 23
del 2014 e' il seguente:
«Art. 7 (Semplificazione). - 1. Il Governo e' delegato
a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'art. 1:
a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al
loro riordino, al fine di eliminare complessita' superflue;
b) alla revisione degli adempimenti, con particolare
riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto
o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla
struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a
quelli che risultino di scarsa utilita' per
l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita' di
controllo e di accertamento o comunque non conformi al
principio di proporzionalita';
c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle
funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei
centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire
adeguate garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa, e
degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo
dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini
dei versamenti delle addizionali comunali e regionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), come modificato dal presente decreto legislativo,
e' il seguente:
«Art. 4. - Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta
1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata
dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che
corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso
titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche
disposizioni normative, presentano annualmente una
dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti
all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai
modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1,
comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in
grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su
richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle
attestazioni relative ai versamenti contributivi e
assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio
di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate,
delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati
stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla
copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le
somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni
certificazione omessa, tardiva o errata si applica la
sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto
dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione,
la sanzione non si applica se la trasmissione della
corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».
- Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli
49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR),
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad
esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo
comma, del codice di procedura civile.».
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
(Omissis);
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli
24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n.
222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui
all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
(Omissis);
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
(Omissis);
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.».
- Il testo vigente dell'art. 32 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174, e' il seguente:
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati «Centri», possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di
patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi
complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 giugno 1999, n. 135.
- Il testo vigente dell'art. 51-bis del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e' il seguente:
«Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale). -
1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),
con esclusione delle indennita' percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un
sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio,
possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la
scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto
per mille, con le modalita' indicate dall'art. 13, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive
modificazioni, ai soggetti di cui all'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri
soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi
delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma
1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza
fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento
utilizzando i servizi telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno
antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna
la delega di versamento compilata al contribuente che
effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'art.
19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono
eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del
risultato finale delle dichiarazioni.
4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma
1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013,
esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile
finale a credito. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le
modalita' applicative delle disposizioni recate dal
presente comma.».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del
citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando
l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui
si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto
d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui
si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti,
unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione
delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma
2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del
comma 1, del presente art. a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che
dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare
di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del
credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto
il versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle
entrate.».
 
Art. 2
Trasmissione all'Agenzia delle entrate
delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 4, dopo il comma 6-quater, e' aggiunto il seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».
2. Nell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta;».
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dal presente decreto legislativo, e' citato
nelle note all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), e' il seguente:
«Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali,
alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se
piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni
risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente art. la sanzione non
puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla
conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai
sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate
nell'atto di contestazione o di irrogazione delle
sanzioni.».
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del
citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 16 (Assistenza fiscale prestata dai
CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle
attivita' di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma
4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, provvedono a:
a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, entro il 7 luglio di ciascun anno, il risultato
finale delle dichiarazioni;
b) consegnare al contribuente, prima della trasmissione
della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia
della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo
prospetto di liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni predisposte e, entro il 10 novembre
successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art.
14;
d) conservare le schede relative alle scelte per la
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione;
d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei
relativi prospetti di liquidazione nonche' della
documentazione a base del visto di conformita' fino al 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione.
2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14,
le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)
del comma 1, sono effettuate entro il 10 novembre di
ciascun anno.
3. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto dal
responsabile dell'assistenza fiscale, oltre agli elementi
di calcolo ed al risultato del conguaglio fiscale, sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
dati indicati nella dichiarazione presentata dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati, tenuto
conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni d'imposta e lo scomputo delle
ritenute d'acconto.
4. Le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e
della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
delle dichiarazioni elaborate e dei prospetti di
liquidazione possono essere effettuate dai CAF-dipendenti
tramite i propri soci od associati.
4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma
1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione
di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le
motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilita'
da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili
le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF
provvedono autonomamente e con i mezzi piu' idonei
all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le
comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano
richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese
disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della
trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui
al comma 3, dell'art. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto
d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facolta' e'
riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla
trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto
del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni
deve essere trasmessa in via telematica, entro il 7 marzo
dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF
unitamente alle certificazioni di cui all'art. 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22
luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le
modalita' per la variazione delle scelte da parte dei
sostituti d'imposta;
c) fornire ai CAF, entro quindici giorni dalla
ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di
disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.».
 
Art. 3
Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di
dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti
1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalita' e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Note all'art. 3:
- L'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale), ha previsto la disciplina relativa ai
centri di assistenza fiscale. Si riporta di seguito il
testo dei commi 25 e 26 del citato art. 78, come modificati
dal presente decreto legislativo:
«Art. 78. - (Omissis).
25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'art. 10, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
(Omissis).
26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti
magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le
sanzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalita' e il
contenuto della trasmissione sono definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In
caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di
cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per
ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'art.
12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei
casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si
applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al
comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte
dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni
successivi alla segnalazione stessa.».
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il
testo dell'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(Omissis).
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'art. 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni
ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari istituite
negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell' art.
168-bis.».
- Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il
testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662):
«Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali,
alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se
piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni
risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente art. la sanzione non
puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla
conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai
sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate
nell'atto di contestazione o di irrogazione delle
sanzioni.».
- Il testo vigente dell'art. 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' il seguente:
«Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
31 marzo 2006.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il 15
dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
caso un campo nel quale, all'atto della compilazione, e'
riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero
degli accertamenti specialistici prescritti ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa. Nella compilazione della ricetta e' sempre
riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
del codice sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale, delle strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di
erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire
dal 1° luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle
finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformita' alle
regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di
connettivita' ed avvalendosi, ove possibile, delle
infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di
malattia all'INPS, secondo quanto previsto all'art. 1,
comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
dati di cui al presente comma e le modalita' di
trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e' reso entro il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
decreto puo' essere comunque emanato. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le
ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle
ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute, e' definito un contributo da riconoscere ai
medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
utilizzando le risorse di cui al comma 12.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
installazione e funzionamento del predetto software. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, sono rilevati otticamente i codici a barre
relativi al numero progressivo regionale della ricetta
nonche' il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
i dati relativi alla esenzione nonche' inseriti i codici
del nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza
protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa. In ogni
caso, e' previamente verificata la corrispondenza del
codice fiscale del titolare della TS con quello
dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza
del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non puo'
essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una
ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
codice fiscale dell'assistito e' rilevato dalla ricetta.
Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e'
riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un contributo, nei
limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero della salute e le associazioni di categoria
interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalita' erogative. Al relativo onere si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere
periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro
della mancata corrispondenza del codice fiscale del
titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito
riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce
impedimento per l'erogazione della prestazione e
l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma
costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al
comma 8.
(Omissis)».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 marzo 2008 (Attuazione dell'art. 1, comma 810, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita') e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2008, n. 124.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268,
supplemento ordinario.
 
Art. 4
Accettazione e modifica
della dichiarazione precompilata

1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente puo' essere accettata ovvero modificata dal contribuente.
2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «entro il mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio».
3. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:
a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attivita' di verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione di responsabilita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita' indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalita' ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa a disposizione di uno solo dei coniugi, puo' essere presentata dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.
7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014.
Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 13 e 16 del citato decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come
modificati dal presente decreto legislativo, sono citati,
rispettivamente, nelle note all'art. 1 e all'art. 2.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 del
medesimo decreto n. 164 del 1999, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai
propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di
voler prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia
della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di
liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione.
2. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti
puo' prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti
tramite il CAF stesso, che opera con le modalita' stabilite
all'art. 16.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal
presente decreto legislativo e' citato nelle note all'art.
1.
- Il testo vigente dell'art. 34 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' il seguente:
«Art. 34 (Attivita'). - 1. I centri costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l
dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese.
Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute
alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle
quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli
studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro
consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento
alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano l'assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli
49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni
tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti
tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle
dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione
elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato
finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le
dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della
destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d),
g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri
del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dei redditi
indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del medesimo
testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 32, svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3
assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i
livelli di servizio anche in relazione agli esiti
dell'assistenza fiscale e le relative modalita' di
misurazione.».
- Per il testo vigente dell'art. 51-bis del citato
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note
all'art. 1.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- I commi 103 e 104 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), abrogati
dal presente decreto «con effetto per le dichiarazioni dei
redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al
periodo d'imposta 2014, stabilivano che, in sede di
controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si verificasse il versamento
dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun
fabbricato e che nelle dichiarazioni dei redditi, nel
quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile dovesse
essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno precedente.
 
Art. 5
Limiti ai poteri di controllo

1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
b) di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 586, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' per il 2014) e'
il seguente:
«Art. 1. - (Omissis).
586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti
rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da
parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza
fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonche' di quelli di cui all'art. 51-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia
delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui
agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla
data della trasmissione, ove questa sia successiva alla
scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi,
anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per
carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente
superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze
d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.».
 
Art. 6
Visto di conformita'

1. Nell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione e' stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta e' pari all'importo della sola sanzione. La sanzione e' ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento e' effettuato entro la stessa data del 10 novembre.»;
b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);
a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente e' tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.».
2. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall'assistenza fiscale prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall'attivita' prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
c) nell'articolo 26, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita', entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformita', per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.»;
d) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e' comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalita' indicate nell'articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute e' pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme dovute ai sensi dell'articolo 36-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015. Per l'attivita' di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso comma 2.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni» come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 39 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si
applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro
2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione
rettificativa, se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35 sono tenuti nei
confronti dello Stato o del diverso ente impositore al
pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della
sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla
condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria.
Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione e'
stata commessa il CAF o il professionista trasmette una
dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
trasmette una comunicazione dei dati relativi alla
rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta
e' pari all'importo della sola sanzione. La sanzione e'
ridotta nella misura prevista dall'art. 13, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, se il versamento e' effettuato entro la stessa data
del 10 novembre. La violazione e' punibile in caso di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei
rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi
degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,
nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a
condizione che non trovi applicazione l'art. 12-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di
sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si
considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione;
a-bis) se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al
primo periodo della lettera a);
a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di
cui al comma 1, lettera a), il contribuente e' tenuto al
versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi
interessi.
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente articolo e dell'art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata.
2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo
e dell'art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni
sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate
dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di
contestazione e' unico per ciascun anno solare di
riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza,
puo' essere integrato o modificato dalla medesima direzione
regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli
ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la
violazione per l'eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'art. 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si
applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2.582.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
assistenza fiscale di cui all'art. 33, comma 3, e' sospesa,
per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse
gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o
contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e
35, nonche' quando gli elementi forniti all'amministrazione
finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dal contribuente. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta la revoca dell'esercizio dell'attivita'
di assistenza; nei casi di particolare gravita' e' disposta
la sospensione cautelare.
4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della
sospensione, dell'inibizione e della revoca.
4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di
servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a
5.165 euro.».
- Per il testo dell'art. 13 del decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, recante: «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del
contribuente, un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b)
rilascia, a seguito della attivita' di cui alla lettera c)
del comma 3 dell'art. 34, un visto di conformita' dei dati
esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma
3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta
dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo
relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.».
- Si riporta il testo dell'art. 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche
analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 6 (Garanzie). - 1. Le societa' richiedenti
stipulano una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero
dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di
conformita' rilasciati e, comunque, non inferiore a tre
milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato
o del diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata
comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni
circostanza che comporti il venir meno della garanzia
assicurativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 22 (Garanzie). - 1. I professionisti ed i
certificatori stipulano una polizza di assicurazione della
responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero
dei contribuenti assistiti, nonche' al numero dei visti di
conformita', delle asseverazioni e delle certificazioni
tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre
milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata e al bilancio dello Stato o del
diverso ente impositore le somme di cui all'art. 39, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata
comunicazione al Dipartimento delle entrate di ogni
circostanza che comporti il venir meno della garanzia
assicurativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 26 (Modalita' di esecuzione dei controlli). - 1.
Per il controllo formale delle dichiarazioni, di cui
all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 13 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono definiti
appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la
correttezza del visto di conformita' rilasciato.
2. In sede di programmazione dell'attivita' di
controllo e di verifica, sono definiti appositi criteri
selettivi finalizzati a riscontrare la correttezza della
certificazione rilasciata.
3. In caso di controllo o di richiesta di documenti e
di chiarimenti al contribuente, salvo quanto previsto nel
comma 3-bis, sara' contestualmente informato anche il
responsabile dell'assistenza fiscale o il professionista
che ha rilasciato il visto di conformita', ovvero il
certificatore.
3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita',
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle
entrate trasmette in via telematica le richieste di
documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di
cui all'art. 13 al centro di assistenza fiscale e al
responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista
che ha rilasciato il visto di conformita', per la
trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate
entro sessanta giorni della documentazione e dei
chiarimenti richiesti.
3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e'
comunicato in via telematica al centro di assistenza
fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al
professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato
luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione
per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed
elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di
controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei
controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dal comma 3-ter, con le modalita' indicate
nell'art. 19, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. In tal caso, l'ammontare delle somme dovute e' pari
all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno
del mese antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione e alla sanzione di cui all'art. 13, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due
terzi. Per la riscossione coattiva delle somme si applicano
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle
somme dovute ai sensi dell'art. 36-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
 
Art. 7
Modifica compensi

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il primo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il comma 1 e' abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 38 del citato
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 38 (Compensi). - 1. Per le attivita' di cui al
comma 4 dell'art. 34, ai centri e, a decorrere dall'anno
2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma 4, e
all'art. 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11
gennaio 1979, n. 12, spetta un compenso, a carico del
bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la
trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Le
modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita'
di cui al comma 4 del predetto art. 37. I predetti compensi
non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto.
3. La misura dei compensi previsti nel presente art. e'
adeguata ogni anno, con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con
l'applicazione di una percentuale pari alla variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati accertata dall'Istat, rilevata nell'anno
precedente.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del citato
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 18 (Compensi). - 1. (Abrogato).
2. Non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio
dello Stato per la predisposizione e l'elaborazione delle
dichiarazioni integrative di cui all'art. 14.».
 
Art. 8
Semplificazioni in materia di addizionali comunali
e regionali all'Irpef

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi.»;
b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa».
2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole: «salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento» sono soppresse.
3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.
4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 50, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 50 (Istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. E'
istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e'
deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale e' determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta
dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,50 per cento.
Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, puo'
maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento. Le
regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu'
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente,
si applichi anche al periodo di imposta al quale si
riferisce l'addizionale. Ai fini della semplificazione
delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti
d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche' degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della
pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro
il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i
dati contenuti nei provvedimenti di variazione
dell'addizionale regionale, individuati con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto
sito informatico dei dati rilevanti ai fini della
determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'
di sanzioni e di interessi.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale
regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di
cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un
numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di
paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del
rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel
periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni
di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella
certificazione unica di cui all'art. 7-bis del citato
decreto n. 600 del 1973 (142) .
5. L'addizionale regionale e' versata, in unica
soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per il
versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°
gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni
e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si
applicano le disposizioni previste per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle
attivita' di liquidazione e accertamento dell'addizionale
regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono
agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo
aver acquisiti gli elementi necessari presso
l'amministrazione finanziaria.
7. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), e'
aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 e' fissata nella misura dello
0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche'
eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di
imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle
aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare
la parte specificamente indicata per i comuni e quella
relativa alle province, quest'ultima finalizzata
esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei
compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'
art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, possono disporre la variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui
al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le
politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle
finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale non puo' eccedere
complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione
puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all' art. 165 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all' art. 4, comma 6-ter, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322.
6.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art.
2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto
sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso
anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei
dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le
province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui
redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'art. 50, comma 7,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.».
 
Art. 9
Disposizioni di attuazione e finali

1. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalita' applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.
2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 10
Spese di vitto e alloggio dei professionisti

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 54. - (Omissis).
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione
di alimenti e bevande acquistate direttamente dal
committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili
nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel
periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di
rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da
collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per
l'esercizio dell'arte o della professione, nonche' quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati
ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di
partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di
aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e
soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del
loro ammontare.
(Omissis).».
 
Art. 11
Dichiarazione di successione:
esoneri e documenti da allegare

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e dall'erogazione di rimborsi fiscali»;
2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
b) all'articolo 30, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.»;
c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 28 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 28 (Dichiarazione della successione). - 1. La
dichiarazione della successione deve essere presentata
all'ufficio del registro competente, che ne rilascia
ricevuta; puo' essere spedita per raccomandata e si
considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e'
consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul
relativo involucro il timbro a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i
chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di
apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi
nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli
amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita'
giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di
nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio
del registro o conforme al modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli
obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione questa non si considera omessa se presentata
da uno solo.
5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati
dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla
scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno
rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel
possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un
curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma,
del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata
l'ufficio del registro, allegando copia autentica della
dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza
di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della
successione sopravviene un evento, diverso da quelli
indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di
rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della
devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad
applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti
obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono
presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si
applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e'
devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro
centomila e non comprende beni immobili o diritti reali
immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 30 (Allegati alla dichiarazione). - 1. Alla
dichiarazione devono essere allegati:
a) il certificato di morte o la copia autentica della
sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del defunto e
quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di
parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova
della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai
quali e' regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale
accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di
legittima lesi;
e) gli estratti catastali relativi agli immobili;
f) un certificato dei pubblici registri recante
l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e
degli aeromobili;
g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario
di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1,
lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui
alla lettera c) dello stesso art. e comma;
h) la copia autentica degli altri inventari formati in
ottemperanza a disposizioni di legge;
i) i documenti di prova delle passivita' e degli oneri
deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli
articoli 25 e 26;
i-bis) il prospetto di liquidazione delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e
dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di
versamento delle predette imposte o tasse deve essere
conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza
del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, comma
3.
2. Se il dichiarante e' un legatario, alla
dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di
cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del
legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia
possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui
all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e
i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche
con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di
cui all'art. 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le
stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la
facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i
documenti in originale o in copia autentica.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si
applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico
sull'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle
passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni
richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al
dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto
nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in
copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I
nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla
notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche
amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le
attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e
alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica,
purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda
di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 33 (Liquidazione dell'imposta in base alla
dichiarazione) - Testo in vigore per gli atti e le
scritture presentati per la registrazione dal 29 novembre
2006 e per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. - 1.
L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla
dichiarazione della successione, anche se presentata dopo
la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato
notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle
dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a
norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3,
nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso art. 28,
comma 6, erogati successivamente alla presentazione della
dichiarazione di successione.
1-bis. Se nella dichiarazione di successione e nella
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni
immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i
legatari devono provvedere nei termini indicati nell'art.
31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte
ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e
dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento
di valore degli immobili, il suddetto versamento deve
essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo previsto dall'art. 3, comma 138, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica
della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, mediante delega ad azienda di credito
autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la
riscossione competente in base all'ultima residenza del
defunto o, se questa era all'estero o non e' nota, al
concessionario del servizio per la riscossione di Roma .
2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a
correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal
dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad
escludere:
a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le
quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui
agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita'
di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non
deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;
b) le passivita' e gli oneri esposti nella
dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in
allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella
dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non
risultanti dai documenti prodotti in allegato alla
dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.
3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2
devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
4. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione
sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in
base a dichiarazione integrativa.».
 
Art. 12
Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i
lavori che proseguono per piu' periodi di imposta ammessi alla
detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione
energetica degli edifici
1. Il comma 6 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato.
Note all'art. 12:
- L'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, abrogato dal presente decreto, prevedeva, ai
fini della detrazione IRPEF delle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli edifici, uno specifico
obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate in
relazione ai lavori che proseguono per piu' periodi di
imposta.
 
Art. 13
Esecuzione dei rimborsi IVA

1. L'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonche' nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non e' diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attivita' esercitata; l'attivita' stessa non e' cessata ne' si e' ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e' presentata da societa' di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa' stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attivita' d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformita' o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attivita'.
5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo' essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della societa' capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella societa' controllata o collegata. In ogni caso la societa' capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella societa' controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualita' precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non e' obbligatoria l'apposizione del visto di conformita' o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando e' prestata la garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalita' e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.».
 
Art. 14
Rimborso dei crediti d'imposta
e degli interessi in conto fiscale

1. All'articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei
rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
305 del 31 dicembre 1991, supplemento ordinario n. 91, come
modificato dal presente decreto legislativo e' il seguente:
«Art. 78. - 1-7.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente art.
hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal 1°
gennaio 1994, le prestazioni corrispondenti a quelle dei
Centri si considerano rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ancorche' rese
da associazioni sindacali e di categoria e rientranti tra
le finalita' istituzionali delle stesse in quanto richieste
dall'associato per ottemperare ad obblighi di legge
derivanti dall'esercizio dell'attivita'. Sono fatti salvi i
comportamenti adottati in precedenza e non si fa luogo a
rimborsi d'imposta ne' e' consentita la variazione di cui
all'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. Le associazioni sindacali e di
categoria operanti nel settore agricolo per l'attivita' di
assistenza fiscale resa agli associati determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il
coefficiente di redditivita' del 9 per cento e determinano
l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa
alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del
suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria
dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
Per tale attivita' gli obblighi di tenuta delle scritture
contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute
fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le
suddette associazioni possono optare per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione
del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere
esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta
sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere
comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione
annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno
precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non
siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio.
8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti
nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 puo'
essere apposto a condizione che la richiesta di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte dei
Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni
prima della scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei
casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di
autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata
almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale
termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993
e 1994 predisposte dai professionisti o dai Centri di
assistenza, le scritture contabili si considerano tenute
dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono
state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle
associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2,
o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati
contabili prescelta dalle medesime associazioni o
organizzazioni che hanno costituito il Centro di
assistenza, a condizione che risulti da apposita
attestazione che il controllo delle scritture stesse sia
stato eseguito entro il termine per la presentazione delle
dichiarazioni.
9-24.
25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili
previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, i soggetti che erogano mutui agrari e
fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali
debbono comunicare all'anagrafe tributaria rispettivamente
gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali.
25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 15 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, gli enti e le casse aventi
esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via
telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti
ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto
dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del
comma 1 dell'art. 10 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalita' delle
trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti
magnetici con le modalita' ed i termini stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le
sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il
conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere
obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita
IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera
nei riguardi dei contribuenti che presentano la
dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai
sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27,
ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un
unico conto sul quale dovranno essere registrati i
versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi
e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a
particolari esigenze connesse all'esistenza di piu'
stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul
territorio nazionale, potra' essere consentita
dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti
intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario
del servizio della riscossione competente per territorio,
che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in
qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai
contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso
il competente concessionario del servizio della
riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono
effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di
cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a
ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di
credito di cui all'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe
possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed
artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto
26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto
1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata
presso una dipendenza della azienda delegata sita
nell'ambito territoriale del concessionario dipendente
(242).
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
il competente concessionario saranno regolati secondo i
seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna
della relativa documentazione al competente concessionario
del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno
lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di
credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un
compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
spettante al competente concessionario ai sensi dell'art.
61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello
Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a
totale carico del concessionario competente e non
costituisce elemento di valutazione per la revisione e
rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e
117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
43 del 1988 (248);
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle
somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti
interessati, saranno coordinati gli attuali termini di
versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire
lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando
che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da
parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo
successivo a quello di cui alla lettera a) del presente
comma;
d) invio periodico al competente concessionario da
parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti
magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi
istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario
oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento
da parte del contribuente, si applicano nei confronti del
concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed
interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte
dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione
devono aggiornare i conti di cui al presente articolo,
entro il mese successivo, con la movimentazione dei
versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha
indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha
effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere
aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione,
nella qualita' di gestori dei conti di cui alle
disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente
articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti
ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei
limiti ed alle condizioni seguenti:
a) l'erogazione del rimborso e' effettuata entro
sessanta giorni sulla base di apposita richiesta,
sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al
rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di
apposita comunicazione dell'ufficio competente e
contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati
ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle
specifiche leggi in materia;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di
specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al
10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto
dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data
della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui
alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa
prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di
durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione
dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate
dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati
all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei
rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati
dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4
ottobre 1986, n. 657.
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli
uffici competenti possano conoscere lo stato della
riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al
collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei
concessionari della riscossione, per il tramite del
Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato.
37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari
della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di
cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a
carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della
presente legge, i contribuenti potranno richiedere
direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo
complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel
1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel
1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e
pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei
Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente art.
secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti
potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto
fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui
redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al
fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme
riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei
versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari
con conseguente revisione della misura della commissione di
cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
39. All'onere derivante dall'applicazione delle
disposizioni previste dal presente articolo, valutato in
lire 1.781.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si
provvede:
a) quanto a lire 193.000 milioni, mediante utilizzo
della proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento
«Istituzione dei Centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;
b) quanto a lire 1.578.000 milioni, mediante utilizzo
della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991
per gli importi in corrispondenza indicati:
1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni;
2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni;
3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni;
4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni;
5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni;
c) quanto a lire 10.000 milioni, mediante utilizzo
delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e
rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dal presente
articolo.
40. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 15
Compensazione dei rimborsi da assistenza

1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;
c) nell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o», sono soppresse.
Note all'art. 15:
- Il testo vigente degli articoli 17 e 37 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174, sono i seguenti:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.».
«Art. 37 (Assistenza fiscale prestata dai sostituti
d'imposta). - (Omissis).
4. I sostituti d'imposta tengono conto del risultato
contabile delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai
centri. Il debito, per saldo e acconto, o il credito
risultante dai prospetti di liquidazione delle imposte e'
rispettivamente aggiunto o detratto a carico delle ritenute
d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento
della presentazione della dichiarazione.».
- Il testo vigente dell'art. 34, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario e' il
seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in euro 700.000
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.».
- Il testo vigente dell'art. 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445
(Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti
delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei
versamenti successivi, e sulla semplificazione degli
adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano
ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di
ammontare non significativo) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, come modificato dal
presente decreto legislativo e' il seguente:
«Art. 1 (Scomputo delle eccedenze di versamento del
sostituto di imposta). - 1. (abrogato).
2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga
operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il
sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare
l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al
periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso
nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto
ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.
3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si
intende fatta per il riporto.
4. La parte dell'eccedenza riportata che non e'
utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce
eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore
scelta tra il riporto ed il rimborso.
5. Se l'eccedenza riportata non e' computata in
diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di
imposta successivo, o se la dichiarazione non e'
presentata, il sostituto di imposta puo' chiederne il
rimborso a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei
versamenti non competono interessi. Se e' richiesto il
rimborso competono gli interessi di cui all'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
con decorrenza dal secondo semestre successivo,
rispettivamente, alla data di presentazione della
dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di
presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973.».
 
Art. 16
Razionalizzazione comunicazioni
dell'esercizio di opzione

1. All'articolo 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
2. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161» sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione».
4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.», sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.».
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Note all'art. 16:
- Il testo vigente degli articoli 115, 119 e 155, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi -
Testo post riforma 2004), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario,
come modificati dal presente decreto, sono i seguenti:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in
cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.».
«Art. 155 (Ambito soggettivo ed oggettivo). - 1. Il
reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma
1, lettera a), derivante dall'utilizzo delle navi indicate
nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, iscritte nel registro
internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per
cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
ai sensi della presente sezione qualora il contribuente
comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo'
essere rinnovata. L'opzione di cui al comma 1 deve essere
esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti
indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo
di imprese alla cui composizione concorrono la societa'
controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile.
2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile
secondo i criteri di cui all'art. 156 delle navi di cui al
comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate
di stazza netta destinate all'attivita' di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera
di impianti ed altre attivita' di assistenza marittima da
svolgersi in alto mare.
3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita'
direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle
indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo
soggetto e identificate dal decreto di cui all'art. 161.».
- Il testo vigente dell'art 5-bis, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 5-bis (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma
1, lettera b), la base imponibile e' determinata dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85,
comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del
medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie
prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi,
dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e
assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'art. 11 del
presente decreto; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla
formazione del valore della produzione, fatta eccezione per
quelli correlati a costi indeducibili. I componenti
rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione,
imputazione temporale e classificazione valevoli per la
determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta
personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'art. 5. L'opzione e' irrevocabile per tre
periodi d'imposta e deve essere comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole del comma
1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile per un
triennio e tacitamente rinnovabile.».
 
Art. 17
Razionalizzazione delle modalita' di presentazione e dei termini di
versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in
essere da societa' di persone
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono soppresse.
2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone fisiche, e delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.».
Note all'art. 17:
- Il testo vigente degli art. 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.). - 1. Ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive le dichiarazioni sono redatte, a
pena di nullita', su modelli conformi a quelli approvati
entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le
dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione
relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo di
imposta non coincidente con l'anno solare, per le
dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
approvazione. I provvedimenti di approvazione dei modelli
di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4,
comma 1, e i modelli di dichiarazione di cui agli articoli
34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono emanati entro il 15
gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere
utilizzati e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
2. I modelli di dichiarazione sono resi disponibili in
formato elettronico dall'Agenzia delle entrate in via
telematica. I modelli cartacei necessari per la redazione
delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non
obbligate alla tenuta delle scritture contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici comunali.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere stabilite altre modalita' di distribuzione o
di invio al contribuente dei modelli di dichiarazione e di
altri stampati.
3. La dichiarazione e' sottoscritta, a pena di
nullita', dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza
legale o negoziale. La nullita' e' sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone
fisiche e' sottoscritta, a pena di nullita', dal
rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto a
sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta
giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
5. La dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione
priva di tale sottoscrizione e' valida, salva
l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni.
6. In caso di presentazione della dichiarazione in via
telematica, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente
art. si applicano con riferimento alla dichiarazione che
gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.».
- Il testo vigente dell'art 17 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 17 (Razionalizzazione dei termini di versamento).
- 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla
dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive da parte delle persone
fisiche, e delle societa' o associazioni di cui all'art. 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, compresa quella unificata, e' effettuato entro il
16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione
stessa; le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi
di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i
predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base alla
dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, compresa quella unificata, e'
effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a
quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in
base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il
termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a
quella dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il
bilancio non e' approvato nel termine stabilito, in base
alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
versamento e' comunque effettuato entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere
effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini
ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo.
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.».
 
Art. 18
Societa' in perdita sistematica

1. All'articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «tre» e «quarto» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «cinque» e «sesto».
2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro».
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 18:
- Il testo dei commi 36-decies e 36-undecies dell'art.
2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2011, n. 188, come modificato da presente decreto e' il
seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). -
1-36.nonies (Omissis).
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le societa' e gli enti ivi indicati che presentano
dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi
d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e
per gli effetti del citato art. 30. Restano ferme le cause
di non applicazione della disciplina in materia di societa'
non operative di cui al predetto art. 30 della legge n. 724
del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione
anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo
comma, le societa' e gli enti siano per quattro periodi
d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato
un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'art. 30, comma 3, della citata legge n. 724 del
1994.».
- Si riporta il testo vigente del richiamato art. 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
 
Art. 19
Semplificazione delle dichiarazioni delle societa' o enti che non
hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' abrogato.
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. La
dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo
comma dell'art. 1, deve indicare i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno
un rappresentante, per la determinazione dei redditi e
delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei
controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che
l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire
direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui
all'art. 8, primo comma, primo periodo.
2. (abrogato).».
 
Art. 20
Comunicazione all'Agenzia delle entrate
dei dati contenuti nelle lettere d'intento

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sara' consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalita' applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui e' subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746 (Disposizioni urgenti in materia di imposta
sul valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1983, n. 358 e convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c)
del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
art. effettuate, registrate nell'anno precedente sia
superiore al dieci per cento del volume d'affari
determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma
senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato
l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno
facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni
fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare
superi la predetta percentuale del volume di affari, come
sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
b);
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, contenente l'indicazione del numero di
partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione
dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa
telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia
apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente
alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia
delle entrate, sara' consegnata al fornitore o prestatore,
ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la
banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare
dalla consegna in dogana della copia cartacea delle
predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione,
prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione
puo' riguardare anche piu' operazioni tra le stesse parti.
Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga
nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle
dichiarazioni d'intento ricevute.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere
redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento
della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a
calendario, uno e' inviato dall'ufficio alla direzione
compartimentale delle dogane competente per territorio e un
altro viene consegnato al dichiarante; le modalita' di
accertamento e di verifica saranno stabilite con decreto
del Ministro delle finanze (6). La dichiarazione di cui
alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere
progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o
prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a
quello di emissione o ricevimento in apposito registro
tenuto a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo;
gli estremi della dichiarazione devono essere indicati
nelle fatture emesse in base ad essa.
3.
4.».
- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre
1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario, come modificato
da presente decreto e' il seguente:
«Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'art. 8, primo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi
prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta
giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione
della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'art. 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede
alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi
previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in
mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'art. 1,
primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi,
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara
all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della
facolta' di acquistare o di importare merci e servizi senza
pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia
oltre il limite consentito. Se il superamento del limite
consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla
legge, da parte del cessionario o del commissionario, la
sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o
committente la dichiarazione di intento e riscontrato
telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati
in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per cento.»
- Si riporta il testo vigente del richiamato art. 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario:
«Art. 8 (Cessioni all'esportazione). - 1. Costituiscono
cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del
territorio della Comunita' economica europea, a cura o a
nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico
dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La esportazione deve risultare da documento
doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su
un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della
bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
627 o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui
all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lettera a). Nel caso
in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve
risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del
territorio della Comunita' economica europea entro novanta
giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a
dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da
diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro
mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da
trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
della Comunita' economica europea; l'esportazione deve
risultare da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o
dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all'esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facolta' di
acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
servizi senza pagamento dell'imposta.
2. Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c)
sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti
indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che
effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del
precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la
loro responsabilita', nei limiti dell'ammontare complessivo
dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere
dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I
cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale
ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano
esportati nello stato originario nei sei mesi successivi
alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso
e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro
confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a),
relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I
soggetti che intendono avvalersi della facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero
oltre tale data, ma anteriormente al momento di
effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare
precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone
comunicazione entro il 31 gennaio, per la facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese,
l'ammontare dei corrispettivi, delle esportazioni fatte nei
dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un
triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di
triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata
all'Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun
triennio. I soggetti che iniziano l'attivita' o non hanno
comunque effettuato esportazioni nell'anno solare
precedente possono avvalersi per la durata di un triennio
solare della facolta' di acquistare beni e servizi senza
pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione
all'Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle
esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
3. I contribuenti che si avvalgono della facolta' di
acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai
sensi del precedente comma devono annotare nei registri di
cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro
ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni
e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta
ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle
fatture e bollette doganali registrate o soggette a
registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che
fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte
nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo
a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle
annotazioni del semestre.
4. Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere
effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione
della facolta' di acquistare beni e servizi per cessioni
all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi
del terzo comma, e' necessario che tale trasferimento sia
espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia
data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio.
5. Ai fini dell'applicazione del primo comma si
intendono spediti o trasportati fuori della Comunita' anche
i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale
per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la
trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonche' per la
realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la
terraferma.».
 
Art. 21
Comunicazione delle operazioni intercorse
con paesi black list

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e' superiore ad euro 10.000».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Note all'art. 21:
- Il testo del dell'art. 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie
in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come
modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere»)
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella
forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in
applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione
elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto comunicano annualmente per via telematica
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi il cui importo
complessivo annuale e' superiore ad euro 10.000 effettuate
e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto
del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare,
l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al
medesimo comma, ovvero di settori di attivita' svolte negli
stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire
fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo
puo' essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non
black list, nonche' a specifici settori di attivita' e a
particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma
1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di
cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Nella stessa logica non si applica
l'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni.
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali
internazionali e ai fini della tutela del diritto di
credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1°
maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa'
nonche' tutte le comunicazioni relative alle altre
operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda,
fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro imprese
delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto
nazionale per la previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le
disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della legge
26 luglio 1984, n. 413, e nell'art. 156, comma 9, del
codice della navigazione, si applicano anche all'Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a quest'ultima
il previo accertamento di cui all'art. 15 della legge 26
luglio 1984, n. 413, deve intendersi riferito all'assenza
di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria
concernenti violazioni degli obblighi relativi ai tributi
dalla stessa amministrati, ovvero alla prestazione, per
l'intero ammontare di detti carichi, di idonea garanzia,
mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto
o impresa di assicurazione, fino alla data in cui le
violazioni stesse siano definitivamente accertate. I
crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di cui all'art. 2778,
primo comma, numero 8), del codice civile sono collocati,
per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1)
del primo comma del medesimo articolo.
6-6.quinquies (Omissis).».
 
Art. 22
Richiesta di autorizzazione
per effettuare operazioni intracomunitarie

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
«7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.»;
b) il comma 7-ter e' abrogato;
c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;
d) il comma 15-quater e' abrogato.
Note all'art. 22:
- Il testo dell'art. 35 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 35 (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita'). - 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio
di un'impresa, arte o professione nel territorio dello
Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate . L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo
e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di
cui al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il
contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione
ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione
comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha
effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
si e' verificata. In caso di fusione, scissione,
conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto
d'imposta, la dichiarazione e' presentata unicamente dal
soggetto risultante dalla trasformazione.
4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni
indicate nel quinto comma dell'art. 6, per le quali non si
e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente art. e devono osservare la disciplina stabilita in
relazione al volume d'affari dichiarato.
6. Le dichiarazioni previste dal presente art. sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis),
determina l'immediata inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, di cui all'art. 17 del regolamento (CE)
n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo
quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu' effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal
fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della
partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente,
previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.
7-ter. (abrogato).
8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione
del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente
art. presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del
registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via
telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita
certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio
dell'attivita' l'ufficio del registro delle imprese
comunica al contribuente il numero di partita IVA
attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10. Le dichiarazioni previste dal presente art. possono
essere presentate in via telematica direttamente dai
contribuenti o tramite i soggetti di cui all'art. 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel
giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in
via telematica e il procedimento di trasmissione si
considera concluso nel giorno in cui e' completata la
ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova
della presentazione delle dichiarazioni e' data dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante
l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
11. I soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente art.
ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione
telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro
identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
cessazione della partiva Iva e provvede all'esclusione
della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le
modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, nonche' i criteri e le
modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
della stessa dalla banca dati medesima.
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di cui all'art. 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater. (abrogato).».
- Si riporta il testo vigente del richiamato art. 17
del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio del 7
ottobre 2010:
«Art. 17. - 1. Ciascuno Stato membro archivia in un
sistema elettronico le informazioni seguenti:
a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI,
capo 6, della direttiva 2006/112/CE;
b) i dati riguardanti l'identita', l'attivita',
l'organizzazione e l'indirizzo delle persone a cui ha
attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in
applicazione dell'art. 213 della direttiva 2006/112/CE,
nonche' la data di attribuzione di tale numero;
c) i dati riguardanti i numeri di identificazione IVA
attribuiti che hanno perso validita', e le date in cui tali
numeri hanno perso validita';
d) le informazioni raccolte conformemente agli articoli
360, 361, 364 e 365 della direttiva 2006/112/CE nonche', a
decorrere dal 1° gennaio 2015, le informazioni che
raccoglie a norma degli articoli 369-quater, 369-septies e
369-octies della direttiva 2006/112/CE.
2. I dettagli tecnici relativi alla ricerca
automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1,
lettere b), c), e d), sono stabiliti secondo la procedura
di cui all'art. 58, paragrafo 2.».
 
Art. 23
Semplificazione elenchi intrastat servizi

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.
Note all'art. 23:
- Il testo vigente del richiamato art. 50, del
decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei Centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e' il seguente:
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di cui
all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono
effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti
dei cessionari che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro
di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1
l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e
professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze , conferma la validita' del numero
di identificazione attribuito al cessionario o committente
da altro Stato membro della Comunita' economica europea,
nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti
all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il
proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti
delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato
per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro
confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via
telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun
acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a
seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad
apposito modello approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati
al momento del superamento del limite di cui all'art. 38,
comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
della Comunita' economica europea o da questo provenienti
in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art.
38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
6. I contribuenti presentano in via telematica
all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonche' delle
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli
articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro della Comunita' e quelle da questi ultimi ricevute.
I soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di
cui al comma 1 dello stesso art. 7-ter, ricevute da
soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della
Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di
servizi di cui al primo ed al secondo periodo non
comprendono le operazioni per le quali non e' dovuta
l'imposta nello Stato membro in cui e' stabilito il
destinatario.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti le
modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi
di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate
dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione, sono approvati i
modelli e le relative istruzioni applicative, le
caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le
procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto
nazionale di statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui
al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale
e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8.».
- Il testo vigente dei richiamati articoli 7-quater e
7-quinquies del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e' il seguente:
«Art. 7-quater (Territorialita' - Disposizioni relative
a particolari prestazioni di servizi). - 1. In deroga a
quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma 1, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la
fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori
con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in
campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio,
la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili
e le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari,
quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in
proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello
Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di
catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando
sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering
materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all'interno della Comunita', se il luogo di
partenza del trasporto e' situato nel territorio dello
Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi
di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione
del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che
siano utilizzate all'interno del territorio della
Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di
trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di
fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel
territorio dello Stato.
Art. 7-quinquies (Territorialita' - Disposizioni
relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici,
sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili). -
1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 7-ter, comma 1:
a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita'
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le
prestazioni di servizi degli organizzatori di dette
attivita', nonche' le prestazioni di servizi accessorie
alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attivita' sono ivi materialmente svolte. La
disposizione del periodo precedente si applica anche alle
prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, nonche' alle relative prestazioni
accessorie;
b) le prestazioni di servizi per l'accesso a
manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese
fiere ed esposizioni, nonche' le prestazioni di servizi
accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti
soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni
stesse.».
 
Art. 24
Termini di presentazione della denuncia
dei premi incassati dagli operatori esteri

1. All'articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»;
b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9.».
Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 4-bis della legge 29 ottobre 1961,
n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di
assicurazioni private e di contratti vitalizi), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299, come
modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti
conclusi da imprese che operano in libera prestazione di
servizi). - 1. Le imprese che intendono operare nel
territorio della Repubblica in libera prestazione di
servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini
del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi
relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel
territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata
al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e
all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel
territorio della Repubblica di un proprio stabilimento,
possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni
attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro,
in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti
dall'impresa in regime di stabilimento e di liberta' di
prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di
essi delle generalita' del contraente, del numero del
contratto, della data di decorrenza e di quella di
scadenza, della natura del rischio assicurato,
dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate,
dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il
registro deve essere tenuto in ordine cronologico con
riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di
premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il
mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve
tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il
31 maggio di ciascun anno, con le modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la
denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare
precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per
aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante
fiscale le disposizioni dell'art. 9.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le
disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28.
6-bis. Le disposizioni del presente art. non si
applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale
negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello
Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio
di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di
servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale,
presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed
accessori incassati nell'anno solare precedente,
distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota
applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale
eventualmente nominato le disposizioni dell'art. 9.».
- Il testovigente del richiamato art. 9 della citata
legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e' il seguente:
«Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori
debbono versare all'ufficio del registro entro il mese
solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati in ciascun mese solare, nonche' eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed
accessori incassati nel mese di novembre, nonche' per gli
eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta
deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I
versamenti cosi' effettuati vengono scomputati nella
liquidazione definitiva di cui al comma 4.
1-bis. Entro il 16 maggio di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella
relativa alle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
per esigenze di liquidita' l'acconto puo' essere
scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai
versamenti previsti dal comma 1.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori
debbono presentare all'ufficio del registro nella cui
circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la
quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la
denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori
incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta
l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
le risultanze del registro medesimo.
3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
conformita' al modello stabilito con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro
procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva
dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve
essere computato nel primo versamento mensile successivo a
quello della comunicazione della liquidazione da parte
dell'ufficio del registro.
5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire
superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento
lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
 
Art. 25
Sanzioni per omissione o inesattezza
dati statistici degli elenchi intrastat

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' sostituito dal seguente:
«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.».
Note all'art. 25:
- Il testo del dell'art. 34, del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree
depresse), convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
come modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1. Gli uffici
abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi
dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli
elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarita' od
inesattezze nella loro compilazione, provvedono
direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone
notizia al contribuente; se rilevano la mancata
presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la
disponibilita' dei dati esatti, inviano richiesta scritta
al contribuente invitandolo a presentare entro un termine,
comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un
ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio
richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le
irregolarita' e le inesattezze riscontrate.
2.
3.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa
comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli
altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria
delle violazioni da essi rilevate. Ai fini
dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarita' di
cui ai commi precedenti e per le relative controversie si
applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52,
59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli
uffici doganali possono altresi' effettuare i controlli
necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni
nonche' delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso
dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli
articoli 51 e 52 del medesimo decreto. Le autorizzazioni
per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di
cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore
regionale.
5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui
all'art. 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e
del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano
le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono
ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della
Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'art. 7, comma
1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata
fornitura dei dati si configura come violazione
dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11
del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni
sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat
mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di
transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco
stesso.
6. Sono abrogati il comma 7 dell'art. 54, decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4
dell'art. 6, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75.».
- Il testo vigente del richiamato art. 9 del
Regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 638/2004 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati
membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del
Consiglio), pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L
102, e' il seguente:
«Art. 9 (Dati da rilevare nel quadro del sistema
Intrastat). - 1. Le autorita' nazionali rilevano le
seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione individuale attribuito
al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma
dell'art. 214 della direttiva 2006/112/CE (12);
b) il periodo di riferimento;
c) il flusso (arrivi o spedizioni);
d) l'identificazione delle merci con il codice a otto
cifre della nomenclatura combinata quale definito dal
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e
alla tariffa doganale comune;
e) lo Stato membro associato;
f) il valore delle merci;
g) la quantita' delle merci;
h) la natura della transazione.
Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a
h) sono stabilite nell'allegato. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, le modalita' di raccolta di
tali informazioni, in particolare i codici e il formato da
utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'art. 14, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono anche raccogliere
informazioni aggiuntive, quali:
a) l'identificazione delle merci a un livello piu'
dettagliato di quello della nomenclatura combinata;
b) il paese d'origine, all'arrivo;
c) la regione d'origine, alla spedizione, e la regione
di destinazione, all'arrivo;
d) le condizioni di consegna;
e) il modo di trasporto;
f) il regime statistico.
Le informazioni statistiche di cui alle lettere da b) a
f) sono definite nell'allegato. Le modalita' di rilevazione
di tali informazioni, in particolare i codici da
utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la
procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2.».
- Il testo vigente dei richiamati articoli 7 e 11 del
citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e' il
seguente:
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. E'
fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti
per le rilevazioni previste dal programma statistico
nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti
privati per le rilevazioni, rientranti nel programma
stesso, individuate ai sensi dell'art. 13. Su proposta del
Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'art.
17, con delibera del Consiglio dei Ministri e' annualmente
definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalita',
destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna
rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata
fornitura, per rilevanza, dimensione o significativita' ai
fini della rilevazione statistica, configura violazione
dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle
sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11
confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e
sono destinati alla copertura degli oneri per le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati
personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del
comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono
scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui
all'art. 11, che e' applicata secondo il procedimento ivi
previsto.».
«Art. 11 (Sanzioni amministrative.). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di
lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT.».
 
Art. 26
Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta
di autorizzazione all'Agenzia delle entrate

1. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono soppresse.
Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 104, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal presente decreto e' il seguente:
«Art. 104 (Ammortamento finanziario dei beni
gratuitamente devolvibili). - 1. Per i beni gratuitamente
devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita,
in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103,
la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e'
determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli
eventuali contributi del concedente, per il numero degli
anni di durata della concessione, considerando tali anche
le frazioni. In caso di modifica della durata della
concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente
ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la
modifica e' stata convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei
beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o
inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni,
di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento
finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o
diminuita, a partire dall'esercizio in cui si e' verificato
l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo
ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e
all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione
quote di ammortamento finanziario differenziate da
calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le
quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel
costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga
alle disposizioni del comma 1 dell'art. 110.».
 
Art. 27
Ritenute su agenti - comunicazione
di avvalersi di dipendenti o terzi

1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.».
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 25-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
- I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni
comunque denominate per le prestazioni anche occasionali
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'art. 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata
successivamente, la stessa e' scomputata dall'imposta
relativa al periodo d'imposta in cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare
delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
ai committenti, preponenti o mandanti l'importo
corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei
termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e
turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di
viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che
esercitano attivita' di distribuzione di pellicole
cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le
prestazioni rese direttamente alle imprese di
assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro
rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti
generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro
controllate che rendono prestazioni direttamente alle
imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni
rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori
marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese
petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente,
dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed
ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
presentazione della dichiarazione indicata nel secondo
comma. Tali modalita' devono prevedere la trasmissione
anche tramite posta elettronica certificata della predetta
dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti di
tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il
venir meno delle predette condizioni comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 11 (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare
compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o
incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica
se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti
anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'art. 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'art. 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'art. 1
della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.».
 
Art. 28
Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione
di disposizioni in materia di obblighi tributari

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti: «e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e».
3. Al fine di potenziare le attivita' di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.
4. Ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma primo e' sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;
b) al comma terzo e' aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.».
6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.
7. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.
Note all'art. 28:
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale). I commi 28, 28-bis e
28-ter dell'art. 35 (Misure di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale), abrogati dal presente decreto,
disciplinano, per gli appalti di opere o di servizi, la
responsabilita' solidale dell'appaltatore con il
subappaltatore, per il versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal
subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate
nell'ambito del rapporto di subappalto.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 29 (Appalto). - 1. (Omissis).
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di
controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli
appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento
di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto, restando escluso
qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde
solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli
eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente
imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima
difesa, il beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali
subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la
responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma
l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha
eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere
gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.
3-3-ter (Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 reca «Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2495 del codice
civile:
«Art. 2495 (Cancellazione della societa'). - Approvato
il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle
imprese.
Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di
questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla
cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima sede
della societa'».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Responsabilita' ed obblighi degli
amministratori, dei liquidatori e dei soci). - I
liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare,
con le attivita' della liquidazione, le imposte dovute per
il periodo della liquidazione medesima e per quelli
anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte
se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari
anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati,
ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a
quelli tributari. Tale responsabilita' e' commisurata
all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato
capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si
applica agli amministratori in carica all'atto dello
scioglimento della societa' o dell'ente se non si sia
provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli
ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in
liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione
dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni
sociali dai liquidatori durante il tempo della
liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte
dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del
valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita'
stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei
beni sociali ricevuti in assegnazione si presume
proporzionalmente equivalente alla quota di capitale
detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.
Le responsabilita' previste dai commi precedenti sono
estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso
degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in
liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno
occultato attivita' sociali anche mediante omissioni nelle
scritture contabili.
La responsabilita' di cui ai commi precedenti e'
accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da
notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Avverso l'atto di accertamento e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'art.
39.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 19. (Disposizioni applicabili alle sole imposte
sui redditi)
1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32,
33, 34, 35, 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.».
 
Art. 29
Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione

1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 74 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- (Omissis).
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'
di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si
applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli
intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita'
stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art.
19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se
nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa
vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica,
comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa
stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma
la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un terzo
per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di
trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le
attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo
di fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per
le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli
obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto
stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la
disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone
comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale,
prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle
entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
(Omissis).».
 
Art. 30
Spese di rappresentanza - adeguamento valore
di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
c) all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta».
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 19-bis1 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, come modificato dal presente decreto
legislativo:
«Art. 2 (Cessioni di beni). - [1]Costituiscono cessioni
di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere.
[2]Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta';
2) le locazioni con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal
commissionario al committente di beni venduti o acquistati
in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli
la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario
non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non
sia stata operata, all'atto dell'acquisto o
dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma
dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui
all'art. 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali
esercitano un'arte o una professione o ad altre finalita'
estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione, anche se determinata da cessazione
dell'attivita', con esclusione di quei beni per i quali non
e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione
dell'imposta di cui all'art. 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da
societa' di ogni tipo e oggetto nonche' le assegnazioni o
le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o
pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni senza personalita' giuridica.
[3]Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti
in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri
enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre
organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami
d'azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle
vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione
edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art.
9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore
appositamente contrassegnati;
e);
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni o trasformazioni di societa' e di analoghe
operazioni poste in essere da altri enti;
g);
h);
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche
assicurative e similari;
l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le
cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti
della panetteria ordinaria senza aggiunta di zuccheri,
miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d.
19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato ne'
zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato
per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei
concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 193, convertito nella
legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). - [1] Costituiscono
prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto,
mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
quale ne sia la fonte.
[2] Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se
effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto,
noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni
industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni,
concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la
negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di
crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti
i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o
presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto
corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
[3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad
euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate
per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle
mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che
senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), e delle diffusioni
di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1),
2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
[4] Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative
a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o
legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn.
5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di
pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b)
e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e)
ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui
alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di
intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative
ai prestiti obbligazionari;
g);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai
passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e
quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente
articolo.
[5] Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le
prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre
attivita' elencati nella tabella C allegata al presente
decreto, rese ai possessori di titoli di accesso,
rilasciati per l'ingresso gratuito di persone,
limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita'
di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con
decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite
massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la
capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e
federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e
associazioni a carattere nazionale.
[6] Le disposizioni del primo periodo del terzo comma
non si applicano in caso di uso personale o familiare
dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo
gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,
pure sulla base di contratti di locazione, anche
finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta e'
stata operata in funzione della percentuale di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio
radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle
relative prestazioni di gestione, qualora sia stata
computata in detrazione una quota dell'imposta relativa
all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non
superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono
utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'art. 19,
comma 4, secondo periodo.».
«Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - [1] In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e'
ammessa in detrazione se i beni formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad
essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso
esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e
imbarcazioni da diporto nonche' dei relativi componenti e
ricambi e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi
componenti e ricambi e' ammessa in detrazione nella misura
del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati
esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o
della professione. La disposizione non si applica, in ogni
caso, quando i predetti veicoli formano oggetto
dell'attivita' propria dell'impresa nonche' per gli agenti
e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a
motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai
trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al
trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a
otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili,
natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonche'
alle prestazioni di cui al terzo comma dell'art. 16 e alle
prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e
impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e'
ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e' ammessa
in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni di trasporto di persone;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g);
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al
numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
dell'art. 19-bis.».
 
Art. 31
Rettifica IVA crediti non riscossi

1. All'articolo 26, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «procedure esecutive rimaste infruttuose» sono inserite le seguenti: «o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese».
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -
[1] Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere
osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le
volte che successivamente all'emissione della fattura o
alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l'ammontare
imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
viene ad aumentare per qualsiasi motivo, comprese la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
[2] Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di
dichiarazione di nullita', annullamento, revoca,
risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento
in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di
procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi
dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario o
committente, che abbia gia' registrato l'operazione ai
sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il
suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al
cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
[3] Le disposizioni del comma precedente non possono
essere applicate dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli
eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di
sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere
applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano
dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21.
[4] La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni
dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e
delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
[5] Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per
errori di registrazione di cui al quarto comma possono
essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e
dal cessionario o committente anche mediante apposite
annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di
cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all'art. 25.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 67 e
182-bis del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui effetti
non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta
disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia
effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il
deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo art. non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168 secondo
comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161,
primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
settimo.».
 
Art. 32
Regime fiscale dei beni sequestrati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, e' sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarita' del diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresi', nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca e' revocata, l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.».
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal
presente decreto legislativo:
«Art. 51 (Regime-fiscale e degli oneri economici). - 1.
I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad
essere assoggettati a tassazione con riferimento alle
categorie di reddito previste dall'art. 6 del testo unico
delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le
medesime modalita' applicate prima del sequestro.
2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo
d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai
beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale
periodo e a ciascun successivo periodo intermedio e'
tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario,
che e' tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle
relative imposte, nonche' agli adempimenti dichiarativi e,
ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico
del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di confisca la tassazione operata in via
provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del
sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione
definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via
provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla
misura cautelare.
3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di
sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o
destinazione dei beni a cui si riferiscono, e' sospeso il
versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con
riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui
presupposto impositivo consista nella titolarita' del
diritto di proprieta' o nel possesso degli stessi. Gli atti
e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente
periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti
di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro
assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi, i redditi
prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel
territorio dello Stato e dai beni immobili situati
all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le
disposizioni del capo II del titolo I e dell'art. 70 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
medesimi redditi non rilevano, altresi', nell'ipotesi di
cui all'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del
medesimo testo unico. Se la confisca e' revocata,
l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione
all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che
provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e
tributi, dovuti per il periodo di durata
dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i
beni sono stati restituiti.
3-ter. Qualora sussista un interesse di natura
generale, l'Agenzia puo' richiedere, senza oneri, i
provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti
disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni
immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 reca il testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro.
- Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 reca
il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, reca «Disciplina dell'imposta di bollo».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 70 e 90
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 70 (Redditi di natura fondiaria). - 1. I censi,
le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche'
consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e
i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello
Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto
con attribuzione di rendita, concorrono a formare il
reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di
imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati
all'estero concorrono alla formazione del reddito
complessivo nell'ammontare netto risultante dalla
valutazione effettuata nello Stato estero per il
corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita'
dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione
estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi
dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello
Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo
per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto
del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle
spese.».
«Art. 90 (Proventi immobiliari). - 1. I redditi degli
immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le
disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili
situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 70
per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si
applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni
derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui
all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. Per gli
immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai
sensi dell'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui
all'art. 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si
applica comunque l'art. 41. In caso di immobili locati,
qualora il canone risultante dal contratto di locazione
ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone
medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di
tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione
ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio
ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e'
determinato in misura pari a quella del canone di locazione
al netto di tale riduzione.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in
deduzione».
 
Art. 33
Allineamento definizione prima casa IVA - registro

1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Note all'art. 33:
- La Tabella A, Parte II, allegata al citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si
riporta il testo del n. 21 della predetta Tabella A, Parte
II, come modificato dal presente decreto legislativo:
«1-20) (Omissis).
21) case di abitazione ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1, A8 e A9, ancorche' non ultimate,
purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza
delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di
acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data
dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella
predetta nota.
22-41-quater) (Omissis)».
 
Art. 34
Disposizioni per la cooperazione nell'attivita' di rilevazione delle
violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo dopo le parole: «dall'obbligo di presentare» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.».
2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresi' i tempi e le modalita' di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia), come modificato dal presente
decreto legislativo:
«Art. 6 (Attestato di prestazione energetica, rilascio
e affissione). - 1-2. (Omissis).
3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli
atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei
nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore
dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici;
copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere
altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di
locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa
dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono
soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i
contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se
la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e'
ridotta alla meta'. Il pagamento della sanzione
amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di
presentare al Ministero dello sviluppo economico la
dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione
energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle
entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero
dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle
informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel
sistema informativo dei contratti di cui al presente comma,
quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in
via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo
economico per l'accertamento e la contestazione della
violazione.
4-12. (Omissis).».
- Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, reca: «Interventi urgenti di avvio del piano
'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015».
 
Art. 35
Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei
Centri autorizzati
1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, concernente regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri autorizzati»;
2) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali e' svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente lettera e' considerato complessivamente;»;
3) nel comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita' formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unita' di misura per la valutazione della formazione e le modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione;»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente, una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.
2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente comma e' considerato complessivamente.»;
b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.»;
c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso.».
2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.
3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attivita' si considera soddisfatto se e' trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 10 e 11 del
citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 7 (Procedimento per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e
requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri
autorizzati). - 1. Lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale e' subordinato al rilascio di
autorizzazione da parte del Dipartimento delle entrate. Per
il rilascio della autorizzazione, e' presentata al
Dipartimento delle entrate apposita domanda nella quale
sono indicati:
a) il codice fiscale e la partita IVA della societa'
richiedente;
b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di
amministrazione della societa' richiedente, nonche' dei
componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia
previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
di societa' richiedente;
c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei
responsabili dell'assistenza fiscale;
d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali e'
svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi quelli
di cui all'art. 11 che, per i centri costituiti ai sensi
dell'art. 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere presenti
in almeno un terzo delle province. Per i centri di
assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione
od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi
dell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
il requisito indicato nella presente lettera e' considerato
complessivamente;
e) la denominazione o la ragione sociale e i dati
anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione
e, ove previsto, del collegio sindacale delle societa' di
servizi delle quali la societa' richiedente intende
avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza
fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita'
da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 6;
c) dichiarazione relativa all'insussistenza di
provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a
carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;
d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei
requisiti sulle garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa
del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma
1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in
ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel
rispetto del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
e successive modificazioni, i sistemi di controllo interno
volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in
ordine all'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza
fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche'
il piano di formazione del personale differenziato in base
alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che
operano nei centri. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalita' dell'attivita'
formativa tenendo conto delle diverse figure professionali,
l'unita' di misura per la valutazione della formazione e le
modalita' di attestazione e di verifica dello svolgimento
della formazione.
2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'art. 32, comma
1, lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n.
241 del 1997, dopo il primo anno di attivita', presentano
entro il 31 gennaio, con riferimento all'anno precedente,
una relazione sulla capacita' operativa e sulle risorse
umane utilizzate anche in ordine alla tipologia di rapporti
di lavoro instaurati e alla formazione svolta,
sull'affidamento a terzi dell'attivita' di assistenza
fiscale e sui controlli effettuati volti a garantire la
qualita' del prodotto, la qualita' e l'adeguatezza dei
livelli di servizio, sul numero di dichiarazioni
validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate.
2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero
delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro
sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante
tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel
triennio precedente e la media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono
attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per
i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima
associazione od organizzazione o a strutture da esse
delegate ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente
comma e' considerato complessivamente.
3. Il Dipartimento delle entrate procede alla verifica
della sussistenza dei requisiti ed alla regolarita' della
domanda di cui al comma 1, invitando la societa'
richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa
e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli
atti e i documenti ritenuti necessari.
4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di
assistenza fiscale e' concessa con decreto direttoriale del
Dipartimento delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
«Art. 10 (Vigilanza). - 1. I competenti uffici del
Dipartimento delle entrate effettuano accessi, ispezioni e
verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF,
nonche' delle societa' di servizi di cui gli stessi si
avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti
occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale.
2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il
competente ufficio del Dipartimento delle entrate riscontra
violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8,
redige processo verbale di constatazione da notificare al
legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono
indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un
termine non superiore a novanta giorni entro il quale il
CAF deve eliminare le suddette irregolarita' dandone
comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le
proprie osservazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente
ufficio del Dipartimento delle entrate, ove non ritenga
soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal
CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui
risulta che il CAF si e' adeguato a quanto prescritto,
ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita'
riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro
il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che
presentano aspetti di particolare gravita' puo' essere
disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di
assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF e'
considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' di assistenza fiscale ed e' cancellato
dagli Albi di cui all'art. 9, comma 1. Se dalle verifiche
effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti
di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la
decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento
dell'assistenza fiscale interviene successivamente al
completamento dell'attivita' di assistenza in corso allo
scadere del termine di cui al comma 3.».
«Art. 11 (Attivita' dei Centri). - 1. Per lo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, il CAF
puo' avvalersi di una societa' di servizi il cui capitale
sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle
associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il
CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno
costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli
associati alle predette associazioni e organizzazioni.
1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale, oltre
alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri
possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi
individuati tra gli intermediari di cui all'art. 3, comma
3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e
per conto del centro stesso.
2. Le attivita' di cui al comma 1, sono effettuate
comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume
la responsabilita'.
3. I CAF-imprese prestano l'attivita' di assistenza
fiscale a favore delle imprese associate alle
organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonche' a
favore dei soci di societa' di persone, dei partecipanti
all'impresa familiare e del coniuge partecipante
all'azienda coniugale.».
- Il testo vigente dell'art. 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note al
comma 3 dell'art. 1 del presente decreto legislativo.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, reca
disposizioni di attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 3
del citato decreto del presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1-2-ter. (Omissis).
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis-13. (Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 17
della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4-ter (Omissis).».
 
Art. 36
Soppressione dell'obbligo
di depositare copia dell'appello

1. E' soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 53 decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come
modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 53 (Forma dell'appello). - 1. Il ricorso in
appello contiene l'indicazione della commissione tributaria
a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei
cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza
impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto
della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il
ricorso in appello e' inammissibile se manca o e'
assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o
se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.
2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui
all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti
che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve
essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la
segreteria della commissione tributaria regionale chiede
alla segreteria della commissione provinciale la
trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere
copia autentica della sentenza.».
 
Art. 37
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a 40,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 del presente provvedimento. La quota di maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura ai sensi del periodo precedente, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 novembre 2014

NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 16
della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante
disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente
e orientato alla crescita):
«Art. 16 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art. 1
comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate
dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente
legge, presentati prima o contestualmente a quelli che
comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
1-bis-2. (Omissis).».
 
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